Art. 22 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività
In vigore dal 30/06/2003
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti (3); b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c. (4) 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, (5) e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini dell’agibilità (6), tali segnalazioni certificate di inizio attività (7) costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2 bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (8) 3. […] (9) 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 31 5. […] (10) 6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo (11) che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico (12), è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo (13), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23 (14). In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37. Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 1) DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Le parole “o i prospetti” sono state inserite dall’art. 10, comma 1, lett. l), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (4) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.” Per le precedenti modifiche si veda l’art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (5) Le parole “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,“ sono state inserite dall’art. 30, comma 1, lett. e), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (6) Le parole “dell’agibilità” sono state sostituite alle precedenti “del rilascio del certificato di agibilità“ dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Le parole “segnalazioni certificate di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denunce di inizio attività“ dall’art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (8) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. m), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (9) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.” (10) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.“. (11) Le parole “di cui al presente Capo” sono state sostituite alle precedenti “di cui ai commi 1, 2 e 3” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 5), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (12) Le parole “tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico” sono state sostituite alle precedenti “tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale” dall’art. 54, comma 1, lett. f), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (13) Le parole “di cui al presente Capo” sono state sostituite alle precedenti “di cui ai commi 1 e 2” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (14) Le parole “dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23” sono state sostituite alle precedenti “dal secondo periodo del comma 5” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.
In sintesi
L’art. 22 del Testo Unico Edilizia delinea il perimetro degli interventi che si realizzano con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il titolo edilizio «medio» fra la CILA dell’art. 6-bis e il permesso di costruire dell’art. 10. Capirne i confini è essenziale, perché lo stesso intervento materiale (per esempio il rifacimento di un solaio o l’apertura di una nuova porta su un muro portante) può ricadere in CILA, SCIA o permesso a seconda di un dettaglio tecnico, e l’errore di qualificazione espone il committente e il professionista a sanzioni amministrative e penali. Nel quotidiano professionale, geometri, architetti e ingegneri si confrontano con questa norma quasi più di ogni altra: è il fulcro della pratica edilizia ordinaria.
Il perimetro oggettivo: i tre interventi tipici a SCIA
Il comma 1 elenca in modo tassativo i tre macro-interventi soggetti a SCIA. Primo: la manutenzione straordinaria dell’art. 3, comma 1, lett. b), quando riguarda le parti strutturali dell’edificio o i prospetti. La precisazione «o i prospetti» è stata inserita dal D.L. 76/2020 (decreto Semplificazioni): se l’intervento tocca le facciate, anche solo per modifiche estetiche significative, scatta la SCIA invece della CILA. Restano in CILA le manutenzioni straordinarie che non incidono né sulla struttura né sui prospetti (per esempio rifacimento dei pavimenti, sostituzione di impianti, frazionamento di unità immobiliari senza opere strutturali). Secondo: il restauro e risanamento conservativo dell’art. 3, comma 1, lett. c), quando riguarda le parti strutturali. Anche qui la chiave è la struttura: il restauro «leggero» va in CILA, quello che incide su solai, murature portanti, fondazioni o copertura va in SCIA. Terzo: la ristrutturazione edilizia dell’art. 3, comma 1, lett. d), diversa da quella «pesante» dell’art. 10, comma 1, lett. c). È la cosiddetta ristrutturazione «leggera»: tutto ciò che non comporta aumento di unità immobiliari, modifica del volume o della sagoma su immobili vincolati, modifica dei prospetti su immobili in zona A. Quando l’intervento sconfina nei criteri dell’art. 10, comma 1, lett. c), serve il permesso di costruire (oppure, in alternativa, la «super-SCIA» dell’art. 23).
L’efficacia immediata e i termini di controllo
La SCIA è uno strumento di liberalizzazione: a differenza del permesso di costruire, non richiede un atto amministrativo di assenso preventivo. Il professionista assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle norme di sicurezza/igiene; il committente può iniziare i lavori dal giorno stesso della presentazione allo sportello unico per l’edilizia (SUE). Il Comune dispone di 30 giorni per la verifica documentale (art. 19, comma 3, L. 241/1990): se rileva carenze, può intimare la conformazione o, nei casi più gravi, vietare la prosecuzione dei lavori. Trascorso il termine, l’amministrazione conserva un potere di autotutela entro 18 mesi (art. 21-nonies L. 241/1990), che però richiede la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, non potendo limitarsi alla mera illegittimità sopravvenuta.
Le varianti al permesso di costruire (commi 2 e 2-bis)
Una funzione spesso sottovalutata dell’art. 22 è disciplinare le varianti a un permesso di costruire già rilasciato. Il comma 2 ammette la SCIA per le varianti che soddisfano cumulativamente cinque condizioni: non incidono sui parametri urbanistici, non modificano volumetrie, non cambiano destinazione d'uso o categoria edilizia, non alterano la sagoma di edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), non violano prescrizioni del permesso. Queste SCIA «in variante» entrano nel procedimento del titolo principale e possono essere presentate fino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Il comma 2-bis introduce una semplificazione ulteriore: le varianti che non configurano variazione essenziale (concetto definito dall’art. 32) possono essere semplicemente comunicate a fine lavori con attestazione del progettista, purché conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e in regola con i nulla osta di settore (paesaggistici, idrogeologici, ambientali, storico-artistici). È il regime delle cosiddette «varianti minori», che evita il blocco del cantiere per modifiche puramente operative.
Il rapporto con i vincoli paesaggistici e culturali
Il comma 6 chiarisce un principio cardinale: la SCIA non aggira mai i regimi di tutela. Su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, storico-artistico o idrogeologico, il privato deve preventivamente ottenere l’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004), il nulla osta della Soprintendenza o l’autorizzazione idrogeologica, secondo i casi. La SCIA presentata senza i pareri preventivi è priva di efficacia, e i lavori avviati restano abusivi a tutti gli effetti, con applicazione del regime sanzionatorio dell’art. 37 (sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, con minimo di 516 euro) e, nei casi più gravi, dell’art. 44 (rilevanza penale).
La facoltà di scegliere il permesso di costruire (comma 7)
Il comma 7 lascia al privato una scelta strategica: anziché presentare la SCIA, può chiedere il permesso di costruire, senza dover pagare il contributo di costruzione dell’art. 16 (salvo l’eccezione del comma 1 dell’art. 23 per gli interventi della «super-SCIA»). Perché farlo? Tre ragioni pratiche. Prima: il permesso, una volta rilasciato, dà maggiore certezza giuridica perché incorpora un atto amministrativo espresso e non solo un’asseverazione del professionista. Seconda: in caso di abuso accertato successivamente, la presenza del permesso evita le sanzioni dell’art. 44 (penali) e fa rientrare la fattispecie nel solo art. 37 (amministrative). Terza: alcune banche, per la concessione di mutui ipotecari, preferiscono titoli edilizi espressi rispetto alla SCIA, soprattutto su interventi rilevanti.
Il ruolo regionale (comma 4)
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o restringere l’ambito applicativo della SCIA con legge regionale. Restano comunque ferme le sanzioni penali dell’art. 44, che sono materia statale di principio. Nella prassi, regioni come l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Piemonte hanno legiferato disciplinando in modo più dettagliato le ipotesi di SCIA, talvolta sottraendo alla CILA interventi che il TUE statale vi includerebbe. Il professionista deve quindi verificare sempre la legge regionale e il regolamento edilizio comunale prima di qualificare il titolo.
Caso pratico 1, Frazionamento con apertura su muro portante
Tizio possiede un appartamento di 120 mq in un edificio degli anni '70 e vuole frazionarlo in due unità di 60 mq ciascuna. L’intervento prevede l’apertura di una nuova porta di ingresso su un muro che il calcolo strutturale qualifica come portante. Domanda: CILA o SCIA? Risposta: SCIA, perché l’apertura su muro portante incide sulle parti strutturali dell’edificio (manutenzione straordinaria strutturale, art. 22, comma 1, lett. a). Il progettista dovrà allegare alla SCIA la relazione strutturale, l’asseverazione di conformità sismica (se in zona sismica 1, 2 o 3 con deposito al Genio Civile) e il calcolo di isolamento acustico per la nuova unità. Se Tizio avesse aperto solo una porta interna su tramezzo non portante, sarebbe bastata la CILA.
Caso pratico 2, Variante a permesso di costruire
Caio ha ottenuto un permesso di costruire per un fabbricato bifamiliare di 400 mq in zona B. In corso d'opera, vuole spostare un tramezzo interno di 80 cm e modificare le finiture esterne (intonaco diverso da quello previsto nel progetto), senza toccare volumetrie né sagoma né destinazione d'uso. L’edificio non è vincolato. Domanda: serve una nuova istruttoria? Risposta: no, basta una SCIA in variante ex art. 22, comma 2, perché non sono modificati parametri urbanistici, volumetrie, destinazione, sagoma su immobile vincolato (qui non c'è vincolo) e non sono violate prescrizioni del permesso. La variante si presenta allo SUE in corso d'opera e i lavori possono proseguire senza interruzione.
Cosa rischia chi sbaglia titolo
L’errore di qualificazione fra CILA, SCIA e permesso di costruire ha conseguenze diverse. Se l’intervento richiedeva la SCIA e si è presentata una CILA, scatta la sanzione amministrativa di 1.000 euro (riducibili a 333 euro se la SCIA viene «sanata» entro la chiusura dei lavori, art. 6-bis, comma 5). Se l’intervento richiedeva il permesso di costruire e si è presentata una SCIA, il regime è quello dell’art. 37 (sanzione pari al doppio dell’aumento di valore venale, minimo 516 euro) e in alcuni casi dell’art. 44 (rilevanza penale per opere su zone vincolate). Per questo è cruciale non «scendere» mai di titolo nel dubbio: meglio sovra-qualificare che sotto-qualificare.
La riforma «Salva-casa» 2024 e i riflessi sull’art. 22
Il D.L. 69/2024 (convertito in L. 105/2024) non ha modificato direttamente l’art. 22, ma ha inciso su alcune nozioni che ne definiscono i confini: la nuova disciplina delle tolleranze costruttive (art. 34-bis), l’ampliamento dell’accertamento di conformità (artt. 36 e 36-bis con il nuovo regime della «doppia conformità» attenuata), la riformulazione delle modifiche prospettiche in zona A. Tutto ciò sposta indirettamente alcuni interventi dall’area della SCIA verso l’area della CILA o, viceversa, verso il permesso di costruire. Il professionista che redige una SCIA nel 2026 deve avere chiara la mappa post-Salva-casa per non incorrere in errori di qualificazione.
Lo sportello unico per l’edilizia (SUE)
Tutte le SCIA dell’art. 22 si presentano allo Sportello Unico per l’Edilizia, che dal 2017 (con la piena attuazione del D.Lgs. 222/2016) opera in modalità telematica obbligatoria su quasi tutti i Comuni. La modulistica è unificata a livello nazionale (modulo SCIA edilizia approvato in Conferenza unificata) e va corredata da: relazione tecnica asseverata, elaborati grafici, dichiarazioni dei tecnici incaricati (strutturista, impiantista, acustico, energetico), copia del documento d'identità del titolare, ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria. La completezza documentale è l’elemento che il Comune verifica nei 30 giorni: documentazione carente equivale a SCIA non efficace, con obbligo di integrazione e possibile sospensione dei lavori.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 309/2011
Illegittimità costituzionale parziale
La Corte ha chiarito che le definizioni delle categorie di interventi edilizi contenute nel DPR 380/2001 (incluso l'art. 22 sulla SCIA) costituiscono principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio, ai quali le Regioni non possono derogare. E' stata dichiarata l'illegittimita' di norme regionali lombarde che consentivano la ristrutturazione senza vincolo di sagoma in contrasto con la disciplina statale.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 217/2022
Illegittimità costituzionale
La Corte ha confermato che la disciplina delle variazioni essenziali e non essenziali e dello stato legittimo dell'immobile (art. 9-bis TUE) costituisce principio fondamentale statale non derogabile dalla legge regionale. Le variazioni non essenziali sono assoggettate al regime SCIA dell'art. 22, comma 2-bis, mentre le essenziali ricadono sotto il piu' severo regime sanzionatorio della totale difformita'.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Devo presentare CILA o SCIA per rifare il tetto della mia casa?
Dipende dall’entità dell’intervento. Se rifai solo il manto di copertura (tegole, guaina) lasciando intatta la struttura portante (travi, capriate, solaio di copertura), basta la CILA come manutenzione straordinaria non strutturale. Se invece sostituisci o rinforzi la struttura portante del tetto (per esempio sostituisci le travi in legno marce, rifai un cordolo perimetrale o intervieni sulla capriata), entri nella manutenzione straordinaria strutturale e devi presentare la SCIA ex art. 22, comma 1, lett. a) DPR 380/2001, allegando relazione strutturale e, in zona sismica, asseverazione sismica con deposito al Genio Civile. Anche se cambi l’inclinazione del tetto, modifichi i prospetti o aumenti la volumetria del sottotetto, occorre SCIA o permesso di costruire a seconda dell’impatto. In ogni caso, su immobili vincolati (paesaggistico o storico-artistico) serve preventivamente l’autorizzazione della Soprintendenza ex art. 146 D.Lgs. 42/2004.
Cosa succede se il Comune non risponde entro 30 giorni dalla SCIA?
Il silenzio del Comune, decorsi i 30 giorni dalla presentazione, ha un effetto di consolidamento implicito: la SCIA si intende perfezionata e i lavori possono proseguire regolarmente. Attenzione però: il Comune conserva un potere di autotutela entro 18 mesi (art. 21-nonies L. 241/1990), che può esercitare se accerta in seguito gravi vizi sostanziali e se sussiste un concreto interesse pubblico alla rimozione (non basta la mera illegittimità formale). Inoltre, in qualunque momento, se accerta opere realizzate in difformità dalla SCIA o in assenza di un titolo, il Comune può intervenire con i poteri ordinari di vigilanza e sanzionare ex artt. 37 e 44. È importante quindi che il professionista conservi documentazione completa del progetto asseverato e delle eventuali integrazioni richieste.
Posso avviare i lavori il giorno stesso in cui presento la SCIA?
Sì. La SCIA dell’art. 22 produce effetti immediati: il committente può aprire il cantiere dal giorno della presentazione allo sportello unico per l’edilizia. Non è richiesto attendere alcun provvedimento di assenso da parte del Comune, perché il titolo edilizio si fonda sull’asseverazione del progettista abilitato, che attesta la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche. Diverso è il caso della «super-SCIA» dell’art. 23 (ristrutturazione pesante, nuova costruzione in piano attuativo), dove invece occorre attendere 30 giorni dal deposito prima dell’effettivo inizio dei lavori. Su immobili vincolati, prima della SCIA serve sempre l’autorizzazione paesaggistica o il nulla osta della Soprintendenza: senza di essi, la SCIA è inefficace e i lavori sono abusivi.
Posso fare una variante in corso d'opera senza nuova istruttoria?
Sì, se la variante rientra nei limiti del comma 2 dell’art. 22: non incide sui parametri urbanistici, non modifica volumetrie, non cambia destinazione d'uso o categoria edilizia, non altera la sagoma su edifici vincolati ex D.Lgs. 42/2004, non viola prescrizioni del permesso originario. In tal caso si presenta una SCIA in variante allo sportello unico, che entra nel procedimento del titolo principale, e i lavori proseguono senza interruzione. Per le varianti ancora più contenute, che non costituiscono «variazione essenziale» ai sensi dell’art. 32, il comma 2-bis consente addirittura una semplice comunicazione a fine lavori con attestazione del progettista, senza interruzione del cantiere. Se invece la variante eccede i limiti del comma 2 (modifica volumi, sagoma o destinazione d'uso), serve un nuovo titolo edilizio o, nei casi più rilevanti, il permesso di costruire in variante.
Cosa rischio se ho fatto opere strutturali con CILA invece che con SCIA?
L’errore di qualificazione del titolo edilizio non è banale. Se hai presentato una CILA per un intervento che richiedeva la SCIA (per esempio manutenzione straordinaria su parti strutturali o sui prospetti), incorri nella sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro prevista dall’art. 6-bis, comma 5, riducibili a 333 euro se sani la situazione presentando la SCIA in corso d'opera prima della chiusura del cantiere. Se invece la situazione si scopre dopo l’ultimazione dei lavori, la sanzione resta piena e occorre comunque regolarizzare presentando la SCIA «in sanatoria» con asseverazione della doppia conformità (al momento della realizzazione e al momento della presentazione). Se l’opera richiedeva addirittura il permesso di costruire e hai usato una CILA o SCIA, il regime sanzionatorio diventa molto più severo (art. 37 con sanzione pari al doppio dell’aumento di valore venale; in zone vincolate scattano profili penali ex art. 44). Conviene sempre, in caso di dubbio, sovra-qualificare il titolo.