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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 6 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Ufficio competente

In vigore dal 01/01/1991

1. Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma. (1) 2. La competenza per l’applicazione dell’imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all’imposta di registro. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. g), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se, questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma.“. TITOLO II – Applicazione dell’imposta alle successioni CAPO I – Determinazione dell’imposta

In sintesi

  • La competenza per l’imposta di successione spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della circoscrizione dell’ultima residenza del defunto.
  • Se il defunto era residente all’estero, vale l’ultima residenza conosciuta in Italia; se ignota, è competente l’ufficio di Roma (Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 6 - EUR Torrino).
  • Per le donazioni la competenza segue le regole dell’imposta di registro, quindi l’ufficio del luogo di registrazione dell’atto.
  • Dal 1° gennaio 2025 il riferimento all'«ufficio del registro» è stato sostituito con «ufficio dell’Agenzia delle Entrate» (D.Lgs. 139/2024).
  • Le dichiarazioni integrative o sostitutive vanno presentate allo stesso ufficio che ha ricevuto la dichiarazione originaria.

L’art. 6 del D.Lgs. 346/1990 fissa una regola apparentemente tecnica ma decisiva nella pratica: stabilisce quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate è competente a ricevere la dichiarazione di successione, a liquidare l’imposta e a esercitare la successiva attività di controllo. Sbagliare l’ufficio non rende invalida la dichiarazione, ma può rallentare la liquidazione, complicare le rettifiche e rendere più difficile la corrispondenza con l’amministrazione finanziaria.

La riforma del D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha riscritto il primo comma sostituendo l’arcaico riferimento all'«ufficio del registro» con il moderno «ufficio dell’Agenzia delle Entrate». Si tratta di un aggiornamento terminologico che recepisce l’assetto operativo ormai consolidato da oltre vent'anni, ma che ha anche un effetto pratico: chiarisce che la competenza si individua sulla base della circoscrizione territoriale dell’ufficio, non più sulla circoscrizione del soppresso ufficio del registro.

Il criterio principale: l’ultima residenza del defunto

Il primo criterio di collegamento è l'ultima residenza anagrafica del de cuius. La residenza rilevante è quella risultante dai registri anagrafici al momento dell’apertura della successione, ossia alla data della morte (art. 456 c.c.). Non conta il luogo del decesso, né quello in cui si trovano la maggior parte dei beni ereditari, né la sede degli affari del defunto: la legge guarda esclusivamente al dato anagrafico.

Esempio pratico: Tizio, residente a Milano, possiede una villa al mare a Sanremo e muore durante una vacanza a Roma. Anche se il decesso è avvenuto a Roma e l’immobile più rilevante si trova a Sanremo, la dichiarazione di successione va presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per Milano. Gli eredi non hanno discrezionalità nella scelta.

Defunto residente all’estero

Quando il defunto risiedeva all’estero al momento del decesso, la legge stabilisce due criteri sussidiari. Il primo è quello dell'ultima residenza fissata in Italia: ad esempio Caio, originario di Bologna, si trasferisce in Germania nel 2015 e muore lì nel 2026; la sua dichiarazione di successione in Italia (necessaria perché possiede immobili nel nostro Paese, art. 2 D.Lgs. 346/1990) va presentata all’ufficio di Bologna.

Se nemmeno l’ultima residenza italiana è nota, scatta il criterio residuale: la competenza è dell'ufficio di Roma. Le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate individuano specificamente la Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - EUR Torrino, in via Canton 20. Questa indicazione vale anche per i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) per i quali non risulti una precedente residenza italiana.

Donazioni: rinvio all’imposta di registro

Il secondo comma dell’art. 6 disciplina la competenza per le donazioni con una tecnica di rinvio: si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro, oggi contenute nel D.P.R. 131/1986. In pratica, l’atto di donazione viene registrato dal notaio rogante presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il luogo di registrazione (art. 9 D.P.R. 131/1986), che è normalmente quello del distretto notarile in cui opera il notaio. Il rinvio è coerente con la struttura del tributo: la donazione si forma per atto pubblico (art. 782 c.c.) e segue quindi le regole di registrazione degli atti notarili.

Dichiarazioni integrative, sostitutive e modificative

Una regola operativa importante, ricavabile dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, riguarda le dichiarazioni successive alla prima: integrative (per aggiungere beni o passività omesse), sostitutive (per rifare integralmente la dichiarazione) o modificative. Devono essere presentate al medesimo ufficio che ha ricevuto la prima dichiarazione, anche se nel frattempo gli eredi hanno cambiato residenza o l’ufficio originario è stato accorpato. Questa regola garantisce continuità nel fascicolo e nella liquidazione dell’imposta.

Errori frequenti

Nella pratica si osservano alcuni errori ricorrenti. Il primo è considerare rilevante la residenza dell’erede anziché quella del defunto: criterio errato, perché l’art. 6 guarda solo al de cuius. Il secondo è confondere residenza con domicilio: la residenza è il luogo dell’iscrizione anagrafica, il domicilio è la sede principale degli affari e interessi (art. 43 c.c.); ai fini dell’art. 6 rileva la prima.

Il terzo errore tipico riguarda i defunti che hanno cambiato residenza poco prima del decesso: occorre verificare la data effettiva di variazione anagrafica, non quella in cui materialmente il defunto si era trasferito. Sempronio si trasferisce a Firenze il 1° marzo, presenta la richiesta di iscrizione il 15 marzo e muore il 20 marzo: se l’iscrizione anagrafica è stata perfezionata (anche con effetto retroattivo dalla data di richiesta), Firenze è competente; altrimenti resta competente l’ufficio della precedente residenza.

Modalità di presentazione

Dal 2017 (e a regime dal 2019) la dichiarazione di successione è telematica: si presenta tramite il software dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati (commercialisti, CAF, notai). La presentazione telematica indirizza automaticamente la dichiarazione all’ufficio competente in base ai dati anagrafici del defunto. Resta possibile la presentazione cartacea con Modello 4 solo in casi residuali, ad esempio per le successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006 o per integrazioni di vecchie dichiarazioni Modello 4: in questi casi vale l’ufficio territoriale individuato secondo i criteri dell’art. 6.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Scheda informativa Dichiarazione di successione - Come e quando presentarla

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione si presenta all’ufficio territoriale competente in base all’ultima residenza del defunto; per residenza ignota o estera senza precedente residenza italiana, è competente la Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale Roma 6 - EUR Torrino.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Scheda informativa Dichiarazione di successione - FAQ ufficiali

Le risposte alle domande frequenti pubblicate dall’Agenzia delle Entrate confermano che le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con Modello 4 vanno presentate al medesimo ufficio della prima dichiarazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

A quale ufficio va presentata la dichiarazione di successione se il defunto risiedeva a Milano ma è morto a Roma?

Competente è l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della circoscrizione di Milano (ultima residenza del defunto). Il luogo del decesso è irrilevante ai fini dell’art. 6 D.Lgs. 346/1990.

Se il defunto era iscritto all’AIRE e non ha mai avuto residenza in Italia, dove va presentata la dichiarazione?

In assenza di residenza italiana nota, la competenza è dell’ufficio di Roma. Operativamente l’Agenzia delle Entrate indica la Direzione Provinciale II - Ufficio Territoriale Roma 6 - EUR Torrino.

Per le donazioni quale ufficio è competente?

Il comma 2 dell’art. 6 rinvia alle regole dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986): l’atto di donazione si registra presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il luogo in cui opera il notaio rogante.

Una dichiarazione integrativa va presentata all’ufficio originario o a quello della nuova residenza degli eredi?

Le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative vanno presentate al medesimo ufficio che ha ricevuto la dichiarazione originaria, anche se gli eredi nel frattempo hanno cambiato residenza.

Cosa è cambiato con la riforma del D.Lgs. 139/2024?

Dal 1° gennaio 2025 il riferimento all'«ufficio del registro» è stato sostituito con «ufficio dell’Agenzia delle Entrate», allineando il testo al riassetto organizzativo dell’amministrazione finanziaria. La sostanza della regola di competenza resta invariata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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