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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 c.c. – Godimento dei beni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 52 - Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso→Cod. civ. art. 54 - Articolo 54 Codice Civile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge→Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo→Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei→Art. 56 Codice Civile: Ritorno dell’assente o prova della sua→Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza→Art. 57 Codice Civile: Prova della morte dell’assente→Art. 48 c.c.: Curatore dello scomparso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 53 c.c. si inserisce nella disciplina dell'assenza, regolata dal codice civile agli articoli 49 e seguenti. L'assenza è la situazione di chi è scomparso e di cui non si hanno più notizie, formalmente dichiarata dal tribunale dopo un determinato periodo. Tra gli effetti della dichiarazione di assenza vi è l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente in favore di coloro che sarebbero suoi eredi o legatari, ovvero di altri soggetti interessati. L'art. 53 stabilisce in che misura i possessori temporanei possano trattenere per sé le rendite dei beni, distinguendo a seconda del legame che li unisce all'assente.
La cornice: l'assenza e il possesso temporaneo
Per comprendere la norma occorre richiamare il meccanismo dell'assenza. Quando una persona scompare e l'incertezza sulla sua sorte si protrae, il tribunale, su istanza degli interessati, può dichiararne l'assenza. La dichiarazione non equivale alla morte, ma produce effetti provvisori sul patrimonio dello scomparso. Coloro che sarebbero stati chiamati all'eredità, ove l'assente fosse deceduto nel giorno cui risale l'ultima notizia, possono chiedere l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. Si tratta di un possesso non definitivo, accompagnato da garanzie e da limiti, perché l'assente potrebbe sempre ricomparire. L'art. 53 individua uno di questi limiti, quello relativo al godimento delle rendite.
Il regime privilegiato per i congiunti più stretti
La norma stabilisce che gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Per i familiari più prossimi, dunque, il godimento dei beni dell'assente è pieno: essi non sono tenuti ad accantonare alcuna quota in favore dello scomparso e possono trattenere per intero i frutti e i proventi che i beni producono. Il trattamento di favore si spiega con la particolare intensità del legame familiare: ascendenti, discendenti e coniuge sono i soggetti che, in caso di morte dell'assente, sarebbero i suoi successori più prossimi, e la cui partecipazione al godimento dei beni appare quindi pienamente giustificata.
Il regime ordinario per gli altri possessori
Diversa è la posizione degli altri soggetti immessi nel possesso temporaneo. Costoro devono riservare all'assente il terzo delle rendite. Il legislatore impone in questo caso un accantonamento parziale: i possessori diversi dai congiunti più stretti possono trattenere due terzi delle rendite, ma devono mettere da parte il rimanente terzo, destinandolo all'assente per l'ipotesi del suo ritorno. La differenza di disciplina riflette il diverso grado di prossimità rispetto all'assente: quanto più tenue è il legame, tanto maggiore è la cautela posta a tutela degli interessi dello scomparso.
La ratio: bilanciamento tra tutela dell'assente e godimento dei beni
L'art. 53 realizza un equilibrio tra due esigenze contrapposte. Da un lato vi è l'interesse dell'assente, che potrebbe ricomparire e ritrovare il proprio patrimonio: l'ordinamento non può consentire che i beni vengano integralmente spogliati dei loro frutti. Dall'altro vi è l'interesse di coloro che gestiscono e custodiscono i beni durante l'assenza, ai quali è ragionevole riconoscere un beneficio per l'attività svolta e per la prossimità al patrimonio. La norma compone questi interessi modulando l'entità delle rendite trattenibili in funzione del rapporto con l'assente, riservando il godimento integrale ai congiunti più stretti e imponendo un accantonamento parziale agli altri.
Il significato dell'accantonamento del terzo
L'obbligo di riservare il terzo delle rendite non si traduce in una semplice limitazione del godimento: esso ha una funzione conservativa. La quota accantonata è destinata a essere restituita all'assente nel caso in cui questi ritorni o se ne abbia notizia, costituendo una sorta di riserva a tutela del patrimonio dello scomparso. La disciplina conferma il carattere provvisorio e cautelativo del possesso temporaneo, che non attribuisce ai possessori una titolarità piena e definitiva sui beni, ma soltanto un godimento limitato e sottoposto a vincoli, in attesa che la situazione di incertezza si risolva, sia con la ricomparsa dell'assente sia con la successiva dichiarazione di morte presunta.
Il raccordo con la cessazione del possesso temporaneo
La regola dell'art. 53 va letta nel contesto dell'intera disciplina dell'assenza. Il possesso temporaneo può cessare per effetto della ricomparsa dell'assente, della prova della sua esistenza o, all'opposto, della dichiarazione di morte presunta, che apre la successione in via definitiva. Finché dura l'assenza, il regime delle rendite resta quello descritto dall'art. 53. Con la ricomparsa, l'assente riacquista i propri beni e ha diritto, nei limiti previsti dalle norme, alla restituzione di quanto a lui spettante, compresa la quota di rendite accantonata. La norma, dunque, si colloca in un sistema dinamico, che accompagna il patrimonio dello scomparso lungo l'intero periodo di incertezza sulla sua sorte.
La differenza rispetto alla scomparsa e alla morte presunta
L'assenza è uno dei tre stati che il codice civile collega alla mancanza di notizie di una persona, e si distingue tanto dalla semplice scomparsa quanto dalla morte presunta. La scomparsa è la fase iniziale, in cui ci si limita a nominare un curatore per la conservazione del patrimonio. L'assenza, dichiarata dopo un più lungo periodo di incertezza, consente l'immissione nel possesso temporaneo dei beni: è in questo contesto che opera l'art. 53, regolando il godimento delle rendite. La morte presunta, infine, dichiarata dopo un ulteriore decorso di tempo, apre la successione in via definitiva e fa venir meno i limiti propri del possesso temporaneo. L'art. 53 si inserisce dunque nella fase intermedia, quella dell'assenza, in cui il patrimonio dello scomparso è gestito da altri ma resta ancora potenzialmente destinato a lui, ove ricompaia. Questa collocazione spiega anche la cautela con cui il legislatore tratta il godimento delle rendite: trattandosi di una situazione reversibile, non si poteva consentire un godimento incondizionato a danno dell'assente, ma neppure imporre a tutti i possessori un accantonamento integrale, irragionevole rispetto ai congiunti più stretti.
Domande frequenti
Chi può trattenere tutte le rendite dei beni dell'assente?
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo. L'art. 53 c.c. riconosce a questi congiunti più stretti il diritto di ritenere a proprio profitto la totalità delle rendite dei beni.
Quanto devono riservare all'assente gli altri possessori?
Devono riservargli il terzo delle rendite. I possessori diversi da ascendenti, discendenti e coniuge possono trattenere due terzi e devono accantonare il rimanente terzo in favore dell'assente.
Perché esiste un trattamento differenziato?
Per il diverso grado di prossimità familiare con l'assente. I congiunti più stretti, suoi successori più prossimi, godono pienamente delle rendite; agli altri si impone una cautela maggiore a tutela degli interessi dello scomparso.
Cosa accade alla quota di rendite accantonata se l'assente ritorna?
La quota accantonata ha funzione conservativa ed è destinata all'assente. In caso di ricomparsa, egli riacquista i propri beni e ha diritto, nei limiti di legge, alla restituzione di quanto gli spetta, compresa la riserva delle rendite.
Il possesso temporaneo attribuisce la piena proprietà dei beni?
No. È un possesso provvisorio e cautelativo, accompagnato da limiti e garanzie. Non conferisce una titolarità definitiva: l'assente potrebbe ricomparire, e solo la dichiarazione di morte presunta apre la successione in via definitiva.
Fonti consultate: 1 fonte verificate