Art. 299 CCII – Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza.
2. L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all’articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.
3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall’articolo 130.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’articolo 299 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza disciplina gli effetti dell’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, sia preventivo (art. 297 CCII) sia successivo (art. 298 CCII), all’apertura della liquidazione coatta amministrativa. La norma riproduce, con adattamenti terminologici, il contenuto dell’art. 203 della legge fallimentare e svolge una funzione di raccordo cruciale: trasforma la pronuncia di accertamento, in sé meramente dichiarativa, in un atto produttivo di rilevantissimi effetti sostanziali e processuali, mutuati dalla disciplina della liquidazione giudiziale.
La disposizione testimonia la volontà del legislatore di non lasciare la LCA priva degli strumenti tipici delle procedure concorsuali di natura giudiziale, in particolare delle azioni di reintegrazione del patrimonio e degli effetti di tutela della par condicio creditorum. Senza l’art. 299 CCII, la LCA si configurerebbe come una procedura puramente liquidatoria, sprovvista degli istituti revocatori e dei meccanismi di estensione della responsabilità ai soci, con grave pregiudizio per la tutela del ceto creditorio.
Estensione degli effetti della liquidazione giudiziale
Il comma 1 stabilisce che, accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, sono applicabili le disposizioni del Titolo V, Capo I, Sezione IV CCII, dedicate agli effetti della liquidazione giudiziale. Il rinvio è ampio e comprende gli effetti per il debitore (artt. 142 ss. CCII: spossessamento, limiti alle attività, obblighi informativi), per i creditori (artt. 150 ss.: divieto di azioni esecutive individuali, sospensione degli interessi, par condicio), per i rapporti giuridici pendenti (artt. 172 ss.) e gli effetti degli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. 163 ss., con l’apparato delle azioni revocatorie ordinaria e fallimentare).
Particolarmente importante è il riferimento ai soci a responsabilità illimitata: l’accertamento dell’insolvenza si estende anche ai soci illimitatamente responsabili dell’impresa (es. soci di società in nome collettivo, accomandatari di s.a.s. o s.a.p.a.), con conseguente applicazione, anche nei loro confronti, degli effetti di cui agli artt. 256 ss. CCII (estensione dell’apertura della liquidazione giudiziale ai soci illimitatamente responsabili). La norma costituisce un importante strumento di rafforzamento della tutela patrimoniale dei creditori sociali.
Decorrenza degli effetti e sostituzione del riferimento temporale
Il comma 1 opera una significativa precisazione cronologica: gli effetti decorrono dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza. La disposizione introduce una sostituzione del parametro temporale di riferimento: dove le norme richiamate fanno riferimento al «deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale», nella LCA con accertamento giudiziale dell’insolvenza si considera invece il «deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza».
La precisazione ha importanti ricadute pratiche, specialmente in materia di azioni revocatorie e di calcolo del periodo sospetto. Si pensi all’art. 166 CCII, che individua il periodo sospetto in funzione del «deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale»: nella LCA, il dies a quo per il calcolo a ritroso è costituito dalla domanda di accertamento dell’insolvenza ex artt. 297 o 298 CCII. Per Tizio Cooperativa, posta in LCA con accertamento successivo dell’insolvenza richiesto dal commissario il 15 marzo 2026, gli atti compiuti nei sei mesi (per atti a titolo oneroso normali) o nell’anno (per atti a titolo gratuito) anteriori alla suddetta data possono essere oggetto di revoca.
Azioni revocatorie e ruolo del commissario liquidatore
Il comma 2 attribuisce espressamente al commissario liquidatore la legittimazione a esercitare le azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori. La previsione è coerente con la struttura della LCA, dove il commissario liquidatore svolge funzioni analoghe a quelle del curatore nella liquidazione giudiziale. La legittimazione è esclusiva: i singoli creditori non possono esercitare l’azione revocatoria fallimentare, salva la persistenza dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il cui esercizio resta tuttavia sospeso in pendenza dell’azione del commissario, in coerenza con i principi generali in materia (orientamento prevalente).
Il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria, fissato dall’art. 170 CCII (tre anni dall’apertura della procedura, e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’atto), decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento di accertamento dell’insolvenza. La precisazione è importante: nelle LCA, infatti, il commissario è nominato dall’autorità amministrativa con provvedimento successivo alla decisione di avvio della procedura, sicché far decorrere il termine dall’accertamento dell’insolvenza significherebbe, in alcuni casi, ridurre eccessivamente il tempo a disposizione per l’azione.
Relazione al pubblico ministero ex art. 130 CCII
Il comma 3 impone al commissario liquidatore di presentare al pubblico ministero la relazione prevista dall’articolo 130 CCII. Si tratta della relazione sui fatti suscettibili di rilevanza penale, in particolare sui reati di bancarotta (artt. 322 ss. CCII), che il curatore (e qui, mutatis mutandis, il commissario liquidatore) è tenuto a redigere e trasmettere al PM per le valutazioni di competenza. La previsione realizza un importante raccordo tra la procedura di LCA e la giurisdizione penale, garantendo che l’autorità giudiziaria penale sia informata di possibili condotte illecite emerse dall’esame della contabilità e degli atti dell’impresa.
Il commercialista nominato commissario liquidatore deve quindi predisporre con particolare cura la relazione ex art. 130 CCII, evidenziando in modo dettagliato le condotte sospette: distrazioni patrimoniali, falsificazioni contabili, pagamenti preferenziali, atti dissimulatori. La diligenza nella redazione della relazione costituisce parametro fondamentale per la valutazione professionale e può prevenire profili di responsabilità per omissione, in coerenza con il dovere di collaborazione con l’autorità giudiziaria che permea l’intera disciplina concorsuale.
Domande frequenti
Quali effetti produce l’accertamento giudiziale dell’insolvenza nella LCA?
Diventano applicabili le disposizioni del Titolo V, Capo I, Sezione IV CCII (effetti della liquidazione giudiziale) anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata, con decorrenza dal provvedimento di accertamento.
Da quando decorre il periodo sospetto per le azioni revocatorie nella LCA?
Si fa riferimento al deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza ex artt. 297 o 298 CCII, che sostituisce il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Chi può esercitare le azioni revocatorie nella LCA?
L’azione spetta esclusivamente al commissario liquidatore. I creditori non possono esercitare l’azione revocatoria fallimentare; resta possibile l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. con i limiti previsti.
Quale relazione deve presentare il commissario liquidatore al pubblico ministero?
La relazione prevista dall’art. 130 CCII, contenente l’esposizione dei fatti suscettibili di rilevanza penale (in particolare bancarotta) emersi dall’esame della contabilità e degli atti dell’impresa.