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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 286 CCII – Procedimento di concordato di gruppo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Il commissario giudiziale, con l’autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall’impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando ciascuna proposta è approvata dalla maggioranza prevista dall’articolo 109.

6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura. 6 bis. Per l’omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112.

7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ove occorre, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

8. Il concordato di gruppo omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la revoca, risoluzione o l’annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.

In sintesi

In sintesi

  • Disciplina il procedimento unitario del concordato di gruppo: tribunale competente è quello del COMI della società di direzione o, in mancanza, dell’impresa con maggiore esposizione.
  • Nomina di unico giudice delegato, commissario giudiziale e fondo spese, con riparto proporzionale alle masse attive.
  • Il commissario può richiedere a CONSOB e fiduciarie informazioni su collegamenti e titolari effettivi.
  • Voto contestuale e separato; il concordato è approvato se ciascuna proposta ha la maggioranza ex art. 109.
  • Le imprese del gruppo creditrici sono escluse dal voto; per l’omologazione servono i requisiti degli artt. 48 e 112.
  • Il concordato non si revoca, risolve o annulla per cause di singole imprese, salvo compromissione del piano.
La competenza territoriale e il principio del COMI di gruppo

L’art. 286 CCII disciplina il versante processuale del concordato di gruppo, affrontando in via prioritaria il problema della competenza territoriale, particolarmente complesso quando le imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali (COMI) in circoscrizioni giudiziarie diverse. Il legislatore individua un criterio di accentramento gerarchico: è competente il tribunale del COMI della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento. In via subordinata, ove tale soggetto manchi o non sia identificabile attraverso la pubblicità formale, la competenza si radica presso il tribunale del COMI dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Il criterio risponde a un’esigenza di razionalità sistematica: il foro che ha la cognizione del soggetto nevralgico del gruppo è il più idoneo a governare la complessità dell’intero procedimento. La giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di crisi di gruppo, peraltro, da tempo valorizza il principio del «foro della direzione», qui codificato.

Gli organi della procedura unitaria

Il comma 2 stabilisce il principio dell'unicità degli organi della procedura: un solo giudice delegato, un solo commissario giudiziale, un solo fondo per le spese di giustizia. La scelta è funzionale all’efficienza del coordinamento e all’omogeneità del trattamento delle imprese del gruppo, evitando duplicazioni di costi e divergenze valutative. Resta ferma, tuttavia, l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa, presidio del principio della separazione patrimoniale codificato dall’art. 2740 c.c. Il comma 3 precisa il criterio di riparto dei costi della procedura: imputazione proporzionale alle rispettive masse attive, formula che evita di gravare sproporzionatamente le imprese minori del gruppo. La proporzione si calcola, secondo l’orientamento prevalente, sulla base del valore netto degli attivi al momento dell’apertura della procedura, eventualmente rettificato in sede di programma di liquidazione.

I poteri investigativi del commissario giudiziale

Il comma 4 attribuisce al commissario giudiziale, previa autorizzazione del giudice delegato, ampi poteri investigativi finalizzati ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo. La norma codifica un principio fondamentale: la trasparenza degli assetti partecipativi è condizione di legalità del concordato di gruppo. Il commissario può rivolgersi alla CONSOB e a «qualsiasi altra pubblica autorità», nonché alle società fiduciarie per acquisire le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote. Il termine perentorio di quindici giorni per la risposta è coerente con l’esigenza di celerità del procedimento concordatario. La portata della disposizione è particolarmente significativa nei gruppi caratterizzati da catene societarie complesse o da intestazioni fiduciarie, ove l’identificazione del titolare effettivo è funzionale a verificare la sussistenza di crediti infragruppo da escludere dal voto ai sensi del comma 6.

Il meccanismo di voto: contestualità e separazione

Il comma 5 introduce il principio cardine del voto «contestuale e separato»: i creditori di ciascuna impresa votano contemporaneamente, ma su proposte distinte, ciascuna riferita all’impresa loro debitrice. La contestualità garantisce che ogni creditore decida sapendo di partecipare a un disegno complessivo; la separazione preserva il principio della distinta soggettività giuridica e della par condicio entro la massa di ciascuna impresa. Il concordato di gruppo è approvato solo quando «ciascuna proposta» raggiunge la maggioranza prevista dall’art. 109 CCII: si tratta di un meccanismo di approvazione cumulativa, in cui il dissenso anche di una sola impresa può compromettere l’intero piano. Il legislatore non ha introdotto, in questa sede, un meccanismo di cross-class cram-down a livello di gruppo, lasciando spazio al cram-down endo-societario di cui all’art. 112. Il comma 6 esclude dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti verso l’impresa ammessa: la previsione, di evidente ratio anti-elusiva, impedisce che il voto sia condizionato dagli interessi della capogruppo o di società consorelle, in coerenza con il principio di indipendenza del giudizio dei creditori.

Omologazione, esecuzione e patologie del concordato di gruppo

Il comma 6-bis impone, ai fini dell’omologazione, la sussistenza per ciascuna impresa dei requisiti previsti dagli artt. 48 e 112 CCII. Si tratta di una conferma della struttura «atomistica» del giudizio di omologazione: il tribunale verifica, impresa per impresa, la regolarità della procedura, la fattibilità del piano e, ove rilevante, l’integrazione dei presupposti del cram-down. Il comma 7 prevede la nomina di un comitato dei creditori per ciascuna impresa (a tutela della distinta posizione delle masse) e, ove occorra, di un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese (in coerenza con la logica di unitarietà esecutiva). Il comma 8 disciplina, infine, le patologie sopravvenute: il concordato omologato non può essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti si verificano «soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo», salvo che «ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre imprese». La formula riflette il principio di conservazione del concordato e la valorizzazione dell’unitarietà economica del gruppo: Tizio, creditore di una controllata, non può ottenere la risoluzione dell’intero piano per il solo inadempimento della propria debitrice, salvo dimostrare l’effetto domino sull’attuazione complessiva. Sempronio, commissario giudiziale, dovrà valutare con attenzione, nelle relazioni periodiche, se le difficoltà di una singola impresa siano tali da pregiudicare l’esecuzione del piano di Caio S.p.A. capogruppo e delle altre consorelle.

Domande frequenti

Qual è il tribunale competente quando le imprese del gruppo hanno il COMI in circoscrizioni diverse?

È competente il tribunale del COMI della società che esercita direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c. o, in mancanza, dell’impresa con maggiore esposizione debitoria secondo l’ultimo bilancio approvato.

Come si vota sul concordato di gruppo: in maniera unitaria o separata?

I creditori votano contestualmente ma in maniera separata sulla proposta della propria impresa debitrice; il concordato è approvato solo se ciascuna proposta raggiunge la maggioranza ex art. 109 CCII.

Le società del gruppo possono votare sui crediti vantati verso le altre imprese del gruppo in concordato?

No: il comma 6 esclude dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa, per evitare che il consenso sia condizionato da interessi infragruppo.

Il concordato di gruppo può essere risolto se solo una società del gruppo non rispetta il piano?

No, di regola: il comma 8 esclude la risoluzione per cause riferite a singole imprese, salvo che l’inadempimento comprometta significativamente l’attuazione del piano anche delle altre.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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