- Il Comitato di sicurezza finanziaria identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con cadenza triennale.
- L’analisi considera criteri internazionali, la relazione periodica della Commissione europea e i dati forniti dalle autorità nazionali competenti.
- Le autorità di vigilanza concorrono all’analisi e la utilizzano per definire priorità e allocare risorse di vigilanza.
- I risultati sono messi a disposizione dei soggetti obbligati e degli organismi di autoregolamentazione per calibrare la propria valutazione del rischio.
- I risultati sono comunicati alla Commissione europea, all’ABE e alle autorità degli altri Stati membri che ne facciano richiesta.
Art. 14 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi nazionale del rischio (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. L’analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L’analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l’importanza dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l’importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l’analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. 3. Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a): a) concorrono all’analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d’ufficio; b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi; c) utilizzano l’analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l’esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di ri- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 15 36 schio riscontrato; d) in occasione della relazione di cui all’articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi. 4. I risultati dell’analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 5. I risultati dell’analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, all’ABE (2) e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 14 (Altri soggetti). – 1. Ai fini del presente decreto per “altri soggetti” si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 4-septies, DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73 – l’art. 7, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “all’ABE” sono state sostituite alle precedenti “alle Autorità di vigilanza europee” dall’art. 50, comma 1, lett. d), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91.
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo
- Articolo 14 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 14 Codice del Consumo: Campo di applicazione
- Articolo 14 Codice della Strada: Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- Articolo 14 Codice di Procedura Civile Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
- Articolo 14 Codice di Procedura Penale: Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni
Funzione e rilevanza dell’analisi nazionale del rischio
L’articolo 14 del D.Lgs. n. 231/2007 disciplina il National Risk Assessment (NRA), ovvero l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Si tratta di uno degli strumenti centrali dell’approccio basato sul rischio (risk-based approach) introdotto dalla IV Direttiva antiriciclaggio (Dir. 2015/849/UE) e recepito nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 90/2017. L’analisi nazionale non è un mero adempimento formale, ma il fondamento su cui l’intero sistema preventivo si articola: dalla vigilanza delle autorità di settore alle procedure interne dei soggetti obbligati, fino alle politiche di formazione e sensibilizzazione.
Competenza del Comitato di sicurezza finanziaria
La titolarità dell’analisi è affidata al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto, presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da rappresentanti di MEF, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, Ministero dell’interno, Ministero della giustizia, DNA, DIA e altri organi rilevanti. Il Comitato identifica le minacce più rilevanti (ovvero i soggetti e i fenomeni criminali che generano proventi da riciclare), le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, investigazione e repressione, i metodi e i mezzi impiegati e i settori maggiormente esposti al rischio.
Cadenza e aggiornamento dell’analisi
L’analisi ha cadenza triennale, ma il Comitato può procedere ad aggiornamenti anticipati quando insorgono nuovi rischi o lo ritiene comunque opportuno. La previsione di un ciclo triennale risponde all’esigenza di garantire continuità e pianificazione delle risorse, pur mantenendo la flessibilità necessaria per rispondere tempestivamente all’evoluzione delle minacce. In Italia, il primo NRA è stato pubblicato nel 2014 e successivamente aggiornato; l’analisi viene periodicamente comunicata alla Commissione europea e alle FIU degli altri Stati membri.
Metodologia e fonti dell’analisi
Il comma 2 stabilisce che l’analisi deve essere condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, con riferimento in particolare alle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) e alla Guida metodologica per le valutazioni nazionali del rischio. L’analisi considera altresì i risultati della valutazione supranazionale condotta dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva, i dati quantitativi e statistici forniti dalle autorità di vigilanza, e i contributi degli organismi di autoregolamentazione. La norma consente anche il contributo, a titolo gratuito, di rappresentanti della Presidenza del Consiglio, di altre amministrazioni con competenze specifiche nonché di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni di categoria.
Obblighi delle autorità di vigilanza
Il comma 3 articola i compiti delle autorità di vigilanza di settore in relazione all’analisi nazionale. Tali autorità devono: (a) concorrere attivamente all’analisi, fornendo al Comitato ogni informazione utile anche in deroga al segreto d'ufficio; (b) riferire periodicamente al Comitato sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, individuando tipologie di clientela, prodotti e operazioni che necessitano interventi specifici; (c) utilizzare l’analisi per definire le priorità e allocare le risorse di vigilanza in funzione del livello di rischio riscontrato; (d) riferire in sede di relazione annuale (art. 5, comma 7) sulle misure e i presidi adottati per mitigare i rischi.
Disponibilità dei risultati ai soggetti obbligati
Il comma 4 prevede che i risultati dell’analisi siano resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato. La disponibilità dei risultati è funzionale all’obbligo dei soggetti obbligati di valutare i rischi di riciclaggio a cui sono esposti e di predisporre misure proporzionate. Nella pratica, i soggetti obbligati devono integrare le indicazioni dell’NRA nella propria autovalutazione del rischio (firm-level risk assessment), aggiornando di conseguenza le procedure interne, i programmi di formazione e i criteri di adeguata verifica della clientela.
Comunicazione internazionale dei risultati
Il comma 5 stabilisce che i risultati dell’analisi siano comunicati dal Comitato alla Commissione europea, all’Autorità Bancaria Europea (ABE) e alle autorità rilevanti degli altri Stati membri che ne facciano richiesta. Questa previsione è coerente con l’architettura del sistema europeo di prevenzione del riciclaggio, che richiede coordinamento e condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali per affrontare in modo efficace fenomeni transfrontalieri. La comunicazione all’ABE assume rilievo crescente nel contesto dell’AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism), istituita con il Regolamento UE 2024/1620, che rafforzerà la supervisione centralizzata a partire dal 2026.
Domande frequenti
Con quale frequenza viene condotta l’analisi nazionale del rischio antiriciclaggio?
Con cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere ad aggiornamenti anticipati quando insorgono nuovi rischi o lo ritenga comunque opportuno (art. 14, comma 1).
Chi è responsabile dell’analisi nazionale del rischio?
Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 5, con il contributo delle autorità di vigilanza di settore, degli organismi di autoregolamentazione e, a titolo gratuito, di esperti e rappresentanti accademici.
I soggetti obbligati devono tener conto dell’analisi nazionale del rischio?
Sì. I risultati dell’analisi sono resi disponibili ai soggetti obbligati e devono essere integrati nella propria autovalutazione del rischio di riciclaggio, calibrando di conseguenza le misure di adeguata verifica e le procedure interne (art. 14, comma 4).
In deroga al segreto d'ufficio le autorità di vigilanza devono condividere informazioni con il Comitato?
Sì. Le autorità di vigilanza di settore sono tenute a fornire al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile ai fini dell’analisi, anche in deroga al segreto d'ufficio (art. 14, comma 3, lett. a).
I risultati dell’analisi nazionale vengono condivisi a livello europeo?
Sì. Il Comitato comunica i risultati alla Commissione europea, all’Autorità Bancaria Europea (ABE) e alle autorità degli altri Stati membri che ne facciano richiesta, in coerenza con il sistema europeo di coordinamento antiriciclaggio (art. 14, comma 5).