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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 16 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

In vigore dal 01/01/1991

1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive; b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto […] (1), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12 […] (2); c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento; d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi. 2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Note: (1) Le parole “e vidimato” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. q), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “e aggiungendo l’avviamento” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

In sintesi

  • Per i titoli quotati in borsa o al mercato ristretto si assume la media dei prezzi dell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi e interessi maturati.
  • Per azioni e quote di partecipazione non quotate, e per le quote di società non azionarie, si guarda al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, considerando i mutamenti sopravvenuti.
  • Se manca il bilancio o l’inventario, il valore si determina sul complesso dei beni e diritti della società al netto delle passività ex artt. 21-23, escludendo i beni ex art. 12.
  • Per i fondi comuni di investimento vale il valore risultante da pubblicazioni o prospetti redatti secondo legge.
  • Per le altre obbligazioni e titoli si applica un criterio di comparazione con titoli quotati di analoghe caratteristiche.
  • In caso di usufrutto si applicano i criteri dell’art. 14, comma 1, lett. b) e c). L’avviamento è stato soppresso dal 2000.

L’art. 16 del D.Lgs. 346/1990 disciplina la valutazione di una categoria patrimoniale sempre più rilevante: azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali. La norma distingue accuratamente tra titoli quotati e non quotati, e tra società di capitali e società di persone, fornendo criteri precisi per ciascuna fattispecie. La sua applicazione è centrale soprattutto nelle successioni che coinvolgono partecipazioni in SRL e SpA familiari.

Titoli quotati in borsa

La lettera a) detta il criterio più semplice: per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la base imponibile è la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi e degli interessi successivamente maturati.

In concreto, se Tizio muore il 15 giugno 2026 lasciando 1.000 azioni Enel, si prendono i prezzi ufficiali (di compenso, ossia di chiusura asta) registrati a Piazza Affari nei tre mesi precedenti (15 marzo - 14 giugno), se ne calcola la media aritmetica e si moltiplica per 1.000. Se il defunto possedeva obbligazioni quotate con cedole maturate ma non ancora pagate, si aggiungono i dietimi (la quota di interessi maturata dall’ultima cedola alla data del decesso).

Il criterio garantisce oggettività: i prezzi di borsa sono pubblici e verificabili. In pratica, l’estratto conto titoli rilasciato dalla banca depositaria contiene già la valorizzazione media a una determinata data, ma per la successione serve la media trimestrale, che va richiesta espressamente o calcolata. Se il prezzo medio non è disponibile (titolo sospeso, illiquido), si applicano i criteri sussidiari delle lettere successive.

Partecipazioni non quotate

La lettera b) è quella applicata più frequentemente nella pratica italiana, vista la struttura del nostro tessuto economico fondato su PMI non quotate. Si applica a:

  • Azioni e titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati né negoziati al mercato ristretto;
  • Quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto.

La regola è il criterio del patrimonio netto: si parte dal patrimonio netto dell’ente o società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti fino alla data di apertura della successione. La partecipazione del defunto si valuta in proporzione alla sua quota.

Esempio operativo: Tizio possiede il 30% di una SRL non quotata. L’ultimo bilancio depositato (esercizio 2024) mostra un patrimonio netto di 800.000 euro. Tizio muore il 10 settembre 2026. Tra il 31 dicembre 2024 e la data del decesso, la società ha distribuito utili per 50.000 euro e maturato un utile parziale stimato di 30.000 euro. Il patrimonio netto aggiornato è 800.000 - 50.000 + 30.000 = 780.000 euro. La quota di Tizio: 30% × 780.000 = 234.000 euro.

Il D.Lgs. 139/2024 ha soppresso dal 1° gennaio 2025 il requisito di vidimazione dell’inventario, in coerenza con l’analoga modifica all’art. 15 e con l’evoluzione del diritto societario.

Mancanza di bilancio o inventario

La lettera b) prevede anche un meccanismo sussidiario: se la società o l’ente non ha bilancio né inventario regolarmente redatto (caso tipico delle società di fatto o di entità non strutturate), il valore si determina sul complesso dei beni e diritti appartenenti all’ente, al netto delle passività ex artt. 21-23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12 (titoli di Stato e simili).

Anche qui la legge n. 342/2000 ha soppresso il riferimento all’aggiunta dell'avviamento: nelle valutazioni effettuate ai fini successori, l’avviamento aziendale non rileva, in coerenza con l’analoga soluzione adottata per l’art. 15.

Fondi comuni di investimento

La lettera c) si occupa dei fondi comuni di investimento (e analoghi OICR): titoli o quote di partecipazione. Il valore è quello risultante dalle pubblicazioni fatte o dai prospetti redatti a norma di legge o di regolamento. Si tratta del NAV (Net Asset Value) ufficiale pubblicato dalla società di gestione del risparmio (SGR) per ciascun fondo. La banca depositaria comunica automaticamente il valore alla data del decesso, che fa fede ai fini dichiarativi.

Altre obbligazioni e titoli atipici

La lettera d) ha funzione residuale: per obbligazioni e titoli diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), il valore si determina per comparazione con titoli di analoghe caratteristiche quotati o, in mancanza, si desume da altri elementi certi. La norma si applica raramente, in pratica solo a strumenti finanziari illiquidi o atipici (cambiali finanziarie, strumenti partecipativi non standard, obbligazioni private placement).

Usufrutto su titoli

Il comma 2 conferma che, in caso di usufrutto su azioni, obbligazioni o quote sociali, si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Concretamente:

  • per la nuda proprietà: valore della piena proprietà calcolato secondo l’art. 16, meno il valore dell’usufrutto;
  • per l'usufrutto: applicazione del meccanismo dell’art. 17 con coefficienti tabellari in base all’età dell’usufruttuario.
Esenzione per partecipazioni di controllo

Non riguardando direttamente l’art. 16 ma rilevante nella pratica: l’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 prevede l'esenzione totale per il trasferimento mortis causa di azioni e quote che consentono il controllo ex art. 2359 c.c. di società di capitali, a favore di discendenti o coniuge, a condizione che i beneficiari detengano il controllo per almeno cinque anni con apposita dichiarazione. Per le società di persone l’esenzione opera senza requisito di controllo. La quantificazione resta utile ai fini della franchigia.

Errori frequenti

Tra gli errori più ricorrenti nella valutazione ex art. 16: (i) usare il patrimonio netto contabile senza considerare i mutamenti successivi al bilancio, soprattutto distribuzioni di utili e variazioni di capitale; (ii) confondere valore nominale e valore patrimoniale - per partecipazioni in SRL ben capitalizzate, il valore patrimoniale è spesso molto superiore al nominale; (iii) per le quote di società di persone, dimenticare le rivalutazioni di immobili sociali non risultanti dal bilancio storico; (iv) per titoli quotati, prendere il prezzo del giorno del decesso anziché la media trimestrale.

Una nota finale: il valore ex art. 16 è il valore minimo accertabile dall’Agenzia delle Entrate. Se vi sono elementi che suggeriscono un valore reale superiore (ad esempio una recente offerta di acquisto, una perizia di parte ai fini di altri rapporti, un valore di mercato evidente per partecipazioni con frequenti negoziazioni private), l’amministrazione può rettificare al rialzo ex art. 34. Conviene dunque sempre allineare il valore dichiarato a quello sostanziale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta a interpello n. 262 del 13 maggio 2022

L’Agenzia delle Entrate analizza il trattamento del trasferimento di categorie di quote di S.r.l. PMI con diritti diversi ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, confermando l’applicazione dei criteri di valutazione dell’art. 16 D.Lgs. 346/1990.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello n. 350 del 2022

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di trasferimento mortis causa di quote di S.r.l. e l’applicazione della disciplina dell’art. 3, comma 4-ter, in combinato con l’art. 16 D.Lgs. 346/1990 per la valutazione delle partecipazioni.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Per le azioni quotate basta indicare il prezzo del giorno della morte del defunto?

No. L’art. 16, lett. a), richiede la media dei prezzi di compenso (o prezzi fatti) registrati nell’ultimo trimestre anteriore alla data di apertura della successione, maggiorata dei dietimi e interessi maturati. La banca depositaria può fornire il dato su richiesta specifica.

Come si valuta una quota di SRL non quotata?

Si parte dal patrimonio netto dell’ultimo bilancio depositato, lo si aggiorna con i mutamenti sopravvenuti fino alla data del decesso (distribuzioni utili, perdite, aumenti di capitale) e si moltiplica per la percentuale di partecipazione del defunto.

L’avviamento della società non quotata partecipata dal defunto va aggiunto al valore?

No. L’art. 69 della L. 342/2000 ha soppresso anche per l’art. 16 il riferimento all’aggiunta dell’avviamento. La valutazione si basa sul solo patrimonio netto (o sui beni netti delle passività in mancanza di bilancio).

Le quote di fondi comuni di investimento come si valutano?

Secondo la lett. c) dell’art. 16, si assume il valore risultante dalle pubblicazioni o dai prospetti redatti a norma di legge o regolamento, ossia il NAV ufficiale comunicato dalla SGR del fondo alla data di apertura della successione.

Il trasferimento mortis causa di una partecipazione di controllo è sempre tassato?

No. L’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 prevede l’esenzione totale per il trasferimento mortis causa di partecipazioni di controllo a discendenti o coniuge, se i beneficiari detengono il controllo per almeno cinque anni con apposita dichiarazione in successione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.