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Art. 336 CCII – Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Collocazione sistematica e ratio della norma
L’art. 336 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ricalca l’art. 231 della legge fallimentare e sanziona la violazione dei doveri di custodia e restituzione gravanti sul curatore. La disposizione si inserisce nel quadro delle norme penali poste a presidio del corretto svolgimento della liquidazione giudiziale, con una funzione complementare rispetto agli artt. 333, 334 e 335 CCII. Il bene giuridico tutelato è duplice: da un lato l’effettività dei provvedimenti del giudice delegato, dall’altro l’integrità della massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali. La peculiarità della fattispecie risiede nella previsione di una doppia ipotesi - dolosa e colposa - circostanza non frequente nel sistema penale dei reati concorsuali, che riflette la rilevanza dei doveri di diligenza imposti al curatore quale ausiliario del giudice.
Soggetto attivo, presupposti e oggetto materiale
Il reato è proprio del curatore nominato nella liquidazione giudiziale; per effetto del rinvio operato dall’art. 337 CCII, la fattispecie si applica anche ai coadiutori. Presupposto necessario è l’esistenza di un ordine del giudice (delegato o, nei casi previsti, del tribunale) di consegna o deposito; tale ordine deve avere contenuto specifico e determinato, riguardare somme o «altra cosa» della liquidazione e fondarsi sui poteri direttivi previsti dagli artt. 123 e 129 CCII. Oggetto materiale sono i beni che il curatore detiene «a causa del suo ufficio», con esclusione dei beni che egli abbia ricevuto a titolo personale o nell’esercizio di altre funzioni. La detenzione qualificata si determina al momento dell’apprensione dei beni nell’attivo o del loro rinvenimento ai sensi dell’art. 193 CCII.
Elemento soggettivo: dolo e colpa a confronto
Il comma 1 punisce la condotta dolosa, che richiede la consapevolezza dell’ordine del giudice e la volontà di non ottemperarvi. Non è necessario uno specifico fine di profitto o di danno, essendo sufficiente il dolo generico di inadempimento. Il comma 2 introduce la fattispecie colposa, che ricorre quando l’inottemperanza dipenda da negligenza, imprudenza o imperizia: si pensi al curatore che dimentichi di eseguire un ordine di deposito presso la cancelleria o che, per disorganizzazione contabile, non sia in grado di rinvenire la somma da consegnare. La giurisprudenza, secondo l’orientamento prevalente formatosi sull’omologo art. 231 l.f., richiede una colpa di particolare intensità, che superi la soglia della mera leggerezza, valutando in concreto il livello di diligenza esigibile dal professionista incaricato.
Trattamento sanzionatorio e prescrizione
Per l’ipotesi dolosa il legislatore prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a 1.032 euro, congiuntamente applicate. Per quella colposa, in alternativa, la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 309 euro. La cornice edittale, pur contenuta, ammette nei casi dolosi l’applicazione di pene accessorie ex art. 32-bis c.p. quando ne ricorrano i presupposti. La prescrizione segue le regole ordinarie dell’art. 157 c.p.: sei anni per il dolo e quattro anni per la colpa, con possibile estensione fino al quarto. Il momento consumativo coincide con la scadenza del termine fissato dal giudice per la consegna o il deposito; in caso di ordine senza termine espresso, l’orientamento prevalente individua la consumazione nel momento in cui l’inadempimento diviene irreversibile o palese.
Profili applicativi e cautele operative
Si consideri il caso di Tizio, curatore di Beta S.p.A., al quale il giudice delegato ordini di depositare entro trenta giorni le somme rivenienti dalla vendita di un immobile: il mancato versamento entro il termine, in assenza di causa giustificativa, integra l’ipotesi dolosa se Tizio agisce con consapevolezza, quella colposa se imputabile a disorganizzazione del proprio studio. Diverso il caso di Caio, coadiutore che, per errore materiale, accrediti somme della procedura su un conto personale anziché sul conto vincolato ex art. 217 CCII: ricorre l’ipotesi colposa, con possibile attenuazione in sede di commisurazione della pena. Sul piano operativo, è prassi consigliata la tenuta di un registro analitico degli ordini ricevuti, con scadenzario e prova documentale dell’esecuzione, anche al fine di prevenire eventuali addebiti di responsabilità. La riconsegna spontanea, anche se tardiva, può costituire elemento valutabile ai sensi dell’art. 62 n. 6 c.p. ai fini dell’attenuante del risarcimento del danno.
Domande frequenti
Quale differenza c'è fra ipotesi dolosa e colposa nell’art. 336 CCII?
Il dolo richiede la consapevolezza dell’ordine e la volontà di non eseguirlo, punito con reclusione fino a due anni e multa fino a 1.032 euro. La colpa ricorre per negligenza o imperizia ed è punita con reclusione fino a sei mesi o multa fino a 309 euro.
Cosa si intende per cose detenute «a causa del suo ufficio»?
Sono i beni e le somme che il curatore detiene in virtù della sua nomina, acquisiti tramite l’inventario ex art. 193 CCII o rinvenuti nel corso della procedura. Restano esclusi i beni ricevuti a titolo personale o per ragioni estranee all’ufficio.
L’ordine del giudice deve avere una forma specifica?
L’ordine deve essere specifico, determinato nell’oggetto e nel termine, e fondato sui poteri direttivi degli artt. 123 e 129 CCII. Un’indicazione generica non integra il presupposto del reato secondo l’orientamento prevalente.
Quando si consuma il reato di omessa consegna ex art. 336 CCII?
La consumazione coincide con la scadenza del termine fissato dal giudice per la consegna o il deposito. In assenza di termine espresso, si individua nel momento in cui l’inadempimento diviene irreversibile o palese alla procedura.