Art. 74 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Nominatività obbligatoria dei titoli azionari
In vigore dal 1/1/1974
1. Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative. 2. Le azioni al portatore emesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell’art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d’imposta. 3. Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tale disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.
In sintesi
La nominatività obbligatoria dei titoli azionari: principio e ratio
L’articolo 74 del D.P.R. 600/1973 sancisce l’obbligo di nominatività per tutte le azioni delle società aventi sede nel territorio dello Stato. Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza fiscale: la nominatività dei titoli azionari consente all’amministrazione finanziaria di identificare il titolare delle azioni e, di conseguenza, di applicare correttamente le ritenute alla fonte sugli utili distribuiti (art. 27) e di verificare la corrispondenza tra le distribuzioni e i redditi dichiarati dagli azionisti. L’azione al portatore, al contrario, garantisce l’anonimato del possessore: chiunque detiene fisicamente il titolo può esercitare i diritti sociali, senza che la società o il fisco conoscano l’identità del socio. Questo anonimato era storicamente una grave falla nel sistema di riscossione delle imposte sui dividendi.La conversione obbligatoria entro il 31 dicembre 1974
Il comma 2 impone che le azioni al portatore emesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto (cioè prima del 1° gennaio 1974) siano presentate per la conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Il termine è perentorio e le conseguenze dell’inosservanza sono significative. Prima conseguenza: gli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione. Il blocco del pagamento del dividendo è uno strumento coercitivo per indurre la conversione: chi vuole incassare i suoi dividendi deve necessariamente identificarsi. Seconda conseguenza (in alternativa al blocco): le azioni al portatore non convertite sono comunque soggette alla ritenuta alla fonte ex art. 27 del D.P.R. 600/1973 sugli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del decreto. Terza conseguenza: gli utili degli esercizi chiusi prima dell’entrata in vigore del decreto (gli utili «storici» già accantonati) sono soggetti a ritenuta nella misura del 30% a titolo d'imposta, che è una misura forfettaria più elevata rispetto alla ritenuta ordinaria, applicata a titolo sanzionatorio per l’inadempimento dell’obbligo di conversione.Il meccanismo coercitivo: dividendi bloccati e ritenuta punitiva
Il legislatore ha costruito un meccanismo a doppia coercizione: da un lato il blocco del dividendo (il possessore di azioni al portatore non convertite non può riscuotere gli utili), dall’altro la ritenuta al 30% a titolo definitivo sugli utili pregressi. Questo sistema intende scoraggiare il mantenimento dell’anonimato azionario, che era un veicolo tipico per eludere le ritenute sui dividendi e per nascondere partecipazioni societarie. L’efficacia del meccanismo dipende dalla collaborazione delle società emittenti, che sono tenute a sospendere il pagamento dei dividendi ai possessori di azioni non convertite e ad applicare la ritenuta sugli utili dei cicli chiusi prima della vigenza del decreto.Il quadro normativo di riferimento: R.D.L. 1148/1941 e R.D. 239/1942
Il comma 3 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13 (primo comma) del R.D.L. 25 ottobre 1941 n. 1148 (convertito in L. 96/1942) e quelle del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 e successive modificazioni. Questi provvedimenti disciplinavano la nominatività obbligatoria dei titoli azionari nel sistema previgente e le relative procedure di conversione. L’adattamento temporale è precisato dallo stesso comma: le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942 (rilevanti nelle vecchie disposizioni) sono sostituite con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975. Si tratta di un’operazione di coordinamento normativo che aggiorna il quadro di riferimento senza dover riscrivere integralmente le norme tecniche sulla procedura di conversione.La nominatività obbligatoria nel sistema attuale
Oggi il principio della nominatività obbligatoria delle azioni è confermato dall’art. 2355-bis del codice civile, come modificato dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6). Le società per azioni e le società in accomandita per azioni possono emettere azioni al portatore solo nella misura in cui siano interamente liberate e non siano stati previsti dallo statuto particolari obblighi di conversione; tuttavia, le azioni al portatore non attribuiscono il diritto di voto (limitazione introdotta dal D.Lgs. 139/2015). In pratica, il mercato azionario italiano funziona ormai interamente con sistemi di gestione dematerializzata dei titoli (Monte Titoli, oggi Euronext Securities Milan), che garantiscono l’identificazione del titolare per via informatica senza necessità del titolo cartaceo nominativo. Il problema dell’anonimato azionario che l’art. 74 intendeva risolvere è oggi superato dalla dematerializzazione.Rilevanza storica e sistematica
L’art. 74 è oggi una norma transitoria il cui oggetto (la conversione delle azioni al portatore emesse prima del 1974) è da decenni risolto. Il suo interesse storico è notevole: l’obbligo di nominatività obbligatoria introdotto dalla riforma tributaria del 1973 fu uno dei cardini del contrasto all’evasione fiscale sui dividendi e alla gestione anonima delle partecipazioni societarie, anticipando le esigenze di trasparenza che oggi caratterizzano il sistema finanziario europeo (registro dei titolari effettivi, antiriciclaggio, scambio automatico di informazioni).Domande frequenti
Perché il D.P.R. 600/1973 ha imposto la nominatività obbligatoria delle azioni?
Per consentire all’amministrazione finanziaria di identificare i titolari delle azioni e applicare correttamente le ritenute sui dividendi. L’azione al portatore garantiva l’anonimato del socio, rendendo impossibile la corretta tassazione degli utili distribuiti. La nominatività è lo strumento che chiude questa falla fiscale.
Cosa accadeva agli utili delle azioni al portatore non convertite entro il 31 dicembre 1974?
Gli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del decreto non potevano essere pagati ai possessori di azioni non convertite (blocco del dividendo) e comunque erano soggetti a ritenuta ex art. 27. Gli utili degli esercizi chiusi prima dell’entrata in vigore erano soggetti a una ritenuta del 30% a titolo d'imposta.
Esistono ancora oggi azioni al portatore in Italia?
In forma cartacea e con pieno diritto di voto, sostanzialmente no. Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto la limitazione che le azioni al portatore (ammissibili solo se interamente liberate) non attribuiscono il diritto di voto. In pratica, il mercato azionario italiano opera interamente con sistemi di gestione dematerializzata (Euronext Securities Milan), che identificano il titolare informaticamente, superando il problema dell’anonimato.
Come veniva effettuata la conversione delle azioni al portatore in nominative?
Le procedure di conversione erano disciplinate dagli artt. 6, 7, 8 e 13 del R.D.L. 1148/1941 e dal R.D. 239/1942, richiamati dall’art. 74, comma 3, con adattamento delle date rilevanti (31 dicembre 1974 e 1° gennaio 1975 al posto del 30 giugno e 1° luglio 1942). Sostanzialmente il possessore presentava i titoli alla società emittente che procedeva alla registrazione e all’emissione del nuovo titolo nominativo.