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Art. 50 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Omessa denuncia della variazione dei redditi fondiari] (1)
In vigore dal 1/1/1974
[…] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari) – In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.“.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Abrogazione e contesto
L’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto dal 1° aprile 1998. La norma si collocava nel titolo V (Sanzioni) e disciplinava la sanzione per l’omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari che avrebbero comportato un aumento della rendita catastale.
Contenuto della norma abrogata
La norma sanzionava l’omessa denuncia, nel termine stabilito dall’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che avrebbero dato luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario. La sanzione prevista era una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Il riferimento era alle variazioni colturali, alle modifiche dell’utilizzo dei terreni, alle trasformazioni fondiarie che comportassero un incremento della produttività e quindi un aumento della rendita catastale attribuita. L’obbligo di denuncia era strumentale al mantenimento dell’aggiornamento catastale, essenziale per la corretta determinazione dei redditi fondiari.
Quadro normativo attuale
Dopo l’abrogazione dell’art. 50, le omissioni relative agli obblighi di comunicazione catastale sono disciplinate dalle norme specifiche dell’ordinamento catastale (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni) e, per i profili fiscali, dalle disposizioni del D.Lgs. 471/1997 in materia di omissione di dati rilevanti per la determinazione dell’imposta. Le sanzioni catastali sono di competenza degli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate, territorio (ex Agenzia del territorio, incorporata nel 2012).
Domande frequenti
L’art. 50 del DPR 600/1973 è ancora applicabile?
No. L’art. 50 è stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997 con effetto dal 1° aprile 1998. Le omissioni relative agli obblighi di comunicazione delle variazioni catastali dei redditi fondiari sono oggi disciplinate dall’ordinamento catastale e dalle norme sanzionatorie del D.Lgs. 471/1997.
Cosa si intendeva per 'variazione in aumento' dei redditi fondiari?
Si trattava delle variazioni colturali, delle modifiche dell’utilizzo dei terreni o delle trasformazioni fondiarie che comportassero un aumento della rendita catastale attribuita al fondo. Il proprietario era tenuto a denunciare queste variazioni entro il termine previsto dall’art. 26 del D.P.R. 597/1973, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Chi controlla oggi l’aggiornamento catastale dei terreni?
Gli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate, territorio (ex Agenzia del territorio, confluita nell’Agenzia delle entrate nel 2012) sono competenti per l’accertamento catastale e per l’applicazione delle relative sanzioni. Le variazioni dei redditi fondiari incidono anche sulla base imponibile IMU e IRPEF, con controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate.