← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 70 disciplina l’applicazione del regolamento UE 2023/1113 (trasferimenti di fondi) con deroghe per i pagamenti nazionali di beni e servizi sotto i 1.000 euro.
  • La deroga si applica se il PSP del beneficiario è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 231/2007 e può risalire al pagatore tramite codice unico identificativo.
  • I PSP possono non adottare le misure di cui all’art. 8.2 del regolamento verso PSP di Paesi con soglie di esenzione, salvo operazioni ad alto rischio o superiori a 1.000 euro.
  • La Banca d'Italia può emanare istruzioni applicative per i PSP, anche individuando fattispecie di trasferimento che rientrano nella deroga.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni concernenti l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 del

In vigore dal 29/12/2007

Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (1) (2) 1. Il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (3), non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto; b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell’operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi; c) l’importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro. 2. I prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, (4) fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD 3. La Banca d’Italia può emanare istruzioni per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, (4) nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1. Note: (1) Rubrica modificata dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 3), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. Testo precedente: “Disposizioni concernenti l’applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847”. (2) Articolo inserito dall’art. 5, comma 3, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 71-72 98 (3) Le parole “regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023” sono state sostituite alle precedenti “regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847” dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 1), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (4) Le parole “regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,“ sono state sostituite alle precedenti “regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015,“ dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4.

Il regolamento UE 2023/1113 e le norme transitorie nazionali

L’articolo 70 del D.Lgs. 231/2007, nella versione attuale risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 204/2024, disciplina le norme di raccordo tra il decreto antiriciclaggio italiano e il regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e talune cripto-attività. Questo regolamento ha sostituito il precedente regolamento UE n. 847/2015, aggiornando la disciplina dei wire transfer per tenere conto dell’evoluzione del mercato dei pagamenti e dell’emergere dei trasferimenti di cripto-attività.

La norma in esame non è una vera e propria norma transitoria nel senso tradizionale (disciplina di passaggio da un vecchio a un nuovo regime), ma una clausola di coordinamento e adattamento che definisce l’ambito di applicazione del regolamento europeo in relazione al contesto nazionale italiano, sfruttando i margini di flessibilità che il regolamento stesso riconosce agli Stati membri.

La deroga per i pagamenti nazionali di beni e servizi

Il comma 1 dell’art. 70 prevede che il regolamento UE 2023/1113 non si applichi ai trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:

a) Il prestatore di servizi di pagamento (PSP) del beneficiario deve essere soggetto agli obblighi del D.Lgs. 231/2007: ciò garantisce che almeno un soggetto nella catena del pagamento sia assoggettato agli obblighi antiriciclaggio nazionali, compensando l’esenzione dall’applicazione del regolamento UE.

b) Il PSP del beneficiario deve essere in grado di risalire al trasferimento di fondi originario attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell’operazione. Questo requisito di tracciabilità è cruciale: anche in assenza dell’applicazione integrale del regolamento, deve esistere una catena informativa che consenta alle autorità di ricostruire il percorso del pagamento.

c) L’importo del trasferimento non deve superare i 1.000 euro. La soglia quantitativa limita la portata della deroga ai pagamenti di valore modesto, per i quali il rischio di riciclaggio è statisticamente inferiore rispetto ai trasferimenti di importo elevato.

Questa deroga è stata costruita per salvaguardare l’efficienza dei pagamenti commerciali di piccolo importo tra operatori italiani, evitando oneri informativi sproporzionati per transazioni a basso rischio in cui entrambi i soggetti sono residenti e tracciabili.

La flessibilità verso PSP di Paesi con soglie di esenzione

Il comma 2 introduce una ulteriore flessibilità operativa: i PSP di cui all’art. 3, numero 5), del regolamento UE 2023/1113, in deroga alle regole generali sull’acquisizione dei dati informativi del pagatore, possono non adottare le misure di cui all’art. 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei PSP aventi sede in Paesi che hanno previsto a loro volta una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Questa norma favorisce la reciprocità tra sistemi nazionali che applicano standard equivalenti di semplificazione per i pagamenti di piccolo importo.

Tuttavia, la flessibilità ha un limite preciso: non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD, né nelle situazioni che il PSP valuti ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Questa clausola di esclusione garantisce che la semplificazione non si traduca in una riduzione dei presidi antiriciclaggio nelle situazioni a maggiore rischio.

Il ruolo della Banca d'Italia

Il comma 3 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare istruzioni per l’applicazione del regolamento UE 2023/1113 nei confronti dei PSP soggetti alla propria vigilanza. Attraverso tali istruzioni, la Banca d'Italia può indicare specifiche fattispecie di trasferimento di fondi che rientrano nella deroga di cui al comma 1, fornendo agli operatori maggiore certezza applicativa.

Questo ruolo della Banca d'Italia si inserisce nella sua tradizionale funzione di regolazione secondaria nel settore dei pagamenti, dove è da tempo l’autorità competente per l’attuazione delle direttive PSD (Payment Services Directive) e dei regolamenti europei sui sistemi di pagamento. Le istruzioni applicative della Banca d'Italia sono vincolanti per i PSP vigilati e costituiscono un riferimento essenziale per la compliance nel settore bancario e finanziario.

Impatto pratico per banche e PSP

Dal punto di vista operativo, l’art. 70 richiede ai PSP di implementare sistemi in grado di distinguere le operazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento UE 2023/1113 da quelle che beneficiano delle deroghe nazionali. Per le operazioni sotto soglia effettuate nell’ambito di circuiti di pagamento nazionali per forniture di beni e servizi, i PSP dovranno verificare che siano soddisfatti i tre requisiti del comma 1, e in particolare che il codice unico di identificazione dell’operazione sia sempre disponibile per consentire la tracciabilità retroattiva. La mancata adozione di sistemi adeguati potrebbe esporre i PSP a contestazioni da parte della Banca d'Italia nell’ambito della propria attività di supervisione.

Domande frequenti

Cosa disciplina l’art. 70 del D.Lgs. 231/2007?

Disciplina il raccordo tra il D.Lgs. 231/2007 e il regolamento UE 2023/1113 sui trasferimenti di fondi, prevedendo deroghe all’applicazione del regolamento per i pagamenti nazionali di beni e servizi di importo non superiore a 1.000 euro che soddisfino specifici requisiti di tracciabilità.

Quando si applica la deroga al regolamento UE 2023/1113 per i pagamenti nazionali?

Quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: il PSP del beneficiario è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 231/2007, il PSP può risalire al pagatore tramite il codice unico di identificazione dell’operazione, e l’importo non supera i 1.000 euro.

I PSP possono applicare semplificazioni verso PSP di Paesi esteri con soglie di esenzione?

Sì, ma solo per operazioni non superiori a 1.000 euro (o 1.000 USD) e non valutate ad alto rischio. Per operazioni superiori a tale soglia o ad alto rischio di riciclaggio, le misure dell’art. 8, paragrafo 2, del regolamento rimangono obbligatorie.

Chi può emanare istruzioni applicative per i PSP sull’art. 70?

La Banca d'Italia, che può emanare istruzioni per l’applicazione del regolamento UE 2023/1113 e indicare specifiche fattispecie di trasferimento che rientrano nella deroga del comma 1, fornendo certezza applicativa agli operatori vigilati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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