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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 c.c. – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 4 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 13 - Art. 13 Codice Civile: Società→Cod. civ. art. 15 - Art. 15 Codice Civile: Revoca dell’atto costitutivo della fondaz→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 12 Codice Civile: Persone giuridiche private→Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto→Art. 11 Codice Civile: Persone giuridiche pubbliche→Art. 17 Codice Civile: Acquisto di immobili e accettazione di→Art. 10 Codice Civile: Abuso dell’immagine altrui→Art. 18 Codice Civile: Responsabilità degli amministratori→Art. 9 Codice Civile: Tutela dello pseudonimo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 14 c.c. stabilisce che associazioni e fondazioni devono essere costituite con atto pubblico; le fondazioni possono essere istituite anche per testamento.
Ratio della norma
L'art. 14 c.c. risponde all'esigenza di garantire certezza giuridica nella costituzione degli enti collettivi che aspirano al riconoscimento come persone giuridiche. Il legislatore del 1942 ha ritenuto che la forma solenne dell'atto pubblico, con l'intervento del notaio quale pubblico ufficiale, offrisse adeguate garanzie di legalità, autenticità e opponibilità ai terzi. In tal modo si tutela sia l'interesse dei futuri associati o beneficiari, sia quello dei creditori e della collettività.
Analisi del testo
La norma si articola in due commi distinti. Il primo comma stabilisce un obbligo di forma per entrambe le categorie di enti: l'atto pubblico, ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c., è il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, con le formalità di legge. Si tratta di forma ad substantiam, la cui assenza preclude il successivo riconoscimento e, dunque, l'acquisto della personalità giuridica. Il secondo comma introduce una deroga esclusiva per le fondazioni: il negozio fondazionale può essere contenuto in un testamento. In questo caso la fondazione sorge, in linea generale, al momento dell'apertura della successione, ferma restando la necessità del successivo riconoscimento.
Quando si applica
La disposizione si applica ogniqualvolta si intenda costituire un'associazione o una fondazione con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento come persona giuridica ai sensi del d.P.R. 361/2000. Rimangono fuori dall'ambito applicativo le associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.), per le quali la legge non prescrive la forma dell'atto pubblico. Analogamente, gli enti del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) seguono in parte discipline speciali che si coordinano con la previsione codicistica.
Connessioni con altre norme
L'art. 14 c.c. va letto in combinato disposto con l'art. 16 c.c. (contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto) e con il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che disciplina il procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche private. Rilevano inoltre gli artt. 2699-2701 c.c. sulla nozione dell'atto pubblico, nonché le disposizioni del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) per gli enti che scelgono di iscriversi al RUNTS.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio fondano un'associazione sportiva; devono redarre l'atto costitutivo in forma di atto pubblico presso un notaio.
Caso 2: Caso 2
Sempronio crea una fondazione per beneficenza e può inserire le disposizioni testamentarie nel proprio testamento per disporla.
Domande frequenti
È obbligatorio andare dal notaio per costituire un'associazione?
Dipende dall'obiettivo. Se si vuole ottenere il riconoscimento come persona giuridica, la norma stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto in forma di atto pubblico davanti a un notaio. Se invece si intende costituire un'associazione non riconosciuta, la legge non impone tale forma.
Qual è la differenza tra associazione e fondazione sotto il profilo dell'atto costitutivo?
Entrambe richiedono l'atto pubblico per il riconoscimento. La differenza principale è che la fondazione può essere costituita anche con testamento: il fondatore può disporre l'istituzione dell'ente per atto di ultima volontà. Per l'associazione, invece, l'atto pubblico tra vivi è l'unica via prevista dalla norma.
Cosa succede se l'associazione viene costituita senza atto pubblico?
In linea generale, l'associazione priva di atto pubblico non può ottenere il riconoscimento come persona giuridica e opera come associazione non riconosciuta. In questo caso, secondo l'orientamento prevalente, i soggetti che agiscono in nome dell'ente rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.
La fondazione costituita per testamento acquista subito la personalità giuridica?
No. Il testamento rappresenta il negozio fondazionale, ma la personalità giuridica si acquista solo a seguito del riconoscimento da parte dell'autorità competente (oggi la Prefettura, ai sensi del d.P.R. 361/2000). L'apertura della successione segna il momento a partire dal quale è possibile avviare il procedimento di riconoscimento.
Le associazioni del Terzo settore devono rispettare l'art. 14 c.c.?
Il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) prevede una disciplina in parte speciale: per alcune categorie di enti è ammessa anche la scrittura privata autenticata. Occorre pertanto verificare, caso per caso, la normativa speciale applicabile, che si coordina con la previsione dell'art. 14 c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate