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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 70 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Norme applicabili

In vigore dal 1/1/1974

1. Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni. 2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l’amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministero per le finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734. TITOLO VII – Disposizioni transitorie e finali

In sintesi

  • Per l’accertamento delle violazioni e le relative sanzioni si applicano, in via residuale, il codice penale, il codice di procedura penale e le leggi speciali sull’illecito tributario.
  • Il rinvio opera solo «per quanto non è diversamente disposto» dal D.P.R. 600/1973, confermando la specialità della disciplina tributaria.
  • Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi dell’amministrazione o del corpo cui appartengono gli accertatori.
  • Le modalità di devoluzione del 20% sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
La clausola di rinvio residuale alle norme generali
L’articolo 70 del D.P.R. 600/1973 svolge una funzione di chiusura del sistema sanzionatorio introdotto dal decreto: stabilisce che, per tutto quanto non diversamente previsto dal D.P.R. 600 stesso, si applicano le norme del codice penale, del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929 n. 4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926 n. 898 e successive integrazioni. Il carattere residuale del rinvio è espresso chiaramente dalla locuzione «per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto». La disciplina speciale del D.P.R. 600/1973 prevale sempre; le norme generali intervengono solo nei vuoti non colmati dal decreto stesso. Questa tecnica legislativa riflette il principio di specialità: la norma speciale deroga a quella generale, e la norma generale riempie i silenzi della norma speciale.
Il codice penale e il codice di procedura penale nel sistema tributario
Il rinvio al codice penale riguarda sia la parte generale (dolo, colpa, concorso di persone, circostanze aggravanti ed attenuanti, cause di esclusione della punibilità) sia le specifiche fattispecie penali applicabili in materia tributaria. Occorre tuttavia ricordare che l’intero sistema dei reati tributari è oggi disciplinato organicamente dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, il quale ha abrogato o sostituito le precedenti norme penali in materia di imposte sui redditi e IVA. Il D.Lgs. 74/2000 è a sua volta norma speciale rispetto al codice penale, con il quale si integra per quanto non espressamente regolato. Il codice di procedura penale rileva invece per le modalità di accertamento del reato, le misure cautelari, le prove, l’esercizio dell’azione penale e le impugnazioni: aspetti che si intrecciano con l’attività degli organi accertatori (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate) nel caso in cui l’indagine fiscale sfoci in una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica.
La L. 4/1929 e il sistema delle sanzioni amministrative tributarie
La L. 7 gennaio 1929 n. 4 ha rappresentato per decenni il pilastro del sistema sanzionatorio tributario amministrativo. Essa disciplinava la depenalizzazione di alcune fattispecie originariamente penali, le sanzioni pecuniarie, i principi di responsabilità e l’accertamento delle violazioni. Con il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, l’intero sistema delle sanzioni amministrative tributarie è stato radicalmente riformato: il D.Lgs. 472/1997 ha introdotto principi codificati (legalità, proporzionalità, personalità, favor rei, cause di non punibilità) e ha abrogato o sostituito gran parte delle norme della L. 4/1929. Il rinvio alla L. 4/1929 operato dall’art. 70 conserva quindi oggi un valore storico e residuale, applicabile alle sole disposizioni eventualmente non abrogate o alle fattispecie anteriori alla riforma del 1997.
Il R.D.L. 898/1926 e la repressione delle violazioni finanziarie
Il regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 898 disciplinava la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con norme di carattere procedurale sull’accertamento e la riscossione delle sanzioni. Anch'esso è stato in larga parte superato dalla riforma del 1997 e dalle successive norme organiche in materia di riscossione. Il rinvio dell’art. 70 a questa fonte assume oggi valore prevalentemente storico e si applica nei rarissimi casi in cui le disposizioni del R.D.L. 898/1926 non siano state formalmente abrogate.
La destinazione del 20% delle sanzioni pecuniarie
Il comma 2 prevede che il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie sia devoluto ai fondi costituiti presso l’amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, e si richiama il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973 n. 734. Questa disposizione ha una duplice funzione: da un lato, incentivare l’attività accertatrice (gli accertatori beneficiano indirettamente del risultato del loro lavoro tramite i fondi istituzionali); dall’altro, dotare le amministrazioni di risorse aggiuntive per il funzionamento e il benessere del personale. È una tecnica tipica dei sistemi tributari orientati al performance management degli uffici. Nella pratica attuale, i meccanismi di incentivazione del personale delle Agenzie fiscali sono disciplinati dagli accordi di performance e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni centrali, che hanno in larga parte assorbito e aggiornato le logiche originariamente previste dall’art. 70.
Il quadro sanzionatorio attuale e il ruolo residuale dell’art. 70
L’articolo 70, per quanto formalmente ancora vigente nel D.P.R. 600/1973, svolge oggi una funzione di norma di chiusura storica più che un ruolo operativo primario. Il sistema delle sanzioni tributarie è oggi organicamente regolato da: - D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni amministrative; - D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari; - D.Lgs. 218/1997 per l’accertamento con adesione; - D.Lgs. 546/1992 per il processo tributario. Il rinvio al codice penale e di procedura penale resta comunque operativo per i profili non espressamente disciplinati da queste norme speciali, confermando la struttura piramidale del sistema: norme speciali tributarie in primo piano, norme generali del codice penale e di procedura penale in secondo piano.

Domande frequenti

Il rinvio al codice penale dell’art. 70 si applica ancora oggi nel sistema tributario?

Sì, ma in modo residuale. Per le violazioni tributarie penalmente rilevanti, oggi si applica in primo luogo il D.Lgs. 74/2000 sui reati tributari (norme speciali). Il codice penale e il codice di procedura penale intervengono per i profili non disciplinati dalla norma speciale (parte generale del diritto penale, misure cautelari, prove, impugnazioni). Il rinvio dell’art. 70 opera quindi come clausola di completamento del sistema.

La L. 4/1929 richiamata dall’art. 70 è ancora applicabile?

In misura molto limitata. La L. 4/1929 è stata in gran parte abrogata o sostituita dal D.Lgs. 472/1997, che ha riformato organicamente le sanzioni amministrative tributarie. Le eventuali disposizioni residue della L. 4/1929 non abrogate continuano ad applicarsi per forza del richiamo dell’art. 70, ma si tratta di ipotesi sempre più marginali.

A cosa serve la destinazione del 20% delle sanzioni pecuniarie ai fondi degli accertatori?

Ha la funzione di incentivare l’attività di accertamento: gli accertatori (personale dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza) beneficiano indirettamente, tramite i fondi istituzionali, dei risultati della loro attività. Oggi questi meccanismi sono integrati nei sistemi di performance e nei contratti collettivi del comparto funzioni centrali.

Qual è il principale sistema normativo che regola oggi le sanzioni tributarie?

Le sanzioni amministrative tributarie sono disciplinate dal D.Lgs. 472/1997, che ha codificato principi come legalità, personalità, proporzionalità e favor rei. Le sanzioni penali tributarie sono invece disciplinate dal D.Lgs. 74/2000. L’art. 70 D.P.R. 600/1973 svolge oggi una funzione di chiusura storica, riempiendo i pochi vuoti non coperti dalla normativa speciale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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