← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La UIF definisce i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette e svolge analisi finanziarie approfondite.
  • Le segnalazioni con rischio di riciclaggio sono trasmesse senza indugio alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale della Guardia di finanza.
  • La UIF mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse agli organi investigativi.
  • Vengono assicurate la riservatezza dell’identità dei segnalanti e la protezione delle informazioni mediante protocolli d'intesa.
  • La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere informazioni aggiuntive al segnalante e alle PA sui fatti oggetto di analisi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi e sviluppo delle segnalazioni (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività: a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonchè delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonchè delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere; b) effettua, sulla base di protocolli d’intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso; d) in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d’intesa, le segnalazioni di operazioni (2) che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati nonchè le comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 4, e le relative analisi (3), alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo; e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalità concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera; f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d’intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all’articolo 9. 2. Ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonchè alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d’intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 41 69 ulteriori informazioni utili ai fini dell’analisi delle segnalazioni e dell’approfondimento investigativo della stessa. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 40 (Dati aggregati). – 1. Gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e comma 2, lettera a), […] trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere […] e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi […]. La UIF verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all’archivio unico informatico.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, DLgs. 13.8.2010 n. 141, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169; – l’art. 23, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “di operazioni” sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “nonchè le comunicazioni di cui all’articolo 10, comma 4, e le relative analisi” sono state inserite dall’art. 2, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

Il ruolo della UIF nell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette

L’articolo 40 del D.Lgs. n. 231/2007, nella versione sostituita dal D.Lgs. n. 90/2017 e integrata dal D.Lgs. n. 125/2019, disciplina le attività di analisi e sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia). La UIF opera quale Financial Intelligence Unit (FIU) nazionale, ai sensi della Direttiva 2015/849/UE e del Regolamento (UE) 2016/794, ed è collocata presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza funzionale. L’articolo in commento definisce il nucleo delle attività di intelligence finanziaria che la UIF svolge sulle segnalazioni ricevute dai soggetti obbligati.

Approfondimento finanziario delle segnalazioni

Il comma 1, lettera a), attribuisce alla UIF il compito di effettuare approfondimenti finanziari sulle segnalazioni ricevute nonché sulle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui venga comunque a conoscenza. L’approfondimento si avvale: dei risultati delle analisi e degli studi compiuti dalla UIF stessa; delle risultanze dell’attività ispettiva; dei dati e delle informazioni contenuti negli archivi propri della UIF; delle informazioni comunicate dagli organi di indagine, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere. La UIF definisce, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, i criteri per selezionare e prioritizzare le segnalazioni da approfondire, considerando il livello di rischio e la rilevanza investigativa.

Cooperazione con le autorità di vigilanza di settore

La lettera b) prevede che la UIF possa effettuare approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime e avvalendosi degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso, sulla base di protocolli d'intesa. Questa previsione riflette la struttura integrata del sistema antiriciclaggio italiano, che vede la UIF al centro di un network informativo che coinvolge Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e le altre autorità di vigilanza settoriali.

Trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

La lettera c) impone alla UIF di trasmettere alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) i dati relativi alle SOS ricevute, per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso. Questa trasmissione sistematica dei dati consente alla DNAA di esercitare le sue funzioni di coordinamento investigativo e di verificare se le segnalazioni ricevute dalla UIF abbiano connessioni con indagini giudiziarie in corso in materia di criminalità organizzata o terrorismo.

Trasmissione agli organi investigativi: la distinzione fondamentale

La lettera d) costituisce il cuore del meccanismo di trasmissione degli esiti dell’analisi finanziaria agli organi preposti alle indagini. La UIF trasmette senza indugio le SOS che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, insieme ai risultati delle analisi svolte e alle informazioni pertinenti sui reati presupposto, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Questi soggetti, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo. Questa disposizione, integrata dal D.Lgs. n. 125/2019 con il riferimento esplicito alle comunicazioni delle PA di cui all’art. 10, comma 4, mira a garantire che le informazioni finanziariamente rilevanti raggiungano rapidamente gli organi investigativi competenti, senza dispersione nel sistema.

Comunicazione agli organismi di informazione per la sicurezza

La lettera e) prevede che, nei casi di specifico interesse, la UIF comunichi agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (AISE e AISI, ai sensi della L. n. 124/2007) i risultati delle analisi svolte. La comunicazione avviene secondo modalità concordate e comporta la contestuale informativa tempestiva al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla DIA, garantendo il coordinamento tra intelligence finanziaria e intelligence per la sicurezza nazionale. Questa previsione è particolarmente rilevante nei casi di segnalazioni che potrebbero avere implicazioni per la sicurezza nazionale, anche al di là della dimensione strettamente criminale.

Conservazione decennale delle segnalazioni non trasmesse

La lettera f) impone alla UIF di mantenere evidenza per dieci anni delle SOS non trasmesse agli organi investigativi ai sensi della lettera d), attraverso procedure che ne consentano la consultazione agli organi investigativi sulla base di protocolli d'intesa. La conservazione decennale serve sia come memoria istituzionale (le segnalazioni non trasmesse potrebbero diventare rilevanti in un secondo momento, a seguito di nuove informazioni) sia come garanzia di trasparenza e rendicontabilità dell’attività della UIF.

Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante

Il comma 3 impone alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA di adottare, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie per assicurare la riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni o che forniscono ulteriori informazioni nell’ambito dell’analisi. La tutela dell’identità del segnalante è un presidio fondamentale per l’efficacia del sistema: senza la garanzia di anonimato, i soggetti obbligati potrebbero essere riluttanti a effettuare segnalazioni per timore di ritorsioni da parte dei soggetti segnalati. Questa protezione si affianca e integra quella prevista dalla normativa sul whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro - Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette

La circolare MEF illustra il sistema di analisi e sviluppo delle segnalazioni operazioni sospette previsto dagli artt. 40-41, chiarendo che la valutazione del soggetto obbligato deve fondarsi su elementi soggettivi e oggettivi e che la trasmissione all'UIF avvia la fase di analisi finanziaria e l'eventuale inoltro agli organi investigativi. La circolare definisce anche i rapporti con la Guardia di Finanza e la DIA nella fase successiva di approfondimento.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Cosa fa la UIF con le segnalazioni di operazioni sospette ricevute?

La UIF effettua approfondimenti finanziari, avvalendosi dei propri archivi, dei risultati delle analisi interne e delle informazioni provenienti da autorità di vigilanza e FIU estere. Le segnalazioni con rischio di riciclaggio vengono trasmesse senza indugio alla DIA e al Nucleo speciale della Guardia di finanza (art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).

La UIF trasmette tutte le segnalazioni agli organi investigativi?

No. La UIF trasmette senza indugio le SOS che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le segnalazioni non trasmesse sono conservate per dieci anni con procedure che ne consentono la consultazione agli organi investigativi (art. 40, comma 1, lett. d) ed f)).

L’identità di chi effettua una segnalazione di operazione sospetta è tutelata?

Sì. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche mediante protocolli d'intesa, le misure necessarie per assicurare la riservatezza dell’identità dei segnalanti e dei soggetti che forniscono ulteriori informazioni nell’ambito dell’analisi (art. 40, comma 3).

La UIF può richiedere ulteriori informazioni ai soggetti segnalanti?

Sì. Ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo, la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante, ad altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio e alle PA sui fatti oggetto di analisi (art. 40, comma 2).

Per quanto tempo la UIF conserva le segnalazioni che non vengono trasmesse agli organi investigativi?

Per dieci anni, attraverso procedure che consentono la consultazione agli organi investigativi sulla base di protocolli d'intesa (art. 40, comma 1, lett. f)).

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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