- L’articolo 41 disciplina il flusso di ritorno informativo dagli organi investigativi alla UIF e ai segnalanti.
- Nucleo speciale GdF e DIA informano la UIF degli esiti delle SOS, salvo il segreto di indagine.
- La UIF comunica ai segnalanti gli esiti delle segnalazioni, garantendo riservatezza e tutela dell’identità.
- Il flusso di ritorno è coperto dal divieto di comunicazione al cliente previsto dall’articolo 39.
- Annualmente UIF, GdF, DIA e Dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria statistiche aggregate su tipologie e fenomeni.
- La norma chiude il ciclo SOS, evitando la percezione di «scatola nera» che disincentiverebbe i segnalanti.
Art. 41 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Flusso di ritorno delle informazioni (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine. 2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. 3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall’articolo 39. 4. In occasione degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell’anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull’esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette). – 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. 1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera e-bis). 2. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e per i soggetti indicati all’articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d’Italia; b) per i professionisti di cui all’articolo 12 e per i revisori contabili indicati all’articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell’articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell’articolo 14 con decreto del Ministro dell’interno. 3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento. 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 5. I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini. 6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 24, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256; – l’art. 36, comma 1, lett. b), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. Si vedano anche: – il Provvedimento Banca d’Italia 30.1.2013, pubblicato in G.U. 25.2.2013 n. 47 – il DM 16.4.2010, pubblicato in G.U. 3.5.2010 n. 101.
DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 42-43 CAPO IV – Obbligo di astensione
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti
- Articolo 41 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 41 Codice del Consumo: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
- Articolo 41 Codice della Strada: Segnali luminosi
- Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione
- Articolo 41 Codice di Procedura Penale: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
Ratio del flusso di ritorno: chiudere il ciclo informativo della SOS
L’articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 in recepimento della Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio), disciplina il cosiddetto «flusso di ritorno delle informazioni» dagli organi investigativi alla UIF e, da quest'ultima, ai soggetti obbligati segnalanti. La disposizione completa il ciclo logico delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS): se gli articoli 35 e 36 regolano l’inoltro della segnalazione da parte del soggetto obbligato, e l’articolo 40 disciplina l’approfondimento finanziario della UIF e la trasmissione agli organi investigativi, l’articolo 41 chiude il cerchio restituendo al segnalante un riscontro sull’esito della propria segnalazione. La ratio è duplice: da un lato evitare che il segnalante percepisca il sistema come una «scatola nera» nella quale le SOS scompaiono senza alcun riscontro, demotivando così l’adempimento dell’obbligo; dall’altro consentire al soggetto obbligato di aggiornare prudenzialmente la propria valutazione del rischio sul cliente segnalato, calibrando di conseguenza le misure di adeguata verifica rafforzata, l’eventuale astensione dall’operazione ai sensi dell’articolo 42 o, nei casi più gravi, la chiusura del rapporto continuativo.
I soggetti del flusso: UIF, Nucleo speciale GdF, DIA e protocolli d'intesa
Il comma 1 individua due flussi informativi distinti ma convergenti. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA), che ai sensi dell’articolo 8 sono i destinatari delle SOS trasmesse dalla UIF con rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, informano a loro volta la UIF degli esiti investigativi del proprio approfondimento. Il riferimento ai protocolli d'intesa è tutt'altro che decorativo: la cooperazione operativa fra UIF, Nucleo speciale GdF e DIA è regolata da convenzioni tecniche che definiscono i canali sicuri di trasmissione (tipicamente sistemi informatici dedicati come INFOSTAT o SAFE per la UIF), le tassonomie degli esiti (archiviazione, trasmissione all’Autorità giudiziaria, sequestro, segnalazione di reato presupposto) e i tempi di feedback. Il sistema riflette la struttura tripartita del modello italiano di intelligence finanziaria: la UIF come Financial Intelligence Unit di tipo amministrativo, collocata presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia funzionale; il Nucleo speciale GdF come braccio operativo di polizia tributaria e valutaria; la DIA come organo investigativo specializzato nella criminalità organizzata.
Informazioni «in andata» e «in ritorno»: il rispetto del segreto di indagine
Il flusso descritto dal comma 1 ha contenuto qualitativamente diverso rispetto a quello dell’articolo 40. In «andata», la UIF trasmette agli organi investigativi le SOS arricchite di approfondimento finanziario, dati di operatività, collegamenti con altre segnalazioni, indicatori di rischio. In «ritorno», gli organi investigativi comunicano alla UIF l’esito del proprio sviluppo: archiviazione per insussistenza, archiviazione per impossibilità di ulteriore approfondimento, trasmissione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, esecuzione di sequestri preventivi o probatori, collegamento con procedimenti già pendenti. La clausola di salvaguardia «fatte salve le norme sul segreto di indagine» è cruciale: ai sensi dell’articolo 329 del codice di procedura penale, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino al momento in cui l’imputato può averne conoscenza, e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Pertanto il feedback alla UIF non può tradursi in disclosure di atti coperti dal segreto, ma si limita a indicazioni di esito tassonomico che consentano alla UIF di chiudere correttamente il fascicolo della SOS e di trasmettere a sua volta un riscontro essenziale al segnalante.
La comunicazione della UIF al segnalante: lettere di archiviazione e feedback
Il comma 2 disciplina il segmento più delicato del flusso, quello dalla UIF al soggetto obbligato segnalante. La comunicazione può avvenire «direttamente» (per i soggetti che dialogano stabilmente con la UIF tramite il portale INFOSTAT-UIF, come banche, intermediari finanziari, imprese assicurative) ovvero «tramite gli organismi di autoregolamentazione» (per i professionisti iscritti agli ordini, come notai, commercialisti, avvocati, revisori legali). Le modalità tecniche sono definite dalla UIF stessa con proprie istruzioni e prevedono tipicamente due tipologie di feedback: la «lettera di archiviazione», con cui la UIF comunica al segnalante che l’approfondimento ha condotto a una chiusura del fascicolo senza ulteriori sviluppi investigativi; e il «feedback aggregato», ossia comunicazioni statistiche e qualitative periodiche che la UIF diffonde tramite quaderni, newsletter e provvedimenti, con i quali rende noti i fenomeni emergenti, gli schemi di anomalia, le tipologie più frequenti di SOS «utili». A questi si aggiungono i feedback «mirati» comunicati per singole segnalazioni particolarmente significative, sempre con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza del segnalante e dei terzi coinvolti.
Valore prudenziale del feedback per la valutazione del rischio cliente
Il feedback di ritorno non è un mero atto informativo di cortesia istituzionale: produce effetti operativi rilevanti sui presidi antiriciclaggio del soggetto obbligato. Una lettera di archiviazione non equivale a una «assoluzione» del cliente: la UIF avverte costantemente, nei propri quaderni e nelle istruzioni operative, che l’archiviazione del fascicolo della SOS non determina la cessazione delle ragioni di sospetto né autorizza il segnalante ad abbassare la guardia. Al contrario, l’aver effettuato una SOS, anche poi archiviata, configura un fatto storico che resta nel dossier del cliente: ai sensi dell’articolo 24 del decreto, il soggetto obbligato deve aggiornare la valutazione del rischio del cliente tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, inclusa la circostanza dell’avvenuta segnalazione. In presenza di un feedback che indichi sviluppi investigativi (trasmissione all’Autorità giudiziaria, sequestro), il soggetto obbligato deve quasi sempre irrigidire l’adeguata verifica fino al massimo livello, considerare l’astensione dall’operazione ex articolo 42 e valutare la chiusura del rapporto continuativo. Anche in caso di archiviazione, è prudente mantenere il cliente in monitoraggio rafforzato per un periodo congruo, documentando in apposita memoria interna le ragioni della scelta operativa adottata.
Il divieto di comunicazione al cliente: rinvio all’articolo 39 e coordinamento con l’articolo 38
Il comma 3 dell’articolo 41 contiene una previsione di grande rilievo sistematico: il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall’articolo 39 (divieto di «tipping-off»). Ciò significa che il soggetto obbligato che riceve dalla UIF una lettera di archiviazione, un feedback mirato o una comunicazione su esiti investigativi non può, in nessun modo, riferire al cliente segnalato (né a terzi diversi dalle autorità competenti) né l’avvenuta segnalazione, né tantomeno il contenuto del feedback ricevuto. Questa preclusione opera in coordinamento con l’articolo 38, che impone obblighi di riservatezza sull’identità delle persone fisiche che, all’interno del soggetto obbligato, hanno materialmente effettuato la segnalazione. In pratica, il flusso di ritorno è destinato esclusivamente al «segnalante» come soggetto giuridico (la banca, lo studio professionale, la SIM) e, al suo interno, esclusivamente alle funzioni e ai responsabili antiriciclaggio individuati ai sensi dell’articolo 16 del decreto: gestore SOS, responsabile della funzione antiriciclaggio, eventualmente organo di controllo nella sua funzione di vigilanza sui presidi. La violazione del divieto integra l’illecito amministrativo (e in alcuni casi penale) previsto dall’articolo 55, comma 4, del decreto.
Le statistiche al Comitato di sicurezza finanziaria e gli indicatori di efficacia
Il comma 4 disciplina un ulteriore livello di feedback, questa volta di carattere sistemico. In occasione della relazione annuale prevista dall’articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la DIA e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze) informazioni sulle tipologie e i fenomeni di riciclaggio osservati nell’anno solare precedente. UIF, GdF e DIA forniscono inoltre statistiche sugli esiti delle segnalazioni, ripartite per categoria di segnalante (banche, professionisti, operatori non finanziari), tipologia delle operazioni e aree territoriali. Queste informazioni alimentano la Relazione annuale che il MEF presenta al Parlamento ai sensi dell’articolo 5 del decreto e contribuiscono al National Risk Assessment (NRA) periodico previsto dall’articolo 14 del decreto stesso. Sul piano degli indicatori di efficacia, il dato più significativo è il «tasso di SOS utili», ossia la percentuale di segnalazioni che si traduce in trasmissione all’Autorità giudiziaria o in sviluppo investigativo concreto. I benchmark europei, monitorati nell’ambito della cooperazione FIU.net coordinata da Europol, mostrano valori che variano significativamente fra Paesi e che dipendono sia dalla qualità delle segnalazioni a monte sia dall’efficienza degli organi investigativi a valle.
Cenni casistici: Tizio Spa e Caio Srl
Per concretizzare il funzionamento del flusso di ritorno, si considerino due esempi paralleli. Banca Alfa segnala una serie di bonifici anomali in entrata e in uscita sul conto di Tizio Spa, società operante nel commercio all’ingrosso, per importi non coerenti con il volume d'affari dichiarato. La UIF approfondisce, trasmette la SOS al Nucleo speciale GdF e, dopo nove mesi, riceve dal Nucleo la comunicazione che l’indagine si è conclusa con archiviazione per insussistenza di elementi penalmente rilevanti. La UIF invia a Banca Alfa una lettera di archiviazione: la banca prende atto, ma non comunica nulla a Tizio Spa, mantiene il cliente in monitoraggio rafforzato per ulteriori dodici mesi e documenta in una memoria interna la decisione di non chiudere il rapporto. Diversamente, Studio Notarile Beta segnala una compravendita immobiliare in cui Caio Srl, di recente costituzione e con compagine sociale opaca, acquista un immobile per un milione di euro con provvista proveniente da un conto estero. La UIF trasmette la SOS alla DIA, che sviluppa l’indagine, identifica collegamenti con un’organizzazione criminale e trasmette notizia di reato alla Procura. La UIF comunica allo Studio Beta che la segnalazione ha avuto sviluppi giudiziari: il notaio, vincolato al divieto di tipping-off, non riferisce nulla a Caio Srl e, alla successiva richiesta del cliente di compiere ulteriori atti, si astiene ai sensi dell’articolo 42 e segnala l’operazione bloccata alla UIF.
Coordinamento con il quadro europeo: Direttive 2015/849 e 2018/843, AMLA e FIU.net
L’articolo 41 si inserisce nel più ampio quadro europeo dell’intelligence finanziaria. La Direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 90/2017, ha posto le basi del flusso di ritorno come elemento qualificante del sistema FIU; la Direttiva 2018/843/UE (V Direttiva), recepita con il D.Lgs. n. 125/2019, ha rafforzato i meccanismi di cooperazione transfrontaliera fra FIU, anche tramite la rete FIU.net gestita in cooperazione con Europol. Il Regolamento (UE) 2024/1620, istitutivo dell’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), che diverrà operativa a regime nel 2027-2028 con sede a Francoforte, introdurrà ulteriori meccanismi di coordinamento europeo, compreso un sistema centralizzato di scambio di feedback fra FIU e soggetti obbligati su segnalazioni transfrontaliere. Sul piano interno, le istruzioni operative della UIF e i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 6 del decreto rappresentano la fonte tecnica che il soggetto obbligato deve consultare costantemente per allineare i propri presidi alle evoluzioni del flusso informativo bidirezionale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Decreto ministeriale DM Ministero dell'Interno 25 settembre 2015
Agenzia delle Entrate
Disciplina anche le modalita di gestione delle informazioni e del flusso di ritorno verso gli uffici della Pubblica Amministrazione segnalanti, con l'obiettivo di assicurare riscontro sulle segnalazioni inoltrate e di alimentare l'aggiornamento periodico degli indicatori di anomalia.
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cos'è il flusso di ritorno delle informazioni disciplinato dall’articolo 41 del D.Lgs. 231/2007?
È il meccanismo che chiude il ciclo della segnalazione di operazione sospetta: Nucleo speciale GdF e DIA comunicano alla UIF gli esiti investigativi e la UIF, a sua volta, comunica al soggetto obbligato segnalante l’esito della segnalazione, direttamente o tramite gli organismi di autoregolamentazione, sempre nel rispetto del segreto di indagine e della riservatezza (art. 41, commi 1 e 2).
Posso comunicare al cliente che la sua operazione è stata segnalata e archiviata dalla UIF?
No. Il comma 3 dell’articolo 41 estende espressamente al flusso di ritorno il divieto di comunicazione al cliente o a terzi previsto dall’articolo 39 (divieto di tipping-off). Anche se la UIF comunica una lettera di archiviazione, il soggetto obbligato non può riferire nulla al cliente segnalato, pena le sanzioni previste dall’articolo 55, comma 4, del decreto.
Una lettera di archiviazione della UIF equivale a una «assoluzione» del cliente?
No. L’archiviazione del fascicolo SOS non cancella la storia segnaletica del cliente né autorizza ad abbassare il livello di adeguata verifica. Il soggetto obbligato deve aggiornare la valutazione del rischio ex articolo 24, considerare un monitoraggio rafforzato continuativo e documentare in memoria interna le ragioni delle scelte operative successive.
Quali esiti investigativi la UIF può comunicare al segnalante?
Tipicamente: archiviazione del fascicolo per insussistenza o per chiusura dell’approfondimento, trasmissione di notizia di reato all’Autorità giudiziaria, esecuzione di sequestri preventivi o probatori, collegamento con procedimenti già pendenti. Il contenuto rispetta sempre i limiti del segreto di indagine ex art. 329 c.p.p. e si traduce in informazioni essenziali, non in disclosure di atti coperti.
Quali statistiche aggregate vengono fornite al Comitato di sicurezza finanziaria?
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 41, UIF, GdF, DIA e Agenzia delle dogane forniscono annualmente al CSF informazioni su tipologie e fenomeni osservati; UIF, GdF e DIA aggiungono dati sugli esiti delle segnalazioni ripartiti per categoria di segnalante, tipologia delle operazioni e aree territoriali, alimentando la Relazione annuale al Parlamento e il National Risk Assessment.