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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 284 Bis CCII – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le imprese di cui al comma 1 dell’articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.

2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.

3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall’articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.

4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l’autonomia delle masse attive e passive prevista dall’articolo 284.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 284-bis CCII consente alle imprese del gruppo ex art. 284 CCII di presentare unitariamente le proposte di trattamento dei crediti tributari e contributivi.
  • Sono interessate le proposte ex artt. 63 (transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione), 64-bis, comma 1-bis (PRO) e 88 CCII (transazione nel concordato).
  • In caso di diverso domicilio fiscale, la proposta si presenta agli uffici competenti per la capogruppo o, in subordine, per l’impresa con la maggiore esposizione debitoria.
  • Vanno allegati i documenti dell’art. 284, comma 4 CCII e fornite le informazioni dei commi 5 e 6.
  • Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive anche per i crediti tributari.
  • Norma introdotta dal D.Lgs. 83/2022 e modificata dal D.Lgs. 136/2024.
Inquadramento sistematico e genesi normativa

L’art. 284-bis CCII è stato introdotto dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (cd. secondo correttivo) e modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cd. terzo correttivo) per disciplinare in modo organico il trattamento unitario dei crediti tributari e contributivi nelle procedure di gruppo. La disposizione colma una lacuna del testo originario del CCII, che non aveva esplicitato il coordinamento tra la disciplina della crisi di gruppo (art. 284) e gli istituti della transazione fiscale e contributiva. La norma realizza un principio di razionalizzazione: se il gruppo accede unitariamente alle procedure di ristrutturazione, è logico che possa presentare anche unitariamente le proposte transattive ai creditori pubblici qualificati. Il rinvio è triplice: art. 63 CCII (transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione), art. 64-bis, comma 1-bis CCII (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione - PRO), art. 88 CCII (transazione fiscale nel concordato preventivo).

Presupposto applicativo: imprese ex art. 284, comma 1 CCII

Il comma 1 individua come destinatarie della disciplina «le imprese di cui al comma 1 dell’articolo 284». Si tratta quindi delle imprese in crisi o insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, con COMI in Italia, che hanno presentato domanda unitaria di concordato preventivo ex art. 284, comma 1 CCII. Resta esclusa l’applicazione diretta alla domanda unitaria di accordo di ristrutturazione (art. 284, comma 2), benché la prassi e la dottrina prevalente ritengano applicabile la disciplina anche in tale ipotesi per coerenza sistematica e per espressa menzione dell’art. 63 CCII. La presentazione unitaria delle proposte transattive consente di trattare in modo coordinato i crediti pubblici di tutte le imprese del gruppo, evitando la frammentazione che imporrebbe interlocuzioni separate con ciascun ufficio territorialmente competente per ogni società.

Competenza territoriale: la regola della capogruppo

Il comma 2 disciplina la spinosa questione della competenza territoriale degli uffici fiscali e previdenziali. La regola generale del trattamento dei crediti tributari individua l’ufficio competente in base al domicilio fiscale del debitore: nel gruppo, ciò comporterebbe la potenziale moltiplicazione delle interlocuzioni. La norma risolve il problema con un criterio gerarchico: la proposta unitaria si presenta agli uffici competenti per la società capogruppo, identificata in base alla pubblicità ex art. 2497-bis c.c. (società che esercita direzione e coordinamento). In subordine, qualora non sia individuabile la capogruppo, la competenza si radica presso gli uffici dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria verso ciascun ufficio considerato distintamente. Esempio: il gruppo Tizio comprende Alfa s.p.a. (capogruppo con sede a Milano), Beta s.r.l. (Roma) e Gamma s.r.l. (Napoli): la proposta transattiva fiscale si presenta all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Milano, anche se Beta e Gamma hanno domicilio fiscale altrove. Tale soluzione garantisce un’interlocuzione unica e accelerata.

Documentazione integrativa: rinvio all’art. 284 CCII

Il comma 3 impone l’allegazione della documentazione ulteriore prevista dall’art. 284, comma 4 CCII: informazioni analitiche sulla struttura del gruppo, vincoli partecipativi e contrattuali, registro delle imprese in cui è effettuata la pubblicità ex art. 2497-bis c.c., bilancio consolidato. Devono inoltre essere fornite le informazioni dei commi 5 e 6 dell’art. 284, ossia il contenuto rafforzato dell’attestazione del professionista indipendente (veridicità, fattibilità, convenienza della scelta unitaria, quantificazione dei benefici per i creditori). Tale corredo documentale consente all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali di valutare in modo informato la convenienza della proposta transattiva, comparandola con l’alternativa liquidatoria. La completezza informativa è particolarmente rilevante perché la transazione fiscale richiede, ai sensi degli artt. 63 e 88 CCII, una valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria («cram down fiscale» eventualmente attivabile su istanza dell’impresa in caso di silenzio o diniego ingiustificato).

Autonomia delle masse e coordinamento con gli artt. 63, 64-bis e 88 CCII

Il comma 4 conferma il principio cardine dell’autonomia delle masse anche per i crediti tributari: «Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l’autonomia delle masse attive e passive prevista dall’articolo 284». Significa che, pur essendo presentata unitariamente, la proposta deve specificare il trattamento dei crediti tributari distintamente per ciascuna impresa del gruppo, senza compensazioni cross-soggetto. Caia, creditore tributario di Beta s.r.l., non vede i propri crediti compensati con eventuali crediti tributari di Alfa s.p.a.: il trattamento resta segregato. Il coordinamento con gli istituti richiamati merita attenzione. L’art. 63 CCII disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, anche con omologazione forzosa («cram down»). L’art. 64-bis, comma 1-bis CCII, introdotto dal terzo correttivo, estende il regime al PRO. L’art. 88 CCII regola la transazione fiscale nel concordato preventivo, anch'essa suscettibile di cram down. Per ciascuno di questi istituti, l’art. 284-bis CCII consente la presentazione unitaria, mantenendo invariati i requisiti sostanziali e i meccanismi di approvazione. L’orientamento prevalente ritiene che il professionista indipendente debba attestare anche, nel quadro della transazione fiscale unitaria, la convenienza per l’erario rispetto all’alternativa liquidatoria, valutata sia a livello di singola impresa sia di gruppo, computando i vantaggi compensativi ex art. 2497 c.c. Caso pratico: Sempronio Group presenta concordato unitario con transazione fiscale ex art. 88 CCII; il professionista attesta che il trattamento offerto al fisco (40% IVA, 30% IRES) supera del 15% il valore di realizzo in caso di liquidazione giudiziale di tutte le società, anche tenendo conto delle azioni recuperatorie nei confronti degli amministratori della capogruppo.

Domande frequenti

A quali procedure si applica la disciplina dell’art. 284-bis CCII sulla transazione fiscale di gruppo?

Si applica alle proposte di transazione fiscale e contributiva di cui agli artt. 63 CCII (accordi di ristrutturazione), 64-bis, comma 1-bis CCII (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e 88 CCII (concordato preventivo).

Quale ufficio è competente a ricevere la proposta unitaria di transazione fiscale di gruppo?

Ai sensi dell’art. 284-bis, comma 2 CCII, la proposta si presenta agli uffici competenti per la società capogruppo individuata ex art. 2497-bis c.c.; in mancanza, agli uffici dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria verso ciascun ufficio.

L’autonomia delle masse vale anche per il trattamento dei crediti tributari nel gruppo?

Sì: il comma 4 dell’art. 284-bis CCII conferma che resta ferma l’autonomia delle masse attive e passive ex art. 284 CCII anche per i crediti tributari, senza possibilità di compensazioni cross-soggetto tra imprese del gruppo.

Quale documentazione deve essere allegata alla proposta unitaria di transazione fiscale di gruppo?

Devono essere allegati i documenti previsti dall’art. 284, comma 4 CCII (struttura del gruppo, vincoli partecipativi, bilancio consolidato) e fornite le informazioni dei commi 5 e 6 dell’art. 284 CCII, comprese quelle relative all’attestazione del professionista indipendente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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