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Testo dell'articoloVigente
Art. 10 c.c. – Abuso dell’immagine altrui
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Domande rapide
Cosa stabilisce l'art. 10 del codice civile?
Quando la pubblicazione di un'immagine e lecita?
Chi puo agire in giudizio per la tutela dell'immagine?
Quale risarcimento spetta in caso di abuso?
L'art. 10 c.c. si applica anche ai social network?
In sintesi
- Vieta l'uso dell'immagine altrui al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
- Tutela anche il decoro e la reputazione della persona ritratta.
- Protegge indirettamente i familiari stretti (genitori, coniuge, figli).
- Il giudice può ordinare la cessazione immediata dell'abuso su richiesta dell'interessato.
- È fatta salva l'azione di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
- Si affianca alla disciplina della legge sul diritto d'autore e al Regolamento GDPR.
Indice dei contenuti
Abuso dell'immagine altrui vietato per legge. Autorità giudiziaria può disporre cessazione.
Ratio della norma
L'art. 10 c.c. presidia uno degli aspetti più immediati della personalità individuale: il diritto di ciascuno a controllare la propria effigie e le modalità con cui essa viene divulgata al pubblico. La norma riconosce che l'immagine non è un dato neutro, ma un elemento costitutivo dell'identità personale, suscettibile di essere strumentalizzato a fini commerciali, denigratori o semplicemente invasivi senza il consenso del titolare. La ratio è duplice: garantisce all'individuo il potere di escludere i terzi dall'utilizzo della propria rappresentazione visiva e, tutela anche i congiunti, riconoscendo che l'abuso dell'immagine può produrre effetti pregiudizievoli che si irradiano sul nucleo familiare.
Analisi del testo
La disposizione individua due distinte fattispecie di abuso. La prima ricorre quando l'immagine sia «esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita»: si tratta di un'utilizzazione non autorizzata in senso stretto. La seconda fattispecie rileva anche quando l'immagine sia stata lecitamente acquisita, ma la sua diffusione avvenga «con pregiudizio al decoro o alla reputazione» dell'interessato o dei congiunti indicati. Il rimedio principale è inibitorio: l'autorità giudiziaria «può disporre che cessi l'abuso». Il «salvo il risarcimento dei danni» pone in evidenza la cumulabilità tra tutela reale e tutela risarcitoria.
Quando si applica
In linea generale, la norma si applica ogni volta che l'immagine di una persona fisica riconoscibile venga esposta o diffusa, anche online, senza il consenso dell'interessato e al di fuori delle ipotesi permesse dalla legge. Tra i casi tipicamente ricondotti all'applicazione dell'art. 10 c.c. figurano: la pubblicazione di fotografie su social network o materiale pubblicitario senza autorizzazione; la riproduzione dell'effigie in contesti che ne alterano il significato in modo lesivo; la diffusione di immagini acquisite in contesti privati. Secondo l'orientamento prevalente, la tutela spetta sia alle persone comuni sia ai personaggi pubblici, ferma restando per questi ultimi una soglia di tolleranza più elevata riguardo alle immagini pertinenti alla loro attività pubblica.
Connessioni con altre norme
L'art. 10 c.c. si coordina con gli artt. 2 e 3 Cost., che fondano il diritto all'immagine tra i diritti inviolabili della persona, e con l'art. 2043 c.c. per il profilo risarcitorio. La disciplina speciale è contenuta negli artt. 96-98 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), che fissano le condizioni di liceità del ritratto. Sul versante della protezione dei dati personali, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) qualifica l'immagine come dato personale, operando in parallelo rispetto alla tutela civilistica senza sostituirla: la violazione del GDPR e quella dell'art. 10 c.c. possono coesistere e dar luogo a rimedi distinti.
Casi pratici
Caso 1: foto di vacanza pubblicata su un sito commerciale
Tizio scatta fotografie durante una vacanza al mare. Un'agenzia di viaggi utilizza una di quelle foto, in cui è chiaramente riconoscibile il volto di Tizio, come immagine promozionale sul proprio sito web, senza richiedere alcun consenso. A titolo illustrativo, in un caso del genere Tizio potrebbe rivolgersi al giudice per ottenere l'immediata rimozione dell'immagine e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Caso 2: fotografia di un familiare defunto condivisa in modo denigratorio
Caio, dopo la morte del padre, scopre che un ex conoscente ha pubblicato su un forum online una fotografia del genitore accompagnata da commenti gravemente offensivi. In uno scenario illustrativo, Caio, in quanto figlio espressamente menzionato dall'art. 10 c.c., potrebbe agire in giudizio per far cessare la pubblicazione lesiva e chiedere il risarcimento del pregiudizio subito.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 10 del Codice Civile?
L'art. 10 del Codice Civile vieta l'esposizione o pubblicazione dell'immagine di una persona fuori dai casi consentiti dalla legge o quando ne arrechi pregiudizio al decoro o alla reputazione. La tutela si estende ai familiari stretti, ossia genitori, coniuge e figli. Il giudice può ordinare la cessazione dell'abuso, fatto salvo il risarcimento del danno patrimoniale e morale.
Pubblicare una foto di qualcuno sui social senza consenso è sempre vietato?
In linea generale sì, salvo i casi in cui la legge lo consente espressamente. La legge sul diritto d'autore (artt. 96-98 l. 633/1941) ammette la riproduzione del ritratto per finalità di pubblica informazione, purché l'immagine non arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona. In assenza di una di queste esimenti, la pubblicazione può integrare l'abuso previsto dall'art. 10 c.c.
Quali danni si possono chiedere per la pubblicazione abusiva di un'immagine?
La norma fa salvo il risarcimento dei danni senza distinguerne la tipologia. Secondo l'orientamento prevalente, è possibile chiedere sia il danno patrimoniale, ad esempio il compenso che si sarebbe dovuto corrispondere per un uso lecito dell'immagine, sia il danno non patrimoniale, che include il pregiudizio all'onore e alla reputazione.
Qual è la differenza tra l'art. 10 c.c. e il GDPR in materia di immagini?
L'art. 10 c.c. tutela il diritto all'immagine come diritto della personalità e offre rimedi civili (inibitoria e risarcimento). Il GDPR qualifica l'immagine come dato personale e impone obblighi a chi la tratta, prevedendo sanzioni amministrative. Le due discipline operano su piani distinti e sono cumulabili.
I familiari possono agire se viene abusata l'immagine di un parente deceduto?
La norma menziona espressamente i genitori, il coniuge e i figli, riconoscendo loro una legittimazione autonoma ad agire quando la pubblicazione dell'immagine del congiunto arrechi pregiudizio al loro decoro o alla loro reputazione. Si tratta di un diritto proprio dei familiari, non di una successione nel diritto del defunto.
Una persona famosa ha meno tutele rispetto a un privato cittadino?
No: anche i personaggi pubblici godono della tutela dell'art. 10 c.c. Tuttavia, secondo l'orientamento prevalente, chi svolge un ruolo pubblico accetta implicitamente una maggiore esposizione mediatica riguardo alle attività connesse a quella funzione. La soglia di tolleranza è più elevata per le immagini pertinenti alla sfera pubblica, mentre rimane piena tutela per la sfera privata.
Spiegazione
Tutela il diritto all’immagine: se l’immagine di una persona (o dei suoi stretti congiunti) viene esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, il giudice può, su richiesta dell’interessato, ordinare che cessi l’abuso, fermo restando il risarcimento dei danni.
Come funziona e quando si applica
È una delle norme cardine dei diritti della personalità, da leggere insieme agli artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che indicano quando l’immagine può essere usata senza consenso (notorietà, ufficio pubblico, finalità di giustizia, fatti di interesse pubblico). Fuori da questi casi serve il consenso della persona ritratta.
Esempio pratico
Pubblicare la foto di una persona su un sito o sui social senza il suo consenso, e in modo lesivo della sua reputazione, integra l’abuso dell’immagine: l’interessato può chiedere la rimozione e il risarcimento.
Domande frequenti
Posso pubblicare la foto di un’altra persona?
Solo con il suo consenso, salvo i casi previsti dalla legge sul diritto d’autore (persona nota, cariche pubbliche, interesse pubblico, giustizia) e comunque senza ledere decoro e reputazione.
Cosa posso fare se usano la mia immagine senza permesso?
Chiedere al giudice di far cessare l’abuso (rimozione) e il risarcimento dei danni.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.