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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 53 c.c. Godimento dei beni

In vigore

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all’assente il terzo delle rendite.

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In sintesi

  • La norma differenzia il godimento delle rendite in base al grado di parentela con l'assente.
  • Ascendenti, discendenti e coniuge hanno diritto alla totalità delle rendite dei beni posseduti temporaneamente.
  • Tutti gli altri soggetti immessi nel possesso devono conservare e riservare all'assente un terzo delle rendite percepite.
  • La riserva del terzo a favore dell'assente tutela i suoi diritti patrimoniali in caso di ritorno.
  • La norma si coordina con l'art. 52 c.c., che attribuisce in via generale il godimento delle rendite ai beneficiari del possesso temporaneo.

Ascendenti, discendenti e coniuge immessi nel possesso temporaneo trattengono per intero le rendite dei beni; gli altri aventi diritto devono riservare all'assente un terzo delle rendite.

Ratio

L'articolo 53 c.c. introduce una distinzione fondata sulla prossimità del vincolo familiare: i parenti più stretti e il coniuge, presumibilmente già legati all'assente da un rapporto di reciproca solidarietà economica, possono trattenere l'intero provento delle rendite. Per i soggetti più lontani, invece, il legislatore impone una riserva a tutela del patrimonio dell'assente nell'ipotesi del suo eventuale ritorno.

Analisi

La norma opera una bipartizione netta tra i beneficiari del possesso temporaneo. Nel primo gruppo rientrano gli ascendenti in linea retta, i discendenti e il coniuge: questi soggetti godono delle rendite senza obbligo di restituzione. Nel secondo gruppo rientrano tutti gli altri aventi diritto (fratelli, zii, collaterali): questi devono accantonare un terzo delle rendite. Il termine «rendite» comprende canoni di locazione, interessi, dividendi e ogni altro frutto civile.

Quando si applica

La norma si applica durante il periodo del possesso temporaneo dei beni, dalla dichiarazione di assenza fino alla dichiarazione di morte presunta o al ritorno del soggetto.

Connessioni

L'articolo si collega all'art. 52 c.c., all'art. 66 c.c. (ritorno dell'assente), all'art. 67 c.c. (effetti della dichiarazione di morte presunta) e alle norme sui frutti civili ex art. 820 c.c.

Domande frequenti

Chi gode la totalità delle rendite nel possesso temporaneo?

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge dell'assente immessi nel possesso temporaneo.

Chi deve riservare parte delle rendite?

Tutti gli altri, che devono riservare un terzo delle rendite all'assente.

Come si divide il profitto delle rendite?

Chi gode totalmente trattiene il 100%; gli altri trattengono i due terzi e riservano un terzo.

Le rendite riservate appartengono all'assente?

Sì, rimangono a disposizione dell'assente se ritorna o sono devolute secondo successione se muore.

Cosa sono le rendite?

I frutti civili e naturali del patrimonio dell'assente durante il possesso temporaneo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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