Art. 21 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Condizioni di deducibilità dei debiti
In vigore dal 01/01/1991
1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. 2. I debiti inerenti all’esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. 3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore o dell’azienda o istituto di credito. 4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari. 5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche se accertati in data posteriore. 6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso.
In sintesi
L’art. 21 del D.Lgs. 346/1990 detta le condizioni sostanziali e probatorie che un debito del defunto deve possedere per poter essere portato in deduzione dall’attivo ereditario. La norma costruisce una serie di regole differenziate per tipologia di debito, riconoscendo che non tutti i rapporti obbligatori si prestano alla stessa modalità di prova documentale.
Il principio cardine, fissato dal comma 1, è quello della certezza della data: il debito deve risultare da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione, oppure da provvedimento giurisdizionale definitivo. La ratio è antielusiva: si vuole impedire che gli eredi confezionino ex post documenti di comodo per ridurre la base imponibile. La data certa si ottiene con i mezzi tipici dell’art. 2704 c.c. (registrazione, autenticazione notarile, timbro postale, riferimento in atto pubblico, morte del sottoscrittore, e così via).
I debiti d'impresa (comma 2)
Per i debiti inerenti all’esercizio di un’impresa il legislatore ha previsto una corsia agevolata: bastano le scritture contabili obbligatorie del defunto, purché regolarmente tenute a norma di legge. La ragione è pragmatica: nell’attività d'impresa molti debiti (verso fornitori, banche, professionisti) sorgono e si estinguono in tempi rapidi e l’iscrizione contabile fornisce un’evidenza affidabile, sottoposta a vincoli formali che ne assicurano la cronologia.
Esempio: Tizio gestiva una ditta individuale di commercio all’ingrosso. Al decesso, dalla sua contabilità (libro giornale, scritture ausiliarie clienti/fornitori, registri IVA) risultano 35.000 euro di debiti verso fornitori. Tali debiti sono deducibili dall’attivo ereditario in forza del comma 2, anche in assenza di singoli atti scritti di data certa per ciascun rapporto.
I debiti del privato non imprenditore (comma 3)
Se il defunto non era obbligato a tenere scritture contabili (per esempio, era un privato cittadino o un lavoratore dipendente), il comma 3 ammette comunque la deduzione per due categorie di debiti che presentano un’affidabilità documentale «esterna»:
La riforma 2024 (D.Lgs. 139/2024) ha aggiornato la terminologia: «banche e altri intermediari finanziari» sostituisce le obsolete «aziende o istituti di credito». La sostanza non cambia: rientra qualsiasi soggetto bancario o finanziario vigilato.
Debiti da lavoro subordinato e TFR (comma 4)
I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato sono deducibili nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione. Sono inclusi il TFR maturato e i trattamenti previdenziali integrativi. La norma vale anche se il rapporto di lavoro prosegue con gli eredi: in tal caso si deduce solo la quota maturata fino al decesso, mentre quella successiva graverà sull’azienda subentrante. Esempio: Tizio aveva alle dipendenze una colf con TFR maturato di 12.000 euro al decesso; il TFR è deducibile dall’asse ereditario per l’intero importo maturato, indipendentemente da quando verrà effettivamente erogato.
Debiti verso enti pubblici e debiti tributari (comma 5)
Il comma 5 disciplina una categoria di debiti che presenta un problema di tempistica: spesso il presupposto è già sorto in vita del defunto ma l’accertamento e la liquidazione avvengono solo dopo. Il legislatore tutela la sostanza: sono deducibili i debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali, enti previdenziali e assistenziali, e i debiti tributari, anche se accertati dopo il decesso, purché il presupposto si sia verificato anteriormente all’apertura della successione.
Esempio operativo: Tizio muore il 15 marzo 2025. Nel 2026 l’AE notifica agli eredi un avviso di accertamento IRPEF 2023 per 8.000 euro. Il presupposto (i redditi prodotti nel 2023) è anteriore al decesso, quindi il debito è deducibile, anche se l’accertamento è successivo. L’art. 23, comma 4 consente di integrare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla definitività del provvedimento.
Assegno divorzile (comma 6)
L’ultimo comma estende la nozione di debito del defunto alle somme dovute al coniuge divorziato in seguito a sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili. Si tratta in concreto delle rate dell’assegno divorzile maturate e non corrisposte al decesso e, secondo l’orientamento prevalente, anche del trattamento integrativo una tantum di cui all’art. 5, comma 6, L. 898/1970 se previsto in sentenza.
Profili pratici
In sede di dichiarazione telematica, ogni debito deve essere indicato nel quadro ED con codice tipologia, importo, identificativi del creditore e documenti probatori. La carenza di prova documentale è la causa più frequente di rettifica in sede di controllo dell’autoliquidazione (art. 33 TUS post-riforma 2024). Tre suggerimenti operativi: (1) raccogliere subito i certificati bancari ex art. 23, comma 2; (2) verificare con l’AE eventuali debiti tributari pendenti tramite cassetto fiscale del defunto; (3) per i debiti d'impresa farsi rilasciare estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello n. 342 dell'11 settembre 2020
Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mutuo contratto dal defunto per ristrutturare un immobile è deducibile dall’attivo ereditario ex art. 21 D.Lgs. 346/1990 anche se l’immobile non era di proprietà esclusiva del de cuius. La risposta precisa che l’art. 22, comma 1 va letto restrittivamente: vieta la deduzione solo dei debiti contratti per l’acquisto di beni non compresi nell’attivo, non dei mutui di ristrutturazione, da indicare nel quadro ED tra le «altre passività».
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 3/E del 16 aprile 2025
Agenzia delle Entrate
Istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2024, con chiarimenti sull’aggiornamento terminologico relativo alle banche e altri intermediari finanziari e sulla deducibilità delle passività in regime di autoliquidazione.
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Come si dimostra la data certa di un debito del defunto?
Con i mezzi tipici dell’art. 2704 c.c.: registrazione dell’atto, autenticazione notarile o atto pubblico, timbro postale, riferimento in altro atto avente data certa, morte di uno dei sottoscrittori. Senza data certa anteriore al decesso il debito non è deducibile salvo che rientri nelle categorie speciali dei commi 2-5.
I debiti d'impresa devono avere atto scritto di data certa?
No. Il comma 2 ammette la deducibilità dei debiti inerenti all’esercizio dell’impresa anche solo se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute. È una corsia agevolata che semplifica la prova per fornitori, banche e finanziamenti operativi.
Sono deducibili i debiti tributari del defunto accertati dopo il decesso?
Sì, purché il presupposto si sia verificato anteriormente all’apertura della successione (comma 5). Esempio: un avviso IRPEF relativo a redditi prodotti prima del decesso è deducibile anche se notificato agli eredi negli anni successivi. Si integra la dichiarazione entro sei mesi dalla definitività del provvedimento (art. 23, comma 4).
Il TFR maturato dai dipendenti del defunto è deducibile?
Sì, nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione, anche se il rapporto di lavoro prosegue con gli eredi (comma 4). Sono inclusi i trattamenti di fine rapporto e quelli previdenziali integrativi. La quota maturata dopo il decesso resta a carico del soggetto subentrante nel rapporto.
L’assegno divorzile al coniuge superstite è deducibile dall’asse ereditario?
Sì, ex comma 6, sono qualificate come debito del defunto le somme dovute al coniuge divorziato a seguito di sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili. Si deducono le rate maturate e non corrisposte al decesso e l’eventuale trattamento una tantum previsto in sentenza.