- Banca d'Italia, CONSOB e IVASS verificano l’adeguatezza organizzativa e procedurale dei soggetti obbligati vigilati.
- Le autorità emettono disposizioni attuative su procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela.
- I controlli sono calibrati in base al profilo di rischio e alle dimensioni del soggetto vigilato.
- Le autorità possono vietare nuove operazioni in caso di gravi carenze e hanno accesso ai registri del titolare effettivo.
- Obbligo di cooperazione con autorità di altri Stati membri e con l’Autorità bancaria europea (ABE).
Art. 7 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Autorità di vigilanza di settore (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine: a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; b) verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati; c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2) cui i soggetti obbligati (3) rispettivamente vigilati sono esposti nell’esercizio della propria attività; d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva. 2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell’ambito DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 7 24 delle rispettive attribuzioni: a) basano la frequenza e l’intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato; b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell’esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l’invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (4). I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa (5); c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all’ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l’ordine del giorno e proponendo l’assunzione di specifiche decisioni; d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati; e) […] (6) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati. 3. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione […] (7) del registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. 4. Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale e forniscono all’ABE (8) ogni informazione utile all’efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro nonchè sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro (9), le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società capogruppo (10). 4 bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore: a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all’adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo; b) possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari. (11) 4 ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo. (11) 4 quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche. (11) 4 quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 8 25 richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte. (11) (11) 4 sexies. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. (11) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 7 (Autorità di vigilanza di settore). – 1. Le Autorità di vigilanza di settore sovraintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le modalità di cui all’articolo 53. I soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB. 2. Nel rispetto delle finalità e nell’ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d’intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e di quelli previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d’Italia. 2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti.“. (2) Le parole “, nonchè di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. e), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “cui i soggetti obbligati” sono state sostituite alle precedenti “cui gli intermediari” dall’art. 11, comma 2, lett. e), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. e), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (5) Le parole “. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. c), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “ai sensi dell’articolo 62, commi 7 e 8,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 2, lett. c), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “, ad accesso riservato,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 2, lett. d), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “all’ABE” sono state sostituite alle precedenti “alle Autorità di vigilanza europee” dall’art. 50, comma 1, lett. c), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (9) Le parole “nonchè sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. e), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (10) Le parole “o della società capogruppo” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. e), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (11) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. e), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.
Stesso numero, altri codici
- Art. 7 Codice Civile: Tutela del diritto al nome
- Articolo 7 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 7 Codice del Consumo: Modalità di indicazione
- Articolo 7 Codice della Strada: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
- Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace
- Articolo 7 Codice di Procedura Penale: Competenza del pretore
Chi sono le autorità di vigilanza di settore
L’art. 7 del D.Lgs. 231/2007 disciplina i poteri delle autorità di vigilanza di settore, ossia quegli enti istituzionali che, nell’ambito del sistema antiriciclaggio italiano, sovrintendono al rispetto della normativa da parte dei soggetti obbligati rientranti nella propria sfera di competenza. Le principali autorità coinvolte sono la Banca d'Italia (per gli intermediari bancari e finanziari), la CONSOB (per i revisori legali e le società di revisione su enti di interesse pubblico) e l’IVASS (per le imprese di assicurazione). Ciascuna autorità opera nei limiti delle proprie attribuzioni senza sovrapposizioni di competenza.
Poteri regolativi e di indirizzo
Il comma 1 attribuisce alle autorità di vigilanza di settore una funzione normativa secondaria: esse adottano disposizioni di attuazione del decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, e definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i soggetti obbligati, che devono tenere aggiornate le proprie politiche interne in coerenza con tali disposizioni attuative, le quali possono variare nel tempo e per tipologia di intermediario.
Poteri ispettivi e di controllo
Il comma 2 dettaglia i poteri ispettivi e di controllo delle autorità. I controlli vengono calibrati in base al profilo di rischio, alle dimensioni e alla natura del soggetto obbligato, in linea con il principio di proporzionalità dell’approccio basato sul rischio. Le autorità possono richiedere l’esibizione di documenti, effettuare ispezioni, convocare componenti degli organi di direzione e controllo e richiedere segnalazioni periodiche. I poteri ispettivi si estendono anche ai soggetti terzi cui i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali per il rispetto degli obblighi antiriciclaggio: una previsione fondamentale per evitare che il ricorso all’outsourcing diventi uno schermo per sottrarsi ai controlli.
Misure inibitorie e sanzionatorie
In caso di gravi carenze o violazioni riscontrate, le autorità possono adottare provvedimenti di divieto di nuove operazioni. Esse irrogano inoltre le sanzioni previste dalla normativa per l’inosservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti vigilati. Questa funzione sanzionatoria si inserisce nel più ampio sistema punitivo del decreto, che distingue tra violazioni lievi, gravi e sistematiche, con conseguente differenziazione del regime sanzionatorio applicabile.
Accesso ai registri del titolare effettivo
Il comma 3 prevede che le autorità di vigilanza di settore abbiano accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust contenute nell’apposita sezione del registro delle imprese. Questo strumento consente alle autorità di svolgere verifiche incrociate sull’effettiva struttura proprietaria dei soggetti obbligati e dei loro clienti, rafforzando la capacità di individuare situazioni di opacità che potrebbero celare rischi di riciclaggio.
Flusso informativo verso UIF, DNA e ABE
Il comma 4 stabilisce un obbligo di comunicazione proattiva: le autorità di vigilanza di settore devono informare prontamente la Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA) di situazioni che ritengano correlate a fattispecie di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale. Devono inoltre fornire all’ABE ogni informazione utile all’efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni, evidenziando la dimensione europea del sistema di vigilanza.
Vigilanza sui gruppi transfrontalieri
I commi da 4-bis a 4-sexies, introdotti dal D.Lgs. 125/2019, disciplinano in modo articolato la vigilanza sui gruppi bancari e finanziari operanti in più Stati membri. Le autorità possono impartire disposizioni alla capogruppo concernenti il gruppo nel suo complesso, effettuare ispezioni su entità controllate in altri Paesi membri, richiedere accertamenti ad autorità estere omologhe, o consentire che tali accertamenti siano effettuati direttamente dall’autorità richiedente o da un revisore indipendente. Possono anche istituire collegi di supervisori, strumenti sempre più diffusi nella prassi regolamentare europea, per coordinare l’azione vigilatoria transfrontaliera.
Domande frequenti
Quali autorità esercitano la vigilanza antiriciclaggio di settore in Italia?
Le principali autorità di vigilanza di settore sono la Banca d'Italia (per gli intermediari bancari e finanziari), la CONSOB (per i revisori legali e le società di revisione su enti di interesse pubblico) e l’IVASS (per le imprese di assicurazione e riassicurazione). Ciascuna opera entro la propria sfera di competenza.
Con quale criterio le autorità scelgono l’intensità dei controlli?
Le autorità calibrano la frequenza e l’intensità dei controlli in base al profilo di rischio, alle dimensioni e alla natura del soggetto obbligato vigilato, in applicazione del principio di proporzionalità tipico dell’approccio basato sul rischio.
I poteri ispettivi si estendono anche ai fornitori esterni del soggetto obbligato?
Sì. I poteri ispettivi e di controllo possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti previsti dalla normativa.
Cosa succede se le autorità rilevano gravi carenze in un soggetto obbligato?
Possono adottare provvedimenti di divieto di nuove operazioni e irrogare le sanzioni previste dalla normativa. Devono inoltre informare prontamente la UIF e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di eventuali situazioni riconducibili a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Come funziona la cooperazione tra autorità italiane e omologhe europee?
Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità degli altri Stati membri, possono istituire collegi di supervisori, richiedere o effettuare accertamenti transfrontalieri e concordare specifiche ripartizioni di compiti. Devono inoltre fornire all’ABE ogni informazione utile alle sue attribuzioni.