Art. 379 CCII – Nomina degli organi di controllo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è su- perato alcuno dei predetti limiti.»
2. All’articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.».
3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
4. All’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VII».
In sintesi
In sintesi
Le nuove soglie e la ratio della riforma
L’art. 379 CCII riscrive l’art. 2477 c.c. con un duplice obiettivo: ampliare significativamente la platea delle S.r.l. obbligate a dotarsi di organo di controllo o revisore e rafforzare il sistema di prevenzione della crisi attraverso il presidio professionale dei flussi informativi contabili. Le soglie originariamente fissate dal D.Lgs. 14/2019 (attivo 2 milioni, ricavi 2 milioni, dipendenti 10 unità) erano state inizialmente più basse, per poi essere riportate ai valori attuali con il decreto-legge 32/2019 conv. in legge 55/2019. La novella supera il regime previgente, che ancorava l’obbligo al superamento dei limiti dell’art. 2435-bis c.c. per il bilancio in forma abbreviata, troppo elevati per cogliere la realtà delle PMI italiane.
I tre criteri alternativi
L’obbligo scatta al superamento, per due esercizi consecutivi, di anche uno solo dei tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e prestazioni 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità. La natura alternativa dei criteri determina un significativo ampliamento della platea: si pensi al caso di Alfa S.r.l., con attivo di 3 milioni ma ricavi di 1 milione e 5 dipendenti, che è comunque tenuta alla nomina. La cessazione dell’obbligo richiede invece il mancato superamento di tutti i limiti per tre esercizi consecutivi: si tratta di criterio simmetricamente cumulativo, che riflette la prudenza del legislatore nel ritenere superato lo stato di rilevanza dimensionale.
Il ruolo del conservatore del registro delle imprese
La novella attribuisce al conservatore del registro delle imprese la legittimazione a segnalare al tribunale la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore, accanto a quella già prevista per «qualsiasi soggetto interessato». Si tratta di un meccanismo di enforcement amministrativo, che valorizza il ruolo della Camera di commercio come presidio della legalità societaria. Il tribunale, ricevuta la segnalazione, provvede ai sensi dell’art. 2477, quinto comma, c.c. nominando d'ufficio l’organo. La giurisprudenza di merito ha confermato che l’inerzia degli amministratori nella convocazione dell’assemblea per la nomina può integrare violazione degli obblighi gestori e fondare azioni di responsabilità.
L’estensione dell’art. 2409 c.c. alle S.r.l.
Particolarmente rilevante è la previsione per cui «si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo». La norma supera l’orientamento restrittivo della Corte costituzionale (sent. n. 481/2005), che aveva escluso l’applicabilità del controllo giudiziario alle S.r.l. prive di collegio sindacale. Oggi qualunque socio - anche di minoranza, secondo le soglie dell’art. 2409 c.c. - può denunziare al tribunale gravi irregolarità degli amministratori, ottenendo l’ispezione giudiziale e, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario. Si pensi al caso di Tizio, socio al 15% di Beta S.r.l., che denunzi al tribunale la sistematica violazione degli obblighi di adeguatezza degli assetti da parte dell’amministratore Caio.
Disciplina transitoria e coordinamento
Il comma 3 prevede che le S.r.l. e le cooperative costituite alla data di entrata in vigore della norma debbano provvedere alla nomina entro la data di approvazione dei bilanci 2022. Il termine, originariamente più breve, è stato più volte prorogato dal legislatore in via emergenziale anche in ragione dell’impatto della pandemia da COVID-19 sulla operatività delle PMI. Per la prima applicazione, si fa riferimento ai due esercizi antecedenti la scadenza, regola che opera come parametro temporale per la verifica del superamento delle soglie. Il comma 4 estende l’art. 92 disp. att. c.c. anche alle S.r.l. (capo VII), uniformando la disciplina dei controlli e consentendo l’iscrizione nel registro delle imprese degli atti di nomina e cessazione degli organi di controllo secondo procedure omogenee per le diverse forme societarie. Sotto il profilo operativo, l’organo di controllo nominato ai sensi dell’art. 2477 c.c. svolge funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086, secondo comma, c.c. Il revisore, alternativo o aggiuntivo, esercita la revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 non hanno modificato la sostanza della disposizione, che resta architrave del sistema di prevenzione della crisi nelle PMI italiane.
Domande frequenti
Quali sono le soglie attuali per la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.?
L’obbligo scatta al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti: attivo 2 milioni di euro, ricavi 2 milioni di euro, 10 dipendenti medi. Basta superare anche un solo parametro.
Quando cessa l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l.?
L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei tre limiti. La cumulatività dei criteri di cessazione è simmetrica rispetto all’alternatività dei criteri di insorgenza.
Cosa accade se la S.r.l. non provvede a nominare l’organo di controllo obbligatorio?
Qualsiasi interessato o il conservatore del registro delle imprese può segnalare al tribunale, che provvede d'ufficio alla nomina ex art. 2477, quinto comma, c.c. Gli amministratori inerti possono incorrere in responsabilità.
Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. si applica alle S.r.l.?
Sì, anche se la S.r.l. è priva di organo di controllo. La novella supera la sent. Corte cost. 481/2005 e consente ai soci di denunziare al tribunale gravi irregolarità gestorie degli amministratori.