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Art. 10 c.c. Abuso dell'immagine altrui
In vigore
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. TITOLO II – Delle persone giuridiche CAPO I – Disposizioni generali
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Abuso dell'immagine altrui vietato per legge. Autorità giudiziaria può disporre cessazione.
Ratio della norma
L'art. 10 c.c. presidia uno degli aspetti più immediati della personalità individuale: il diritto di ciascuno a controllare la propria effigie e le modalità con cui essa viene divulgata al pubblico. La norma riconosce che l'immagine non è un dato neutro, ma un elemento costitutivo dell'identità personale, suscettibile di essere strumentalizzato a fini commerciali, denigratori o semplicemente invasivi senza il consenso del titolare. La ratio è duplice: garantisce all'individuo il potere di escludere i terzi dall'utilizzo della propria rappresentazione visiva e, tutela anche i congiunti, riconoscendo che l'abuso dell'immagine può produrre effetti pregiudizievoli che si irradiano sul nucleo familiare.
Analisi del testo
La disposizione individua due distinte fattispecie di abuso. La prima ricorre quando l'immagine sia «esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita»: si tratta di un'utilizzazione non autorizzata in senso stretto. La seconda fattispecie rileva anche quando l'immagine sia stata lecitamente acquisita, ma la sua diffusione avvenga «con pregiudizio al decoro o alla reputazione» dell'interessato o dei congiunti indicati. Il rimedio principale è inibitorio: l'autorità giudiziaria «può disporre che cessi l'abuso». Il «salvo il risarcimento dei danni» pone in evidenza la cumulabilità tra tutela reale e tutela risarcitoria.
Quando si applica
In linea generale, la norma si applica ogni volta che l'immagine di una persona fisica riconoscibile venga esposta o diffusa — anche online — senza il consenso dell'interessato e al di fuori delle ipotesi permesse dalla legge. Tra i casi tipicamente ricondotti all'applicazione dell'art. 10 c.c. figurano: la pubblicazione di fotografie su social network o materiale pubblicitario senza autorizzazione; la riproduzione dell'effigie in contesti che ne alterano il significato in modo lesivo; la diffusione di immagini acquisite in contesti privati. Secondo l'orientamento prevalente, la tutela spetta sia alle persone comuni sia ai personaggi pubblici, ferma restando per questi ultimi una soglia di tolleranza più elevata riguardo alle immagini pertinenti alla loro attività pubblica.
Connessioni con altre norme
L'art. 10 c.c. si coordina con gli artt. 2 e 3 Cost., che fondano il diritto all'immagine tra i diritti inviolabili della persona, e con l'art. 2043 c.c. per il profilo risarcitorio. La disciplina speciale è contenuta negli artt. 96-98 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), che fissano le condizioni di liceità del ritratto. Sul versante della protezione dei dati personali, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) qualifica l'immagine come dato personale, operando in parallelo rispetto alla tutela civilistica senza sostituirla: la violazione del GDPR e quella dell'art. 10 c.c. possono coesistere e dar luogo a rimedi distinti.
Domande frequenti
Pubblicare una foto di qualcuno sui social senza consenso è sempre vietato?
In linea generale sì, salvo i casi in cui la legge lo consente espressamente. La legge sul diritto d'autore (artt. 96-98 l. 633/1941) ammette la riproduzione del ritratto per finalità di pubblica informazione, purché l'immagine non arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona. In assenza di una di queste esimenti, la pubblicazione può integrare l'abuso previsto dall'art. 10 c.c.
Quali danni si possono chiedere per la pubblicazione abusiva di un'immagine?
La norma fa salvo il risarcimento dei danni senza distinguerne la tipologia. Secondo l'orientamento prevalente, è possibile chiedere sia il danno patrimoniale — ad esempio il compenso che si sarebbe dovuto corrispondere per un uso lecito dell'immagine — sia il danno non patrimoniale, che include il pregiudizio all'onore e alla reputazione.
Qual è la differenza tra l'art. 10 c.c. e il GDPR in materia di immagini?
L'art. 10 c.c. tutela il diritto all'immagine come diritto della personalità e offre rimedi civili (inibitoria e risarcimento). Il GDPR qualifica l'immagine come dato personale e impone obblighi a chi la tratta, prevedendo sanzioni amministrative. Le due discipline operano su piani distinti e sono cumulabili.
I familiari possono agire se viene abusata l'immagine di un parente deceduto?
La norma menziona espressamente i genitori, il coniuge e i figli, riconoscendo loro una legittimazione autonoma ad agire quando la pubblicazione dell'immagine del congiunto arrechi pregiudizio al loro decoro o alla loro reputazione. Si tratta di un diritto proprio dei familiari, non di una successione nel diritto del defunto.
Una persona famosa ha meno tutele rispetto a un privato cittadino?
No: anche i personaggi pubblici godono della tutela dell'art. 10 c.c. Tuttavia, secondo l'orientamento prevalente, chi svolge un ruolo pubblico accetta implicitamente una maggiore esposizione mediatica riguardo alle attività connesse a quella funzione. La soglia di tolleranza è più elevata per le immagini pertinenti alla sfera pubblica, mentre rimane piena tutela per la sfera privata.
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