Art. 344 CCII – Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
3. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell’attestazione di cui all’articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell’organismo di composizione della cri- si che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
In sintesi
In sintesi
Quadro normativo e ratio
L’art. 344 CCII costituisce il presidio penale delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Titolo IV del Codice (artt. 65 ss. CCII per le procedure familiari e da consumatore, artt. 268 ss. CCII per la liquidazione controllata) e dal Capo IX del Titolo V. La norma, collocata nel TITOLO IX, CAPO IV, riproduce e amplia le fattispecie già previste dagli artt. 16 e 19 della legge 3/2012 sul sovraindebitamento, estendendole ai nuovi istituti (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente). Il bene giuridico tutelato è la regolarità delle procedure deflattive del sovraindebitamento e l’affidamento del tribunale, dell’OCC e dei creditori sulla veridicità delle informazioni fornite dal debitore.
Le condotte del debitore (comma 1)
Il comma 1 elenca cinque condotte alternative del debitore sovraindebitato. La lett. a) sanziona l’aumento o la diminuzione fittizia del passivo, la sottrazione o dissimulazione dell’attivo o la simulazione di attività inesistenti, finalizzati ad accedere alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore). La lett. b) punisce la produzione di documentazione contraffatta o alterata e la sottrazione, occultamento o distruzione della documentazione debitoria o contabile, anche con riferimento alla liquidazione controllata. La lett. c) sanziona i pagamenti effettuati in violazione del piano omologato. La lett. d) colpisce l’aggravamento doloso della posizione debitoria dopo il deposito della proposta. La lett. e) punisce l’inadempimento intenzionale del piano omologato. Tizio, consumatore sovraindebitato, che produca all’OCC fatture artefatte per gonfiare il passivo e ottenere un trattamento più favorevole, integra l’ipotesi della lett. a).
Sanzione del debitore incapiente (comma 2)
Il comma 2 estende le pene del comma 1 al debitore incapiente che, nell’ambito della procedura di esdebitazione ex art. 283 CCII, produca documentazione contraffatta o alterata o sottragga, occulti o distrugga la documentazione debitoria o contabile. La norma punisce altresi' l’omessa o falsa dichiarazione prevista dal comma 7 dell’art. 283 CCII, ossia la dichiarazione annuale per quattro anni dei sopravvenuti utili rilevanti che potrebbero giustificare la revoca del beneficio. La disposizione protegge la fiducia nella «discharge» del debitore meritevole, evitando che il beneficio dell’esdebitazione possa essere ottenuto fraudolentemente o mantenuto nonostante un sopravvenuto miglioramento della situazione patrimoniale del debitore.
Responsabilità dell’OCC (commi 3 e 4)
Il comma 3 sanziona il componente dell’organismo di composizione della crisi che renda false attestazioni nelle relazioni di cui agli artt. 68, 76, 269 e 283 CCII relativamente alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di concordato minore o di ristrutturazione, nell’attestazione ex art. 268 CCII (liquidazione controllata) o nella domanda di esdebitazione del debitore incapiente. La pena è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro: trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello del debitore, in ragione della funzione di garanzia svolta dall’OCC. Il comma 4, con un richiamo letterale alle pene del comma 2 (probabile imprecisione di coordinamento, oggetto di dibattito interpretativo, secondo l’orientamento prevalente da intendersi al comma 3), punisce il componente dell’OCC che cagioni danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. Caio, gestore della crisi nominato dall’OCC, che ometta di rilevare nella relazione la presenza di atti dispositivi sospetti, risponde del comma 3.
Profili pratici e coordinamento
La fattispecie si coordina con la disciplina della meritevolezza ex artt. 69, 77 e 283 CCII: la condotta penale rilevante esclude tipicamente la meritevolezza e legittima la revoca dell’omologazione (art. 72 CCII) o dell’esdebitazione (art. 283, comma 8 CCII). Sempronio, debitore che dopo l’omologazione del piano effettui pagamenti preferenziali a un fornitore amico in violazione del piano stesso, espone a un duplice profilo di responsabilità: penale ex art. 344, comma 1 lett. c) CCII e civile per la revoca della procedura. In sede consulenziale, il professionista che assiste il debitore deve curare con scrupolo l’istruttoria documentale a monte, l’aggiornamento del prospetto debitorio e la tracciabilità dei pagamenti durante la procedura. L’OCC, dal canto suo, deve adottare protocolli di verifica documentale rigorosi e archiviare le carte di lavoro per dimostrare in ogni momento il proprio operato, anche al fine di contrastare contestazioni penali ex commi 3 e 4.
Domande frequenti
Quali condotte del debitore sovraindebitato sanziona l’art. 344 CCII?
L’alterazione del passivo o dell’attivo, la documentazione contraffatta, i pagamenti in violazione del piano omologato, l’aggravamento doloso della posizione debitoria e l’inadempimento intenzionale del piano di ristrutturazione o concordato minore.
Quali pene rischia il componente dell’OCC che renda false attestazioni nelle procedure di sovraindebitamento?
Reclusione da uno a tre anni e multa da 1.000 a 50.000 euro ex art. 344, comma 3 CCII, in caso di false attestazioni nelle relazioni ex artt. 68, 76, 269 e 283 CCII.
Anche il debitore incapiente può essere sanzionato penalmente per condotte fraudolente?
Si: il comma 2 dell’art. 344 CCII punisce il debitore incapiente che produca documentazione falsa nella domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII o ometta la dichiarazione annuale dei sopravvenuti utili.
Cosa accade se il debitore non rispetta il piano omologato di ristrutturazione o concordato minore?
Se l’inadempimento è intenzionale rileva penalmente ex art. 344, comma 1 lett. e) CCII (reclusione fino a due anni). Sul piano civile, espone alla revoca dell’omologazione e alla riapertura delle azioni esecutive dei creditori.