Art. 373 CCII – Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»; b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».
In sintesi
In sintesi
Funzione di raccordo tra disciplina penale e concorsuale
L’art. 373 CCII costituisce una delle norme cardine per il coordinamento tra il sistema delle misure ablative penali (sequestro preventivo e confisca) e la nuova disciplina della liquidazione giudiziale introdotta dal Codice della crisi. La materia del rapporto tra sequestro/confisca e procedure concorsuali è stata storicamente terreno di contrasto interpretativo, atteso che la coesistenza di vincoli penali sui beni e di un’esecuzione concorsuale collettiva pone delicati problemi di prevalenza del titolo, di tutela dei terzi creditori e di gestione dei beni in vinculis. L’art. 373 aggiorna il rinvio operato dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p. al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), che funge da disciplina di riferimento per l’amministrazione dei beni sequestrati e per la tutela dei terzi.
Riscrittura del comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. richiama il Libro I, Titolo III, del Codice antimafia, che disciplina la nomina e revoca dell’amministratore giudiziario, i suoi compiti, gli obblighi e la gestione dei beni sequestrati. La scelta del legislatore è coerente con l’esigenza di applicare uno statuto unitario e specializzato all’amministrazione dei beni in vinculis, indipendentemente dal titolo del sequestro (preventivo penale, di prevenzione antimafia, etc.). La norma precisa che, quando il sequestro è disposto ai sensi dell’art. 321, c. 2, c.p.p., sequestro funzionale alla confisca, e si pone un problema di tutela dei terzi nei rapporti con la liquidazione giudiziale, si applicano le norme del Titolo IV del Libro I del Codice antimafia (artt. 52-65 D.Lgs. 159/2011), che disciplinano il regime della verifica dei crediti e dei diritti dei terzi sui beni sequestrati.
Estensione al sequestro e confisca ex art. 240-bis c.p.
Il riformulato comma 1-quater estende il Titolo IV del Libro I del Codice antimafia anche ai casi di sequestro e confisca «in casi particolari» ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies D.L. 306/1992), nonché ai sequestri e confische adottati nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis, c.p.p. (criminalità organizzata). Si tratta di un’estensione di portata sistematica significativa, che assoggetta a regime unitario tutte le misure ablative caratterizzate da finalità di neutralizzazione dei profitti illeciti. L’ANBSC (Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) coadiuva l’autorità giudiziaria nella custodia e amministrazione dei beni fino al provvedimento di confisca della corte di appello e successivamente amministra direttamente i beni. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno, in applicazione dei principi di tutela della vittima desumibili dall’art. 538 c.p.p. e dalla normativa europea.
Coordinamento con la liquidazione giudiziale
Il rinvio al Titolo IV del Libro I del Codice antimafia è essenziale per disciplinare l’eventuale concorso tra procedura penale e liquidazione giudiziale. Si ipotizzi il caso di Sempronio, imprenditore sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca su parte dei beni aziendali e poi assoggettato a liquidazione giudiziale: il curatore deve coordinarsi con l’amministratore giudiziario, e la verifica dei crediti dei terzi sui beni in sequestro segue le scansioni procedimentali del Codice antimafia (con presentazione delle istanze al giudice delegato della procedura di prevenzione/penale, accertamento delle ragioni di credito e graduazione). L’orientamento prevalente in giurisprudenza, anche di legittimità, valorizza il principio della specialità della disciplina del Codice antimafia per i beni in vinculis, mentre la massa attiva «libera» segue le ordinarie regole del CCII. Il commercialista incaricato come curatore o ausiliario deve quindi mappare con cura i beni assoggettati a vincolo penale, distinguendoli da quelli liberamente disponibili nella massa.
Profili pratici e tutela dei terzi
Sotto il profilo operativo, l’art. 373 CCII impone agli operatori del diritto fallimentare e penale una stretta collaborazione. Il curatore della liquidazione giudiziale, nel ricostruire l’attivo, deve verificare la presenza di sequestri preventivi e di provvedimenti di confisca, anche di prevenzione, e attivare i meccanismi di tutela dei creditori previsti dagli artt. 52-65 D.Lgs. 159/2011, tra cui l’ammissione del credito al passivo della procedura di prevenzione, la verifica della buona fede e dell’estraneità del terzo al reato. L’ANBSC, dal canto suo, gestisce i beni confiscati con criteri di destinazione pubblica o sociale. Il comma 1-quater fa salvi i diritti della persona offesa, che può pertanto far valere le proprie pretese restitutorie e risarcitorie sia in sede penale sia in sede concorsuale, secondo le coordinate sistemiche definite dal Codice antimafia e dal CCII.
Domande frequenti
Cosa disciplina l’art. 104-bis disp. att. c.p.p. dopo le modifiche dell’art. 373 CCII?
Disciplina il regime dell’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro penale, rinviando al Libro I, Titoli III e IV, del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) per nomina e gestione dell’amministratore e per la tutela dei terzi.
Quale ruolo ha l’ANBSC nei sequestri e confische penali?
L’Agenzia coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati fino alla confisca della corte di appello, e successivamente amministra direttamente i beni secondo il D.Lgs. 159/2011, anche destinandoli a finalità pubbliche o sociali.
Come si coordinano sequestro penale e liquidazione giudiziale?
Per i beni sottoposti a sequestro funzionale alla confisca trovano applicazione le regole del Titolo IV del Libro I del Codice antimafia (artt. 52-65), che disciplinano la verifica dei crediti dei terzi e il rapporto con la procedura concorsuale.
I diritti della persona offesa sono tutelati nei procedimenti di sequestro e confisca?
Sì: il comma 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. fa espressamente salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche in caso di confisca dei beni.