← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 356 CCII – Elenco dei soggetti incaricati dall’autorita’ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell’ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza, o che possono essere incaricati dall’impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.

2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell’articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di quaranta ore. Per l’iscrizione è altresì necessaria un’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un’università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell’aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonchè del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

3. Costituisce requisito per l’iscrizione all’elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

In sintesi

In sintesi

  • Istituisce presso il Ministero della giustizia l’elenco nazionale dei soggetti incaricabili come curatore, commissario giudiziale, liquidatore o professionista indipendente.
  • Possono iscriversi avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, studi associati e società tra professionisti.
  • L’iscrizione richiede formazione iniziale (40 ore per gli ordini professionali) e aggiornamento biennale (18 ore).
  • È necessaria adeguata esperienza maturata nell’ultimo quinquennio come attestatore, curatore, commissario o liquidatore.
  • Sono richiesti stringenti requisiti di onorabilità: assenza di misure di prevenzione, condanne penali rilevanti e sanzioni disciplinari gravi.
  • Il Ministero esercita la vigilanza, fatte salve le competenze degli ordini di appartenenza.
  • Per società e studi associati, requisiti riferiti al legale rappresentante o a tutti i componenti.
Istituzione e ratio dell’elenco nazionale

L’art. 356 CCII istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco nazionale dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni gestorie e di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, nonché ad assumere il ruolo di professionista indipendente su designazione dell’impresa. L’innovazione è significativa rispetto al regime previgente della legge fallimentare, che si limitava a fissare requisiti generici per la nomina del curatore (art. 28 l.f.), affidandone la verifica al singolo tribunale. La centralizzazione dell’elenco risponde a una duplice esigenza: garantire standard qualitativi omogenei sull’intero territorio nazionale e introdurre uno strumento di vigilanza ministeriale strutturato, parallelo (non sostitutivo) alla vigilanza degli ordini professionali. L’elenco assume così la funzione di vero e proprio albo speciale, accessibile mediante autocertificazione e soggetto a verifica.

Soggetti iscrivibili e requisiti formativi

Possono iscriversi non solo i professionisti persona fisica appartenenti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, ma anche le strutture aggregate quali studi professionali associati e società tra professionisti (STP). Per queste ultime, è richiesta l’individuazione, all’atto dell’accettazione dell’incarico, della persona fisica responsabile della procedura, in coerenza con il principio di personalità della funzione. I requisiti formativi sono articolati: per i professionisti iscritti agli ordini sopra indicati la formazione iniziale è ridotta a quaranta ore (rispetto allo standard generale del D.M. 202/2014) e l’aggiornamento biennale a diciotto ore. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida per i programmi formativi, in un’ottica di standardizzazione qualitativa.

Esperienza professionale richiesta

Oltre alla formazione, il comma 2 richiede un’autocertificazione attestante «adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio» nello svolgimento di attività professionale come attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, anche in collaborazione con professionisti già iscritti. Il requisito quinquennale è di particolare rilievo: secondo l’orientamento prevalente, esso non impone un’esperienza continuativa per cinque anni, ma richiede che almeno una porzione significativa di attività professionale qualificata sia stata svolta nel quinquennio anteriore alla domanda. La formula della «collaborazione» consente l’accesso anche ai professionisti più giovani che abbiano operato nello studio di un curatore o commissario senior, valorizzando il modello dell’apprendistato professionale.

Requisiti di onorabilità

Il comma 3 detta una disciplina rigorosa dei requisiti di onorabilità, articolata su quattro blocchi: a) assenza delle cause di ineleggibilità o decadenza dell’art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici); b) assenza di misure di prevenzione ex D.Lgs. 159/2011; c) assenza di condanne penali rilevanti, distinte in quattro categorie (reati bancari/finanziari/assicurativi; reati societari del titolo XI libro V c.c. e reati del CCII; delitti contro PA, fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica e tributari, con pena non inferiore a un anno; qualunque delitto non colposo con pena superiore a due anni); d) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della minima negli ultimi cinque anni. Per le società e gli studi associati, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da tutti i componenti, secondo la lettura prevalente in dottrina.

Vigilanza ministeriale e coordinamento con gli ordini

Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti, ma «nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza». Si delinea così un sistema di vigilanza concorrente: l’ordine professionale conserva la propria potestà disciplinare in relazione alla deontologia generale, mentre il Ministero interviene sulle violazioni specifiche connesse all’esercizio delle funzioni concorsuali. Sotto il profilo applicativo, ciò comporta che la stessa condotta possa rilevare in entrambi i piani: ad esempio, Tizio, curatore commercialista che ometta gravemente i propri obblighi, può subire procedimento disciplinare dall’Ordine dei dottori commercialisti e, parallelamente, sanzioni di sospensione o cancellazione dall’elenco da parte del Ministero. Il coordinamento operativo tra i due livelli è demandato al regolamento attuativo di cui all’art. 357 CCII.

Domande frequenti

Chi può iscriversi all’elenco nazionale dei curatori, commissari e liquidatori previsto dall’art. 356 CCII?

Possono iscriversi avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, nonché studi professionali associati e società tra professionisti, purché in possesso dei requisiti di formazione, esperienza e onorabilità.

Quali sono gli obblighi formativi per l’iscrizione e il mantenimento nell’elenco?

Per i professionisti iscritti agli ordini è richiesta una formazione iniziale di 40 ore e un aggiornamento biennale di 18 ore, presso ordini, università o enti collegati, secondo linee guida della Scuola superiore della magistratura.

Quali condanne penali precludono l’iscrizione all’elenco dei gestori della crisi?

Precludono l’iscrizione le condanne per reati bancari/finanziari, per delitti societari o concorsuali, per delitti contro PA, fede pubblica e patrimonio con pena di almeno un anno, e per qualsiasi delitto non colposo oltre due anni.

Le società tra professionisti possono iscriversi all’elenco e come si individua il responsabile della procedura?

Sì, le STP e gli studi associati possono iscriversi. All’atto dell’accettazione dell’incarico devono designare la persona fisica responsabile della procedura, in possesso dei requisiti dell’art. 358 comma 1 lett. b).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.