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Art. 309 CCII – Domande dei creditori e dei terzi
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I creditori e le altre persone indicate nell’articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l’indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 308, comma 4.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Funzione integrativa e tutela dei creditori non avvisati
L’art. 309 CCII completa il sistema delle comunicazioni iniziali della liquidazione coatta amministrativa, prevedendo un canale di partecipazione per i creditori e i terzi che non abbiano ricevuto la comunicazione del commissario ex art. 308 CCII. La norma riproduce, con aggiornamenti, l’art. 208 della legge fall. e risponde a un’esigenza di tutela sostanziale: nessun creditore deve essere escluso dalla procedura per il solo fatto di non risultare dalle scritture contabili dell’impresa. La comunicazione del commissario, infatti, si fonda sui dati documentali a sua disposizione, ma il quadro reale dei rapporti obbligatori dell’ente in liquidazione può essere più ampio, comprendendo crediti omessi, sopravvenuti o contestati dall’impresa stessa. Si pensi a Tizio, fornitore di servizi consulenziali la cui fattura non sia stata registrata in contabilità, ovvero a Caio, vittima di un illecito extracontrattuale di cui l’impresa sia debitrice senza che ciò emerga dalle scritture: l’art. 309 consente loro di partecipare al passivo presentando direttamente la propria istanza.
Termine di sessanta giorni e dies a quo
Il termine per la presentazione della domanda è di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dall’art. 297 CCII (estratto del provvedimento di l.c.a. e relativi adempimenti pubblicitari). Il dies a quo coincide pertanto con un atto di pubblicità legale che produce conoscenza presunta erga omnes. Secondo l’orientamento prevalente il termine ha natura decadenziale: la sua inosservanza non preclude in modo assoluto la partecipazione del creditore, ma comporta l’applicazione della disciplina delle domande tardive di cui all’art. 314 CCII, con i conseguenti limiti in punto di partecipazione ai riparti già eseguiti. Sotto questo profilo l’art. 309 funge da disposizione acceleratoria, incentivando il creditore alla tempestiva presentazione della domanda per non subire pregiudizi nella distribuzione dell’attivo.
Forma della domanda e contenuto minimo
La domanda deve essere presentata «mediante raccomandata»: la forma scritta tutela la prova dell’invio e della tempestività, valutabile in base alla data di spedizione secondo l’orientamento prevalente. La norma non disciplina espressamente il contenuto minimo della domanda, che tuttavia, per analogia con la disciplina dell’accertamento del passivo (art. 201 CCII per la liquidazione giudiziale, richiamato in quanto compatibile), deve quantomeno indicare: dati identificativi del creditore o terzo; somma capitale e accessori richiesti, con specificazione di eventuali cause di prelazione; titolo giuridico del credito o del diritto sul bene; documenti probatori allegati. Per i terzi che chiedono la restituzione del bene, occorrerà identificare con precisione il cespite e produrre il titolo che fonda la pretesa restitutoria. La completezza della domanda è essenziale per consentire al commissario una compiuta valutazione preliminare e ridurre il contenzioso nella successiva fase di formazione dell’elenco dei crediti.
Comunicazione della PEC e regime delle comunicazioni successive
Nella domanda il creditore deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in coerenza con il principio di digitalizzazione delle comunicazioni. Il rinvio espresso all’art. 308, comma 4, CCII attiva il regime ordinario delle successive comunicazioni: in caso di mancata indicazione della PEC, di mancata comunicazione delle variazioni o di consegna impossibile per causa imputabile al destinatario, le comunicazioni si eseguono mediante deposito in cancelleria, con onere del creditore di consultare il fascicolo informatico. La disciplina, conforme al sistema generale del CCII, contempera l’esigenza di garantire il diritto di difesa con quella di non paralizzare la procedura per inerzia o negligenza del singolo creditore.
Coordinamento con la formazione del passivo e profili pratici
L’art. 309 si coordina sistematicamente con gli artt. 311, 312 e 314 CCII, che disciplinano la formazione dell’elenco dei crediti, le contestazioni e le domande tardive. Le domande presentate ex art. 309 confluiscono nell’istruttoria del commissario unitamente alle posizioni risultanti dalle scritture e a quelle integrate dalle osservazioni dei creditori avvisati ex art. 308. Sotto il profilo operativo, il commissario è tenuto a istituire un protocollo di ricezione e classificazione delle istanze, distinguendo tempestivamente domande di credito e domande di restituzione, e a curare l’aggiornamento dell’elenco dei creditori in vista del deposito presso il registro delle imprese. La violazione degli obblighi informativi e gestori, secondo l’orientamento prevalente, può rilevare anche ai fini della responsabilità del commissario ex art. 313 CCII richiamato in quanto compatibile. La norma assicura così la completezza del passivo e l’effettività della partecipazione di tutti i creditori, inclusi quelli pretermessi nelle scritture dell’impresa.
Domande frequenti
Cosa può fare il creditore non avvisato dal commissario liquidatore della l.c.a.?
Può chiedere il riconoscimento del proprio credito mediante raccomandata al commissario, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, comunicando contestualmente il proprio indirizzo PEC.
Da quando decorre il termine di 60 giorni per la domanda ex art. 309 CCII?
Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 297 CCII. Si tratta di un atto di pubblicità legale che produce conoscenza presunta erga omnes, segnando il dies a quo per la decadenza.
Cosa accade se il creditore presenta la domanda dopo i 60 giorni dell’art. 309 CCII?
Secondo l’orientamento prevalente la domanda non è preclusa in modo assoluto, ma soggiace al regime delle domande tardive ex art. 314 CCII, con limiti alla partecipazione ai riparti già eseguiti dal commissario liquidatore.
Anche i terzi proprietari di beni detenuti dall’impresa possono usare l’art. 309 CCII?
Sì. La norma richiama espressamente «le altre persone indicate nell’articolo 308», quindi anche chi vanta domande di rivendicazione, restituzione o separazione può presentare istanza al commissario nel termine di 60 giorni.