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Art. 39 c.c. Comitati
In vigore
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 39 c.c. assoggetta i comitati di soccorso, beneficenza e promotori di opere pubbliche, mostre e festeggiamenti alle disposizioni codicistiche, salvo le leggi speciali applicabili.
Ratio
L'art. 39 c.c. introduce una categoria autonoma di ente collettivo non personificato, distinta dall'associazione: il comitato. La norma risponde all'esigenza di regolare situazioni in cui un gruppo di persone raccoglie fondi dal pubblico per uno scopo predeterminato e limitato nel tempo. La specificità rispetto all'associazione risiede nel rapporto con i contribuenti esterni: costoro non sono associati, ma soggetti terzi che affidano risorse a un gruppo di organizzatori con un'aspettativa di destinazione vincolata.
Analisi
L'articolo svolge una funzione di rinvio: individua i soggetti (i comitati) e rinvia alle «disposizioni seguenti» (artt. 40-42 c.c.) per la disciplina sostanziale. L'elencazione, soccorso, beneficenza, opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti, è stata interpretata in modo ampio dalla dottrina, includendo raccolte fondi per catastrofi naturali, campagne umanitarie, iniziative culturali temporanee. La clausola di salvaguardia delle leggi speciali è rilevante soprattutto per i comitati che operano nell'ambito del Terzo Settore o che promuovono raccolte fondi pubbliche soggette alla vigilanza dell'Agenzia delle Entrate.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si costituisce un gruppo organizzato per raccogliere fondi o risorse dal pubblico in vista di uno scopo determinato e tendenzialmente temporaneo. Non si applica agli enti costituiti in forma societaria né alle associazioni con scopi stabili e continuativi che non presentino i caratteri della raccolta pubblica occasionale.
Connessioni
L'art. 39 c.c. è la norma di apertura della disciplina dei comitati, che prosegue con l'art. 40 (responsabilità degli organizzatori), l'art. 41 (responsabilità dei raccoglitori) e l'art. 42 (destinazione dei fondi). Sul piano speciale, rilevano il D.Lgs. 117/2017 per i comitati che svolgono attività di interesse generale e le norme fiscali sulla raccolta pubblica di fondi (art. 143 ss. TUIR).
Domande frequenti
Quali comitati sono disciplinati dall'articolo 39?
Comitati di soccorso, beneficienza, promotori di opere, monumenti, esposizioni, mostre e festeggiamenti.
Quale legge si applica ai comitati?
Si applicano le disposizioni speciali e, subordinatamente, le norme dell'articolo 39 c.c.
I comitati sono persone giuridiche?
Dipende dalla legge speciale applicabile e dalle caratteristiche del comitato.
Gli organizzatori rispondono dei fondi raccolti?
Sì, gli organizzatori rispondono della conservazione e della destinazione dei fondi.
Che forma deve avere un comitato di beneficienza?
La forma dipende dalla legge speciale applicabile al territorio e alla materia.
Fonti consultate: 1 fonte verificate