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Art. 62 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Utilizzazione di edifici
In vigore dal 30/06/2003
1974, n. 64, art. 28) 1. Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati (1) all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto. Note: (1) Le parole “da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati” sono state sostituite alle precedenti “e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato” dall’art. 3, comma 1, lett. x), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L’art. 62 del Testo Unico Edilizia stabilisce un meccanismo di raccordo tra la disciplina dell’agibilità (Parte I, art. 24 TUE) e la disciplina tecnica delle costruzioni in zone sismiche (Parte II Capo IV, artt. 83 ss. TUE). La norma condiziona la legittimità dell’agibilità per gli edifici in cemento armato all’ottenimento di un certificato dell’ufficio tecnico regionale che attesti la rispondenza dell’opera alle norme tecniche del Capo IV. È quindi una garanzia ulteriore di sicurezza, particolarmente importante in un paese ad elevata sismicità come l’Italia.
Il sistema dell’agibilità
L’agibilità è la condizione di idoneità dell’edificio all’uso previsto, accertata dal punto di vista igienico, sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico. La disciplina è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 222/2016, che ha trasformato il vecchio certificato di agibilità (rilasciato dal Comune previa istruttoria) in una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA agibilità ex art. 24 TUE). Oggi il professionista qualificato (ingegnere, architetto) presenta al SUE la SCIA agibilità con allegate le asseverazioni di conformità tecnica; il Comune può verificare ex post e, in caso di difformità, ordinare la rimozione delle opere o sanzionare. L’art. 62 TUE va letto nel quadro riformato, ma il principio resta: per le opere in c.a., serve il certificato regionale di rispondenza tecnica come presupposto per la SCIA agibilità.
Il certificato regionale di rispondenza
Il certificato di cui all’art. 62 è rilasciato dal competente ufficio tecnico della Regione (di norma il servizio sismico regionale o l’ufficio tecnico per le costruzioni in zone sismiche). Attesta che l’opera eseguita risponde perfettamente alle norme del Capo IV del TUE Parte II, ossia alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (artt. 83 ss.). Concretamente, il certificato verifica: la conformità del progetto strutturale alle NTC 2018 capitolo 7 (progettazione per azioni sismiche); la corretta esecuzione delle opere strutturali, in particolare delle armature, dei nodi sismici, dei collegamenti tra pareti e solai; la conformità dei materiali utilizzati alle prove di accettazione effettuate in cantiere; il regolare svolgimento del collaudo statico ex art. 67 TUE.
Il procedimento per il certificato
Il procedimento si articola tipicamente in: (1) deposito del progetto sismico ex art. 93 TUE presso l’ufficio sismico regionale, prima dell’inizio dei lavori; (2) eventuale autorizzazione sismica preventiva ex art. 94 TUE (per zone 1 e 2, e per opere strategiche o rilevanti in zone 3); (3) vigilanza in corso d'opera (sopralluoghi a campione dell’ufficio regionale); (4) ricezione del certificato di collaudo statico ex art. 67 TUE, redatto da collaudatore terzo qualificato; (5) richiesta del certificato ex art. 62 TUE all’ufficio regionale, che valuta la documentazione e rilascia il certificato di rispondenza. Senza questo certificato, il professionista non può asseverare la conformità tecnica nella SCIA agibilità ex art. 24 TUE.
La modifica del D.Lgs. 222/2016
Il D.Lgs. 222/2016 ha modificato il testo del comma 1 dell’art. 62, sostituendo le parole "e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato" con "da parte dei comuni e l’attestazione di cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati". La modifica riflette il passaggio dal vecchio certificato di agibilità (atto del Comune) alla SCIA agibilità (atto del privato presentato al Comune, asseverato da professionista). Il principio rimane: per le opere in c.a., il certificato regionale è presupposto della legittimità dell’attestazione di agibilità, sia che essa derivi da un atto comunale (per casi residuali) sia che derivi dalla SCIA del privato.
Coordinamento con la sanatoria edilizia
Per le opere oggetto di sanatoria ex art. 36 TUE (accertamento di conformità), il rilascio del permesso in sanatoria non sostituisce automaticamente il certificato regionale di rispondenza ex art. 62. Se l’opera è in c.a. e si trova in zona sismica, oltre alla sanatoria edilizia occorre anche la sanatoria sismica (artt. 93-94 TUE) che porti al rilascio del certificato di rispondenza tecnica. È un punto delicato spesso trascurato nella prassi: il committente che sana solo l’aspetto urbanistico ma non quello sismico/strutturale resta in posizione irregolare ai fini dell’agibilità e dell’utilizzo dell’edificio.
Caso pratico, Caio e l’agibilità della villetta
Caio costruisce una villetta in c.a. in zona sismica 3. A lavori ultimati, il direttore dei lavori coordina l’iter per ottenere l’agibilità: (1) il collaudatore esegue il collaudo statico ex art. 67 TUE e rilascia il certificato di collaudo; (2) il direttore dei lavori presenta all’ufficio sismico regionale la documentazione (progetto sismico, certificati di prova dei materiali, certificato di collaudo) e richiede il certificato ex art. 62 TUE; (3) l’ufficio regionale, dopo verifica documentale (ed eventuale sopralluogo), rilascia il certificato di rispondenza alle norme tecniche per zone sismiche; (4) il direttore dei lavori (o un professionista qualificato) presenta al SUE comunale la SCIA agibilità ex art. 24 TUE, allegando il certificato regionale e le altre asseverazioni (conformità igienico-sanitaria, antincendio, energetica). Solo a questo punto Caio può legittimamente abitare la villetta. Saltare uno qualsiasi di questi passaggi (e in particolare il certificato regionale ex art. 62) renderebbe l’agibilità irregolare, con possibili conseguenze sanzionatorie e impossibilità di trasferire/locare l’immobile.
Le opere in muratura semplice e la non applicabilità
L’art. 62 si applica espressamente agli "edifici costruiti in cemento armato". Per gli edifici in muratura semplice (senza armature significative) la disposizione non si applica direttamente: l’agibilità segue il procedimento ordinario ex art. 24 TUE senza la necessità del certificato regionale ex art. 62. Resta però l’esigenza di rispetto delle NTC 2018 capitolo 4.5 (Costruzioni in muratura) e delle norme sismiche ex art. 83 TUE. Per le opere in zona sismica, anche se in muratura semplice, restano gli obblighi di deposito sismico ex art. 93 TUE e di autorizzazione sismica ex art. 94 TUE quando applicabili.
Domande frequenti
Cosa serve per l’agibilità di un edificio in cemento armato?
Oltre agli adempimenti ordinari ex art. 24 TUE (SCIA agibilità asseverata da professionista qualificato, conformità igienico-sanitaria, energetica, antincendio), per le opere in cemento armato è richiesto un certificato dell’ufficio tecnico regionale ex art. 62 TUE che attesti la rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (artt. 83 ss. TUE, oggi NTC 2018). Senza questo certificato, l’attestazione di agibilità non può essere validamente asseverata e l’edificio non può essere legittimamente utilizzato.
Chi rilascia il certificato di rispondenza alle norme tecniche?
Il competente ufficio tecnico della Regione, di norma il servizio sismico regionale o l’ufficio tecnico per le costruzioni in zone sismiche. Il certificato è rilasciato sulla base della documentazione tecnica del progetto e dell’esecuzione: progetto sismico depositato ex art. 93 TUE, certificati di prova dei materiali ex art. 59 TUE, certificato di collaudo statico ex art. 67 TUE. L’ufficio può effettuare anche sopralluoghi in cantiere per verificare l’effettiva conformità dell’opera realizzata al progetto.
Cosa succede se ottengo l’agibilità senza il certificato regionale?
L’attestazione di agibilità sarebbe irregolare e potenzialmente nulla. Conseguenze: il Comune, in sede di verifica ex post sulla SCIA agibilità ex art. 24 TUE, può ordinare la rimozione degli effetti del titolo e impedire l’utilizzo dell’edificio; il professionista che ha asseverato falsamente la conformità risponde penalmente (art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 359 c.p. per falso ideologico) e civilmente verso il committente; l’edificio non è commercializzabile (rifiuto del notaio di stipulare ex art. 47 TUE; ostacolo ai mutui bancari); in caso di evento sismico con danni, possibile esclusione da contributi pubblici per la ricostruzione ex art. 51 TUE.
Per gli edifici in muratura serve lo stesso certificato?
L’art. 62 TUE si applica espressamente agli "edifici costruiti in cemento armato". Per gli edifici in muratura semplice (senza armature significative) la norma non si applica direttamente: l’agibilità segue il procedimento ordinario ex art. 24 TUE senza la necessità del certificato regionale ex art. 62. Restano però gli obblighi di rispetto delle NTC 2018 capitolo 4.5 (muratura) e, in zona sismica, di deposito sismico ex art. 93 TUE e di autorizzazione sismica ex art. 94 TUE. Per opere in muratura armata o sistemi misti che includano elementi rilevanti in c.a., il certificato regionale è opportuno e talvolta richiesto dagli uffici regionali in via interpretativa.
Devo richiedere il certificato anche per ampliamenti su edifici esistenti?
Sì, se l’ampliamento comporta strutture in cemento armato e ricade in zona sismica. L’ampliamento è un’opera nuova rispetto a quella esistente e richiede tutti gli adempimenti per le opere in c.a.: progetto sismico depositato ex art. 93, autorizzazione sismica ex art. 94 (per zone 1 e 2), collaudo statico ex art. 67, certificato di rispondenza ex art. 62. La SCIA agibilità ex art. 24 TUE deve essere ripresentata per la parte ampliata o per l’intero edificio, e include il certificato regionale come allegato. È buona prassi del professionista verificare con l’ufficio sismico regionale di riferimento le procedure specifiche, perché possono variare leggermente in funzione delle prassi locali.