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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Ministro dell’economia e delle finanze è il responsabile politico delle misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  • Entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Parlamento la relazione sull’azione di prevenzione, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria.
  • Può esentare soggetti che esercitano attività finanziaria occasionale o su scala limitata, se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma.
  • Adotta decreti di congelamento dei fondi verso soggetti designati, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, anche in attuazione di risoluzioni ONU.
  • Può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli già designati dalla Commissione europea, sulla base delle decisioni del GAFI.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Ministro dell’economia e delle finanze (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (2). 2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, (3) elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell’articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull’attività svolta dalla medesima nonchè la relazione predisposta dalla Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l’esenzione dall’osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un’attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio, (4) in presenza di tutti i seguenti requisiti: a) l’attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) l’attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un’attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) l’attività finanziaria non è l’attività principale, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma (5); d) l’attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all’attività principale; e) l’attività principale non è un’attività menzionata all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell’attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e); f) l’attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell’attività principale e non è offerta al pubblico in generale. 4. Nell’esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (6) e nei confronti dell’attività DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 5 19 di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto: a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea; b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona; c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 4 bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva. (7) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 4 (Rapporti con il diritto comunitario). – 1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva.“. (2) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 1), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (3) Le parole “nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,“ sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 2), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (4) Le parole “assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “, per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma” sono state inserite dall’art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (6) Le parole “, nonchè del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa” sono state inserite dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 3), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. (7) Comma inserito dall’art. 11, comma 2, lett. c), n. 4), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118.

Ruolo istituzionale del Ministro dell’economia e delle finanze nell’architettura antiriciclaggio

L’articolo 4 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 colloca il Ministro dell’economia e delle finanze al vertice del sistema politico-istituzionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e, da ultimo, dal D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118), le competenze ministeriali sono state estese anche alla prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in attuazione degli standard GAFI e della IV e V Direttiva antiriciclaggio (Dir. 2015/849/UE e Dir. 2018/843/UE).

Obbligo di relazione annuale al Parlamento

Il comma 2 impone al Ministro di presentare al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dell’azione di prevenzione. La relazione è elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell’articolo 5, comma 7, ed è corredata dal rapporto della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) sull’attività svolta e dalla relazione della Banca d'Italia sulle risorse attribuite. Questo meccanismo di rendicontazione periodica risponde all’esigenza di trasparenza istituzionale e consente al Parlamento di monitorare l’efficacia delle politiche di contrasto al riciclaggio. Per i professionisti antiriciclaggio, la relazione annuale rappresenta una fonte privilegiata per aggiornare la propria analisi del rischio di settore.

Potere di esenzione per attività finanziaria a rischio marginale

Il comma 3 attribuisce al Ministro, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il potere di esentare dall’osservanza degli obblighi del decreto quei soggetti che esercitano attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, a condizione che ricorrano cumulativamente tutti i seguenti requisiti: (a) il fatturato complessivo non eccede la soglia stabilita dal Comitato; (b) ogni singola operazione non eccede la soglia massima per cliente individuata in funzione del tipo di attività; (c) l’attività finanziaria non supera il 5% del fatturato complessivo del soggetto; (d) l’attività è accessoria e direttamente collegata all’attività principale; (e) l’attività principale non è un’attività finanziaria soggetta alla Direttiva; (f) il servizio è prestato esclusivamente ai clienti dell’attività principale e non è offerto al pubblico.

L’esenzione è di natura discrezionale e non automatica: il Ministro deve valutare che i relativi controlli siano basati sul rischio (requisito introdotto dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125). Nella prassi, questa previsione ha trovato applicazione limitata; il Comitato di sicurezza finanziaria non ha ancora definito in modo sistematico le soglie di fatturato rilevanti per tutti i settori.

Misure di congelamento e lotta al finanziamento del terrorismo

Il comma 4 disciplina il potere del Ministro di adottare misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di soggetti designati, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle deliberazioni dell’Unione europea. Il decreto ministeriale può disporre: (i) il congelamento immediato sulla base di risoluzioni ONU o di atti UE; (ii) la designazione nazionale autonoma di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongano in essere condotte terroristiche ai sensi delle leggi penali italiane; (iii) il congelamento su richiesta di uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione ONU n. 1373/2001.

Il procedimento è disciplinato dal D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo). I professionisti e gli intermediari finanziari devono verificare periodicamente se la propria clientela è inclusa nelle liste dei soggetti designati, attraverso i sistemi di screening aggiornati anche in tempo reale. La violazione degli obblighi di congelamento è sanzionata penalmente.

Individuazione dei Paesi terzi ad alto rischio

Il comma 4-bis, introdotto dal D.L. n. 95/2025, attribuisce al Ministro la facoltà di individuare, con proprio decreto sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli già designati dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 9 e 64 della Direttiva 2015/849/UE. Questa previsione recepisce le Raccomandazioni GAFI, che impongono agli Stati di applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di soggetti provenienti da Paesi a rischio elevato. Il decreto ministeriale di individuazione costituisce, per i soggetti obbligati, un elemento obbligatorio da considerare nell’analisi del rischio cliente e nell’applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 231/2007.

Rilevanza pratica per i professionisti antiriciclaggio

La norma assume rilievo operativo sotto due profili principali. In primo luogo, i soggetti che intendano avvalersi della potenziale esenzione di cui al comma 3 devono verificare l’esistenza del relativo decreto ministeriale e il rispetto cumulativo di tutti i presupposti normativi, tenendo presente che l’onere della prova grava sul soggetto che invoca l’esenzione. In secondo luogo, i decreti di congelamento e l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio aggiornati dal Ministro devono essere integrati nei processi di customer due diligence e di screening della clientela, con aggiornamento periodico delle procedure interne. La mancata osservanza degli obblighi di congelamento espone a conseguenze sia penali sia amministrative.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) - MEF Dipartimento del Tesoro

Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, e' titolare delle politiche di prevenzione dell'uso del sistema finanziario per riciclaggio e finanziamento del terrorismo e presenta annualmente al Parlamento la relazione predisposta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. Il CSF, istituito presso il MEF, coordina le attivita' di attuazione delle misure restrittive ONU/UE e delle politiche AML/CFT.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Chi è responsabile delle politiche antiriciclaggio a livello governativo?

Il Ministro dell’economia e delle finanze è il responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Con quale frequenza il Ministro presenta al Parlamento la relazione sull’antiriciclaggio?

Annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione è elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e allegata al rapporto UIF e alla relazione della Banca d'Italia.

Quali condizioni devono ricorrere per ottenere l’esenzione dagli obblighi del D.Lgs. n. 231/2007?

Devono ricorrere cumulativamente: attività finanziaria occasionale o a scala limitata, fatturato entro soglie determinate dal Comitato, attività non principale (sotto il 5% del fatturato), accessorietà rispetto all’attività principale e offerta riservata ai propri clienti. Il Ministro concede l’esenzione su proposta del Comitato.

Come vengono disposti i congelamenti dei fondi verso soggetti designati?

Tramite decreto ministeriale, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, in attuazione di risoluzioni ONU o deliberazioni UE, ovvero per designazione nazionale autonoma di soggetti coinvolti in attività terroristiche.

Il Ministro può individuare Paesi terzi ad alto rischio autonomamente rispetto alla lista UE?

Sì. Il comma 4-bis (introdotto dal D.L. n. 95/2025) consente al Ministro di individuare con decreto ulteriori Paesi terzi ad alto rischio, oltre a quelli già designati dalla Commissione europea, sulla base delle decisioni del GAFI.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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