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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 30 c.c. Liquidazione

In vigore

Dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

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In sintesi

  • La liquidazione del patrimonio segue necessariamente alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica.
  • Si applica anche allo scioglimento dell'associazione disposto per legge.
  • Le modalità di liquidazione sono regolate dalle norme di attuazione del codice civile.
  • La norma chiude la sequenza procedimentale: estinzione → divieto di nuove operazioni → liquidazione.

L'art. 30 c.c. dispone che, dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice civile.

Ratio

L'art. 30 c.c. garantisce che, a seguito dell'estinzione o dello scioglimento, il patrimonio dell'ente non resti privo di gestione o venga distratto in modo irregolare. La liquidazione è la procedura che consente di soddisfare i creditori e di destinare l'eventuale residuo secondo le previsioni statutarie o di legge.

Analisi

La norma ha carattere di rinvio: il contenuto della disciplina liquidatoria è affidato alle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11-21 disp. att. c.c.). Tali disposizioni prevedono la nomina di uno o più liquidatori da parte dell'autorità governativa, i poteri dei liquidatori (incasso dei crediti, pagamento dei debiti, realizzo dell'attivo), nonché la destinazione del patrimonio residuo. Per le associazioni riconosciute, il patrimonio residuo è devoluto secondo le previsioni dello statuto o, in mancanza, per deliberazione dell'assemblea o per provvedimento dell'autorità governativa verso finalità analoghe. Per le fondazioni il patrimonio residuo è devoluto secondo le indicazioni del fondatore o, in subordine, per finalità affini. La liquidazione si conclude con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

Quando si applica

La norma si applica automaticamente a seguito della dichiarazione di estinzione o del provvedimento di scioglimento. La nomina del liquidatore da parte dell'autorità governativa è il primo atto del procedimento.

Connessioni

L'art. 30 c.c. si raccorda con l'art. 27 c.c. (cause di estinzione), l'art. 29 c.c. (divieto di nuove operazioni) e con gli artt. 11-21 disp. att. c.c. Per analogia sistematica, rileva anche la disciplina della liquidazione delle società di persone (artt. 2275-2283 c.c.) e di capitali (artt. 2484-2496 c.c.).

Domande frequenti

Quando inizia il procedimento di liquidazione?

Dopo la dichiarazione di estinzione della persona giuridica o lo scioglimento dell'associazione.

Chi provvede alla liquidazione?

I liquidatori designati eseguono la liquidazione del patrimonio.

Quali norme regolano la liquidazione?

La liquidazione segue le norme di attuazione del Codice Civile.

Come si distribuiscono i beni dopo la liquidazione?

I beni sono devoluti secondo l'atto costitutivo o le disposizioni di legge.

La liquidazione è obbligatoria?

Sì, è obbligatorio procedere alla liquidazione del patrimonio residuo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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