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Art. 337 CCII – Coadiutori del curatore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione della liquidazione giudiziale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Funzione di estensione soggettiva e ratio della norma
L’art. 337 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) rappresenta una norma di rinvio, che riproduce sostanzialmente l’art. 232 della previgente legge fallimentare. La sua funzione è di estendere ai coadiutori del curatore le fattispecie penali previste dagli artt. 333 (interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale), 334 (omissione di atti d'ufficio) e 335 (accettazione di retribuzione non dovuta). La ratio della disposizione si fonda sul principio di parità di trattamento penale rispetto a soggetti che, pur non essendo formalmente curatori, esercitano in concreto poteri analoghi nell’ambito della procedura, partecipando alle scelte gestionali e all’amministrazione dell’attivo. La norma evita che la delega di funzioni a collaboratori possa tradursi in un vuoto di tutela penale rispetto alle medesime condotte sanzionate per il curatore.
Nozione di coadiutore nel sistema della liquidazione giudiziale
I coadiutori del curatore sono disciplinati dall’art. 129, comma 2, CCII, che consente al curatore - previa autorizzazione del comitato dei creditori e del giudice delegato - di farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, comprese le società tra professionisti, per il compimento di operazioni che richiedano specifiche competenze. Si tratta di figure eterogenee, comprendenti commercialisti, avvocati, ingegneri, periti estimatori, agenti immobiliari e consulenti del lavoro. La loro nomina deve essere formalizzata con provvedimento del giudice delegato e l’incarico deve essere chiaramente delimitato nell’oggetto. La giurisprudenza, secondo l’orientamento prevalente, ha escluso dall’ambito applicativo dell’art. 232 l.f. (oggi art. 337 CCII) i meri ausiliari di studio o i dipendenti del curatore privi di un autonomo incarico procedurale, qualifica che dovrebbe essere mantenuta anche sotto il vigore del nuovo Codice.
Ambito oggettivo del rinvio: le tre fattispecie estese
L’estensione operata dall’art. 337 CCII riguarda tre fattispecie distinte. La prima è l’art. 333 CCII, che punisce con la reclusione da due a sei anni il curatore che prenda interesse privato negli atti della liquidazione: applicato al coadiutore, copre i casi in cui il professionista incaricato si interessi - direttamente o per interposta persona - in operazioni di vendita o di acquisto di beni della procedura. La seconda è l’art. 334 CCII, che sanziona il rifiuto o l’omissione di atti d'ufficio. La terza è l’art. 335 CCII, sull’accettazione di retribuzioni non dovute. In tutte e tre le ipotesi, le pene e gli elementi costitutivi del reato sono quelli previsti dalla fattispecie richiamata, senza autonoma cornice edittale per il coadiutore. L’estensione opera limitatamente alle attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto, con esclusione di quelle estranee alla procedura.
Profili pratici, ambiti di rischio e cautele
Si consideri il caso di Tizio, commercialista nominato coadiutore per la stima di un immobile della liquidazione giudiziale di Gamma S.r.l.: se Tizio acquista il bene per interposta persona, integra la fattispecie dell’art. 333 CCII per effetto del rinvio dell’art. 337 CCII. Analogamente, Caia, avvocato coadiutore per il recupero crediti, che riceva dal debitore Sempronio una somma in denaro per non agire esecutivamente, risponde di accettazione di retribuzione non dovuta ex artt. 335 e 337 CCII. È buona prassi che il provvedimento di nomina del coadiutore richiami espressamente i doveri di imparzialità e di rendicontazione, evidenziando l’applicabilità delle norme penali. Il professionista incaricato dovrebbe inoltre rendere dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse, aggiornata periodicamente, e tenere traccia documentale delle scelte operative. La condivisione preventiva con il curatore di ogni determinazione rilevante consente di prevenire contestazioni, anche di natura disciplinare, che possono affiancarsi a quelle penali.
Domande frequenti
Chi sono i coadiutori del curatore ai sensi dell’art. 337 CCII?
Sono i tecnici o professionisti nominati ai sensi dell’art. 129, comma 2, CCII, previa autorizzazione del comitato dei creditori e del giudice delegato, per coadiuvare il curatore in operazioni che richiedono specifiche competenze.
Quali reati si applicano ai coadiutori per effetto dell’art. 337 CCII?
Si applicano gli artt. 333 (interesse privato negli atti della liquidazione), 334 (omissione di atti d'ufficio) e 335 CCII (accettazione di retribuzione non dovuta), con le medesime pene previste per il curatore.
I dipendenti dello studio del curatore sono coadiutori ai fini dell’art. 337?
Secondo l’orientamento prevalente, i meri dipendenti o ausiliari interni allo studio del curatore non rientrano nella nozione di coadiutore, che presuppone una nomina formale del giudice delegato con incarico procedurale autonomo.
L’estensione penale opera per qualsiasi attività del coadiutore?
No, l’estensione opera limitatamente alle attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto nella procedura. Le condotte estranee alla liquidazione giudiziale non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 337 CCII.