Art. 29 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato [n.d.r. dal 2027 art. 44
In vigore dal 1/1/1974
del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all’articolo 23, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 [51], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 23; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo 48 [51], commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all’atto del pagamento o, in mancanza, con l’aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico (2); d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all’articolo 17 [19] dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 48 [51], del citato testo unico, non compresi nell’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare. (3) Ai fini delle DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 30 41 operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell’articolo 23, comma 4. 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all’atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all’articolo 47 [50], comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all’atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse. Note: (1) Si veda l’art. 20, comma 3, DPR n. 29.9.1973 n. 605, secondo cui i soggetti di cui al presente articolo, che hanno operato ritenute di acconto, devono trasmettere all’anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti. (2) Le parole “al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico” sono state inserite dall’art. 1, comma 353, lett. b), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (3) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 353, lett. b), n. 2, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “A tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell’articolo 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.“.
In sintesi
Funzione e ambito dell’art. 29: le amministrazioni dello Stato come sostituti d'imposta
L’art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina le modalità di applicazione della ritenuta alla fonte sull’IRPEF da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Si tratta di una norma speciale rispetto all’art. 23, che costituisce la disciplina generale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente applicate dai datori di lavoro privati: l’art. 29 replica i meccanismi dell’art. 23 adattandoli alle specificità organizzative e contabili della pubblica amministrazione.
Le «amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo» a cui la norma si riferisce includono le Forze armate, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, i corpi di polizia locale, la magistratura ordinaria e amministrativa, le università statali, gli enti pubblici non economici di rilievo nazionale e altre strutture dotate di ordinamento contabile separato. Pur nella loro autonomia organizzativa, tali soggetti operano la ritenuta con le stesse modalità delle altre amministrazioni statali.
Modalità applicative differenziate per tipologia di reddito
Il comma 1 dell’art. 29 articola le modalità di applicazione della ritenuta in cinque distinte categorie di reddito, ciascuna con regole proprie:
Lettera a) - Redditi fissi e continuativi: sulle somme e i valori di cui all’art. 51 del TUIR aventi carattere fisso e continuativo (stipendi, salari, paghe ordinarie) la ritenuta è operata con i criteri dell’art. 23, comma 2, del D.P.R. 600/1973, ossia ragguagliando il reddito al periodo di pagamento, applicando le aliquote progressive IRPEF e detraendo le detrazioni spettanti.
Lettera b) - Mensilità aggiuntive e compensi diversi: sulle tredicesime, quattordicesime, straordinari, indennità previste dall’art. 51, commi 5, 6, 7 e 8 del TUIR e su ogni altra somma diversa dai redditi fissi, la ritenuta è applicata con l’aliquota corrispondente allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del dipendente. In assenza di tale riferimento, si applica l’aliquota del primo scaglione di reddito.
Lettera c) - Emolumenti arretrati: sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (art. 17, comma 1, lettera b) TUIR) la ritenuta è calcolata con i criteri della tassazione separata di cui all’art. 18 del TUIR, assumendo come reddito complessivo netto il totale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto nel biennio precedente, al netto delle deduzioni degli artt. 11 e 12 TUIR.
Lettera d) - Trattamento di fine rapporto: sul TFR e sulle indennità equipollenti, nonché sulle altre somme dell’art. 17, comma 1, lettera a) TUIR, la ritenuta segue i criteri dell’art. 19 del TUIR (tassazione separata con aliquota determinata sulla media dei redditi del quinquennio precedente).
Lettera e) - Redditi diversi: su tutte le altre somme e i valori dell’art. 51 TUIR non rientranti nelle categorie precedenti, la ritenuta è applicata con le aliquote vigenti al momento del pagamento.
Il conguaglio annuale
L’art. 29 richiama, per l’applicazione delle ritenute, le disposizioni dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, il quale prevede un meccanismo di conguaglio annuale obbligatorio. Le amministrazioni statali sono dunque tenute, alla fine di ogni anno (o alla cessazione del rapporto di lavoro), a ricalcolare l’imposta dovuta sull’intero reddito percepito nell’anno dal dipendente, confrontarla con le ritenute già effettuate e procedere al conguaglio, versando l’eventuale differenza a debito o rimborsando quella a credito.
Il conguaglio deve tenere conto di tutte le detrazioni spettanti al dipendente (per lavoro dipendente, carichi di famiglia, ecc.), nonché delle detrazioni per oneri comunicati dal dipendente stesso tramite il modello presentato all’amministrazione. La corretta esecuzione del conguaglio è fondamentale per evitare che il dipendente si trovi a dover presentare la dichiarazione dei redditi per effettuare ulteriori conguagli con l’Erario.
Trattamento dei redditi corrisposti a lavoratori autonomi e professionisti
L’art. 29 si applica esclusivamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati corrisposti dai dipendenti delle amministrazioni statali. Per i compensi corrisposti dallo Stato a lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), la disciplina applicabile è quella dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 (ritenuta del 20% a titolo di acconto) o dell’art. 25-bis (ritenuta sulle provvigioni), a seconda della natura del rapporto.
Adempimenti dichiarativi e versamento
Le ritenute operate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell’art. 29 devono essere versate con le modalità previste dall’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (versamento diretto per le amministrazioni statali con contabilità speciale) ovvero tramite modello F24 per le strutture con contabilità ordinaria. I dati devono essere indicati nel modello 770 semplificato o ordinario, a seconda della tipologia di soggetto. Le amministrazioni statali sono altresì tenute a rilasciare ai dipendenti la certificazione unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo, come previsto dall’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 322/1998.
Il conguaglio in presenza di più datori di lavoro e la certificazione unica
Una situazione particolare si verifica quando il dipendente pubblico ha percepito redditi da più datori di lavoro nel corso dell’anno. In tal caso, l’amministrazione che effettua il conguaglio di fine anno deve tener conto, su comunicazione del dipendente, anche dei redditi percepiti da altri datori. Se il dipendente non comunica gli altri redditi, ciascun sostituto calcola il conguaglio solo sul proprio reddito corrisposto, e il dipendente dovrà poi effettuare il conguaglio finale nella propria dichiarazione dei redditi. Le amministrazioni statali, come tutti i sostituti d'imposta, sono tenute a rilasciare la certificazione unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo, attestante i redditi corrisposti, le ritenute operate e le detrazioni riconosciute, necessaria al dipendente per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi o per il 730 precompilato.
Domande frequenti
Le amministrazioni dello Stato con ordinamento autonomo rientrano nell’ambito dell’art. 29 del D.P.R. 600/1973?
Sì. L’art. 29 si applica espressamente a tutte le amministrazioni dello Stato, «comprese quelle con ordinamento autonomo». Vi rientrano quindi le Forze armate, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, la magistratura, le università statali e le altre strutture dotate di ordinamento contabile autonomo, che sono comunque tenute ad applicare le ritenute sulle somme corrisposte ai propri dipendenti con le modalità previste dall’art. 29.
Come si calcola la ritenuta sulle tredicesime corrisposte dai dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 29?
In base alla lettera b) del comma 1 dell’art. 29, la ritenuta sulle tredicesime (e sulle quattordicesime, ove previste) è applicata con l’aliquota corrispondente allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del dipendente al momento del pagamento. In assenza di tale riferimento categoriale, si utilizza l’aliquota del primo scaglione di reddito (23%). L’importo definitivo è poi conguagliato a fine anno.
Come vengono tassati gli arretrati corrisposti ai dipendenti pubblici per anni precedenti?
Gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti (art. 17, comma 1, lettera b) TUIR) sono soggetti a tassazione separata. La ritenuta è calcolata con i criteri dell’art. 18 del TUIR, assumendo come reddito di riferimento la media dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal dipendente nell’anno del pagamento e nell’anno precedente, al netto delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12 TUIR.
Le pubbliche amministrazioni sono tenute a effettuare il conguaglio annuale delle ritenute ai sensi dell’art. 29?
Sì. Richiamando i criteri dell’art. 23, comma 2 e 3, del D.P.R. 600/1973, l’art. 29 impone anche alle amministrazioni pubbliche l’obbligo del conguaglio annuale: a fine anno (o alla cessazione del rapporto) devono ricalcolare l’imposta sull’intero reddito annuo, confrontarla con le ritenute effettuate e procedere al conguaglio a debito o a credito. Il saldo a credito è rimborsato direttamente al dipendente nella busta paga di dicembre o nella prima rata utile.
L’art. 29 si applica anche ai compensi corrisposti dallo Stato a un avvocato esterno per una consulenza legale?
No. L’art. 29 disciplina esclusivamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai dipendenti delle amministrazioni statali. I compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi sono soggetti alla ritenuta del 20% a titolo di acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973, che si applica alle prestazioni di lavoro autonomo e professionali indipendentemente dal fatto che il committente sia un’amministrazione pubblica o un soggetto privato.