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Art. 301 CCII – Organi della liquidazione coatta amministrativa
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 358. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Architettura degli organi della liquidazione coatta
L’articolo 301 CCII delinea l’assetto organico della liquidazione coatta amministrativa, riproducendo con limitati adattamenti l’art. 198 della legge fallimentare. Il sistema è bipolare: da un lato il commissario liquidatore, organo gestorio nominato dall’autorità amministrativa; dall’altro il comitato di sorveglianza, organo di controllo composto da soggetti esperti nel settore di attività dell’impresa. La nomina avviene contestualmente al provvedimento che ordina la liquidazione o con atto successivo, secondo le esigenze concrete della procedura. Il rinvio agli articoli 356 e 358 CCII, introdotto dal Codice della crisi, allinea i requisiti del commissario liquidatore a quelli del curatore della liquidazione giudiziale, imponendo l’iscrizione nell’albo nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure concorsuali.
Requisiti soggettivi del commissario liquidatore
L’art. 356 CCII richiede l’iscrizione in apposito albo tenuto presso il Ministero della giustizia, con possesso di requisiti di onorabilità, professionalità (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri o studi associati) e formazione continua certificata. L’art. 358 CCII disciplina i casi di incompatibilità, di rilevanza penale e di rapporti familiari o professionali con il debitore o i creditori. L’autorità amministrativa, pur titolare del potere di nomina, deve attenersi a tali requisiti, salvo deroghe espresse previste da leggi speciali (ad esempio per le banche, ove Banca d'Italia attinge a un proprio elenco di esperti). Il commissario assume la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 302 CCII, con i correlati doveri di imparzialità e correttezza.
Composizione e funzioni del comitato di sorveglianza
Il comitato di sorveglianza è composto da tre o cinque membri, scelti tra persone «particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa», con preferenza per la provenienza dalla compagine creditoria. Si tratta di un organo collegiale che esercita poteri consultivi e autorizzativi analoghi a quelli del comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale, in virtù del rinvio operato dall’art. 304 CCII. Il comitato esprime pareri sugli atti di straordinaria amministrazione, sulla relazione periodica del commissario, sul piano di riparto e su ogni questione che il commissario sottoponga al suo esame. La scelta di membri esperti del settore (ad esempio, per la cooperativa Alfa operante nella distribuzione, soggetti con esperienza nella grande distribuzione organizzata) garantisce un controllo tecnicamente qualificato.
Pluralità di commissari e regola maggioritaria
Il secondo comma consente la nomina di tre commissari liquidatori «qualora l’importanza dell’impresa lo consigli». La valutazione è discrezionale dell’autorità amministrativa, ancorata a parametri oggettivi quali il volume d'affari, il numero di dipendenti, la complessità dell’attivo da liquidare, la presenza di articolazioni territoriali o di partecipazioni in altre società. Quando il collegio è plurale, le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti, mentre la rappresentanza esterna è esercitata congiuntamente da due commissari, con regola che impone la firma congiunta degli atti dispositivi e processuali. Si pensi al gruppo bancario Beta posto in l.c.a.: la presenza di tre commissari permette una ripartizione funzionale dei compiti (gestione del passivo, dismissione dell’attivo, contenzioso) salvaguardando comunque la collegialità decisionale.
Specialità delle cooperative e profili applicativi
Per le cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa, in considerazione della tradizionale presenza di organi di controllo interni (collegio sindacale, revisori) e del frequente coinvolgimento dell’autorità governativa di vigilanza sulle cooperative. La scelta è rimessa all’autorità procedente, che valuterà l’opportunità in funzione della complessità della procedura e della tutela dei soci-creditori. Sotto il profilo operativo, il commissario Tizio nominato per la cooperativa Sempronio dovrà comunque rendere conto periodicamente all’autorità vigilante anche in assenza del comitato di sorveglianza, mediante relazioni trimestrali e semestrali. Il sistema, complessivamente, mantiene un equilibrio tra centralità del commissario quale organo esecutivo e collegialità del controllo, in coerenza con la natura amministrativa della procedura.
Domande frequenti
Chi nomina il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa?
L’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento di liquidazione, contestualmente al provvedimento stesso o con atto successivo. Il commissario deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 356 e 358 CCII.
Quanti membri compongono il comitato di sorveglianza nella l.c.a.?
Il comitato è composto da tre o cinque membri, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività dell’impresa, possibilmente tra i creditori. Nelle cooperative la nomina è facoltativa.
Quando possono essere nominati tre commissari liquidatori?
Quando l’importanza dell’impresa lo consigli, in base a volume d'affari, dipendenti e complessità dell’attivo. Il collegio decide a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due commissari.
Quali requisiti deve possedere il commissario liquidatore?
Quelli previsti dagli articoli 356 e 358 CCII: iscrizione all’albo dei gestori della crisi, onorabilità, professionalità (avvocati, commercialisti) e assenza di cause di incompatibilità con il debitore o i creditori.