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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rendite e pensioni

In vigore dal 01/01/1991

1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l’annualità (1) (2), se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse […] (3) se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico (4), in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa. (5) 1 bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (6), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. (7) 1 ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. (7) Note: (1) Le parole “il valore pari a quaranta volte l’annualità“ sono state sostituite alle precedenti “il ventuplo dell’annualità” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. In precedenza, il valore del multiplo era stato fissato: – in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 1, DM 21.12.2023, pubblicato in G.U. 29.12.2023 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2024, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 20 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2022, pubblicato in G.U. 30.12.2022 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2023; – in 80 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2021, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 309, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2022; – in 10.000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 18.12.2020, pubblicato in G.U. 30.12.2020 n. 322, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2021; – in 2000,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2019, pubblicato in G.U. 30.12.2019 n. 304, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2020; – in 125,00 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 19.12.2018, pubblicato in G.U. 28.12.2018 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2019; – in 333,33 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 20.12.2017, pubblicato in G.U. 28.12.2017 n. 301, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2018, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 1000 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2016, pubblicato in G.U. 31.12.2016 n. 305, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2017, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 500 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 21.12.2015, pubblicato in G.U. 30.12.2015 n. 302, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2016, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 200 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 22.12.2014, pubblicato in G.U. 29.12.2014 n. 300, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2015, ex art. 2 del decreto medesimo; – in 100 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 23.12.2013, pubblicato in G.U. 28.12.2013 n. 303, per le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2014, ex art. 2 del decreto medesimo. (2) Il valore del multiplo è fissato in 40 volte l’annualità, ex art. 1, comma 2, DM 24.12.2025, pubblicato in G.U. 31.12.2025 n. 302. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, ex art. 2 del decreto medesimo. (3) Le parole “e non superiore al ventuplo della stessa,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico” sono state sostituite alle precedenti “per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Per le rendite oggetto di successioni aperte e donazioni fatte anteriormente al 3.10.2024, si veda l’art. 9, comma 4, DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. (6) Le parole “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze” sono state sostituite alle precedenti “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” dall’art. 11, comma 1, DLgs. 18.12.2025 n. 192, pubblicato in G.U. 19.12.2025 n. 294. (7) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. r), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

In sintesi

  • Le rendite perpetue o a tempo indeterminato si valutano per 40 volte l’annualità (dopo la riforma 2024-2025, valore confermato dal DM 24.12.2025 per il 2026).
  • Le rendite o pensioni a tempo determinato si valutano al valore attuale al saggio legale di interesse, con limite massimo legato all’aspettativa di vita.
  • Le rendite o pensioni vitalizie si valutano moltiplicando l’annualità per il coefficiente tabellare in base all’età della persona alla cui morte cessano.
  • I coefficienti e il multiplo si aggiornano per decreto MEF al variare del saggio legale di interesse.
  • Dal 2025 è introdotto un saggio legale minimo del 2,5% per il calcolo (art. 17, comma 1-ter).
  • Per rendite congiunte su più persone si considera l’età del meno giovane (cessazione alla prima morte) o del più giovane (diritto di accrescimento).

L’art. 17 del D.Lgs. 346/1990 è una norma tecnica fondamentale: detta i criteri di valutazione attuariale di rendite e pensioni che entrano nell’attivo ereditario. Si tratta di prestazioni economiche periodiche che vanno «capitalizzate» per essere tassate, perché il loro valore complessivo non è dato dal singolo flusso ma dalla somma attualizzata di tutti i flussi futuri. La materia è stata profondamente riscritta dal D.Lgs. 139/2024 (dal 1° gennaio 2025) e ulteriormente aggiornata dal D.Lgs. 192/2025 e dal DM 24 dicembre 2025.

La struttura tripartita

Il primo comma distingue tre fattispecie:

  • Rendite perpetue o a tempo indeterminato: valore pari a 40 volte l’annualità;
  • Rendite o pensioni a tempo determinato: valore attuale dell’annualità al saggio legale di interesse, con tetto correlato alla durata massima;
  • Rendite o pensioni vitalizie: annualità moltiplicata per il coefficiente tabellare basato sull’età.
Rendite perpetue o a tempo indeterminato

La lettera a) si applica alle rendite senza scadenza prefissata: rendite fondiarie perpetue, rendite di antica costituzione, rendite a tempo indeterminato. Il D.Lgs. 139/2024 ha innalzato il multiplo dal «ventuplo dell’annualità» (20 volte) alle 40 volte, recependo l’andamento del saggio legale di interesse.

Il multiplo è dinamico: l’art. 1-bis (anch'esso introdotto dal D.Lgs. 139/2024) prevede l’aggiornamento per decreto MEF al variare del saggio legale. Il DM 24 dicembre 2025 ha confermato il valore di 40 volte l’annualità per le successioni aperte e le donazioni fatte dal 1° gennaio 2026.

Esempio: Tizio era beneficiario di una rendita perpetua di 1.500 euro annui costituita su un fondo rustico. Alla sua morte la rendita passa agli eredi. Valore da dichiarare: 1.500 × 40 = 60.000 euro.

Rendite a tempo determinato

La lettera b) regola le rendite con durata prefissata (ad esempio rendita decennale, rendita fino al raggiungimento della maggiore età del beneficiario). Il valore è quello attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse. Il D.Lgs. 139/2024 ha eliminato il tetto delle «venti volte» l’annualità ma ha mantenuto un limite implicito: se la cessazione è prevista per effetto della morte di una persona, il valore non può superare quello vitalizio determinato secondo la lettera c) in riferimento alla durata massima.

Il calcolo del valore attuale segue la formula: A × [1 - (1+i)^-n] / i, dove A è l’annualità, i il saggio legale e n il numero di anni residui.

Rendite vitalizie

La lettera c) è la più applicata nella pratica: regola le rendite o pensioni vitalizie (es. rendite di previdenza complementare, pensioni di reversibilità, rendite vitalizie costituite per atto tra vivi o per testamento). L’annualità si moltiplica per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al testo unico, in relazione all'età della persona alla cui morte la rendita deve cessare (di norma il beneficiario; se la rendita è subordinata alla vita di terzi, l’età di questi).

I coefficienti decrescono all’aumentare dell’età: a 70 anni il coefficiente sarà più basso che a 30, perché la vita attesa residua è inferiore. Il D.Lgs. 139/2024 ha sostituito il prospetto «esterno» (quello dell’imposta di registro - D.P.R. 131/1986) con un prospetto interno allegato al D.Lgs. 346/1990: oggi i coefficienti sono propri dell’imposta di successione.

Esempio: Caia, settantenne, eredita una rendita vitalizia di 12.000 euro annui condizionata alla sua vita. Con il coefficiente tabellare per età 70 (consultabile nel prospetto MEF aggiornato), supponendo 12,5 come coefficiente, il valore della rendita è 12.000 × 12,5 = 150.000 euro.

Per le rendite costituite a favore di più persone congiuntamente: se la rendita cessa alla morte di uno qualsiasi dei beneficiari, si considera l’età del meno giovane (vita residua più breve, valore inferiore); se invece vi è diritto di accrescimento tra loro (la rendita continua finché c'è almeno un beneficiario vivo), si considera l’età del più giovane (vita residua più lunga, valore superiore). Se la cessazione è legata alla morte di una persona diversa dai beneficiari, si considera l’età di quest'ultima.

Aggiornamento periodico dei coefficienti

Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, prevede l'aggiornamento automatico del prospetto dei coefficienti e del multiplo della lettera a) ogni volta che varia la misura del saggio legale di interesse. Il decreto MEF deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno della variazione, con efficacia dal 1° gennaio successivo.

La storia recente del multiplo è significativa e mostra la sensibilità al saggio legale: 100 (2014), 200 (2015), 500 (2016), 1.000 (2017), 333,33 (2018), 125 (2019), 2.000 (2020), 10.000 (2021), 80 (2022), 20 (2023), 40 (2024), 40 (2025), 40 (2026 ex DM 24.12.2025). La volatilità riflette il rapporto inverso tra multiplo e saggio legale (formula 1/i).

Il D.Lgs. 192/2025 (entrato in vigore il 19 dicembre 2025) ha apportato una modifica minore, sostituendo «decreto del Ministro» con «decreto del Ministero», allineamento testuale senza impatto operativo.

Il floor del saggio legale: 2,5%

Il comma 1-ter, anch'esso introdotto dal D.Lgs. 139/2024, fissa un limite minimo del 2,5% per il saggio legale ai fini del calcolo dei valori. Se il saggio legale di interesse fissato annualmente dal MEF è inferiore al 2,5% (ipotesi non remota visto che il saggio è stato a 0,01% nel 2021 e 0,05% nel 2020), per la successione si applica comunque il 2,5%. Si evita così che valori-tappo prossimi allo zero rendano i coefficienti astronomici e di fatto inapplicabili.

Disciplina transitoria

Per le rendite oggetto di successioni aperte e donazioni fatte prima del 3 ottobre 2024 (data di pubblicazione del D.Lgs. 139/2024), si applica la disciplina previgente, ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 139/2024. In pratica le successioni anteriori continuano a essere disciplinate dalla vecchia formulazione con multiplo «20 volte» e coefficienti del registro.

Errori frequenti

Gli errori tipici sull’art. 17 includono: (i) confondere rendita perpetua e rendita vitalizia - la prima si moltiplica per il multiplo fisso (40), la seconda per coefficienti basati sull’età; (ii) per le rendite congiunte, prendere l’età sbagliata (più giovane vs meno giovane) a seconda della presenza o meno del diritto di accrescimento; (iii) usare coefficienti vecchi: occorre sempre verificare il decreto MEF in vigore alla data di apertura della successione; (iv) calcolare la pensione di reversibilità del coniuge superstite come rendita ex art. 17 - in realtà la reversibilità è esclusa dall’attivo ex art. 12, lett. c), perché si tratta di indennità previdenziale, non di rendita ereditata.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Testo coordinato D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 - Testo unico

L’Agenzia delle Entrate pubblica il testo coordinato dell’art. 17 con le modifiche del D.Lgs. 139/2024 (multiplo dal ventuplo alle 40 volte l’annualità, prospetto interno dei coefficienti, saggio legale minimo del 2,5%) e del D.Lgs. 192/2025.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quanto vale una rendita perpetua di 2.000 euro annui in successione del 2026?

Va moltiplicata per 40, valore confermato dal DM 24 dicembre 2025 per le successioni aperte dal 1° gennaio 2026. Quindi 2.000 × 40 = 80.000 euro.

Come si determina il coefficiente per una rendita vitalizia condizionata alla vita di una persona ottantenne?

Si consulta il prospetto allegato al D.Lgs. 346/1990 (introdotto dal D.Lgs. 139/2024) aggiornato dal decreto MEF in vigore alla data del decesso. Più alta è l’età, più basso è il coefficiente, perché la vita attesa residua è inferiore.

Rendita costituita a favore di due fratelli con diritto di accrescimento: di chi conta l’età?

Si considera l’età del più giovane, perché in presenza di diritto di accrescimento la rendita prosegue finché c'è almeno un beneficiario vivo, quindi la durata attesa è quella più lunga.

La pensione di reversibilità del coniuge superstite si tassa ai sensi dell’art. 17?

No. La pensione di reversibilità è esclusa dall’attivo ereditario ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 346/1990. Si tratta di una prestazione previdenziale autonoma che spetta iure proprio al coniuge superstite, non di un diritto trasmesso per successione.

Cosa cambia con il saggio legale minimo del 2,5%?

Il comma 1-ter, introdotto dal D.Lgs. 139/2024, impedisce che il valore delle rendite e pensioni si gonfi a dismisura quando il saggio legale è prossimo allo zero. Se il saggio è inferiore al 2,5%, ai fini del calcolo si usa comunque il 2,5%.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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