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Art. 66 c.c. Prova dell'esistenza della persona di cui è
In vigore
stata dichiarata la morte presunta La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito. Essa ha altresì diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63. Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.
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In sintesi
L'art. 66 c.c. disciplina il recupero dei beni da parte della persona di cui era stata dichiarata la morte presunta, qualora ritorni o ne venga provata l'esistenza in vita.
Ratio
La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato tutela il soggetto ricomparso, ripristinando per quanto possibile la sua sfera patrimoniale; dall'altro protegge i terzi e la certezza dei rapporti giuridici già definiti durante il periodo di assenza. Il legislatore ha scelto una soluzione di compromesso, evitando effetti retroattivi assoluti che travolgerebbero tutti gli atti compiuti nell'interesse dei presunti eredi.
Analisi
Il primo comma stabilisce il principio fondamentale: il ritorno del presunto morto comporta il recupero dei beni in natura, ossia nello stato in cui si trovano al momento del ritorno. Non è quindi richiesta la restituzione dei frutti percepiti nel frattempo. Per i beni alienati a terzi, il presunto morto non può rivendicarli direttamente, ma ha diritto al corrispettivo ancora dovuto o ai beni nei quali quel corrispettivo sia stato reinvestito. Il secondo comma estende la tutela alle obbligazioni dichiarate estinte: il ritornato può esigerne l'adempimento. Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui sia accertata la data certa della morte: in tal caso i diritti spettano agli eredi e legatari di quella data, compresi i diritti derivanti da obbligazioni considerate estinte per il periodo anteriore alla morte accertata. Il quarto comma fa salve in ogni caso le prescrizioni e le usucapioni già maturate, a presidio definitivo della certezza giuridica.
Quando si applica
L'articolo trova applicazione ogni volta che, a seguito di una dichiarazione di morte presunta pronunciata ai sensi degli artt. 58-63 c.c., il soggetto faccia ritorno o ne venga comunque provata l'esistenza in vita tramite atto dello stato civile o altro mezzo di prova. Si applica altresì quando viene accertata la data della morte effettiva, diversa da quella presunta, con conseguente ridefinizione della successione.
Connessioni
L'art. 66 c.c. si collega agli artt. 58-65 c.c. che regolano la scomparsa, l'assenza e la morte presunta. È in relazione con l'art. 67 c.c. in materia di effetti sul matrimonio. Sul piano successorio interagisce con le norme della successione legittima e testamentaria (artt. 565 ss. c.c.). Il riferimento alle prescrizioni e alle usucapioni rimanda agli artt. 2934 ss. e 1158 ss. c.c. rispettivamente. Va infine considerato il coordinamento con le norme sulla pubblicità immobiliare (artt. 2643 ss. c.c.) per la trascrizione degli atti dispositivi compiuti durante l'assenza.
Domande frequenti
Cosa significa dichiarazione di esistenza?
L'accertamento giudiziale che la persona dichiarata morta presuntamente esiste ancora.
Chi può richiedere la dichiarazione di esistenza?
Il pubblico ministero o qualunque interessato, su richiesta nel contraddittorio.
Chi deve essere messo in contraddittorio?
Tutti coloro che furono parti nel giudizio di morte presunta.
L'accertamento della morte può essere sempre fatto?
Sì, in qualsiasi momento se la persona dichiarata morta presunta sia effettivamente deceduta.
Quale sentenza accerta l'esistenza o la morte?
Una nuova sentenza del tribunale che modifica o conferma gli effetti della precedente dichiarazione.
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