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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 276 CCII – Chiusura della procedura

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d’ufficio. Unitamente all’istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell’esdebitazione. Si applica l’articolo 233, in quanto compatibile.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

In sintesi

In sintesi

  • La liquidazione controllata del sovraindebitato si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore, oppure d'ufficio.
  • Il liquidatore deposita, contestualmente all’istanza, una relazione finale in cui evidenzia ogni fatto rilevante ai fini della concessione o del diniego dell'esdebitazione.
  • Si applica, in quanto compatibile, l'art. 233 CCII dettato per la chiusura della liquidazione giudiziale (casi tipici di chiusura).
  • Con il decreto di chiusura, il giudice autorizza il pagamento del compenso al liquidatore, liquidato ex art. 275, comma 3 CCII.
  • Lo stesso decreto dispone lo svincolo delle somme eventualmente accantonate nel corso della procedura.
  • La chiusura non pregiudica l’esame, in separata sede, dell’istanza di esdebitazione del debitore persona fisica.
Inquadramento sistematico

L’art. 276 CCII chiude il Capo IX del Titolo V, dedicato alla liquidazione controllata del sovraindebitato, e ne disciplina l’epilogo procedimentale. La norma riprende, adattandolo alla procedura minore, lo schema della chiusura della liquidazione giudiziale dettato dall’art. 233 CCII, espressamente richiamato «in quanto compatibile». Si colloca quindi in posizione speculare rispetto agli artt. 268 e 270 CCII (apertura ed effetti della liquidazione controllata) e prelude, per il debitore persona fisica, all’esdebitazione disciplinata dagli artt. 278-281 CCII. Il decreto di chiusura ha funzione costitutiva: pone fine all’organo della procedura (il liquidatore), libera le somme accantonate e segna il momento finale dal quale decorrono effetti significativi sia sul piano sostanziale sia sul piano processuale.

Soggetti legittimati e contenuto della relazione

Il comma 1 individua tre canali di impulso per la chiusura: l’istanza del liquidatore, quella del debitore o l’iniziativa d'ufficio del tribunale. Il liquidatore è il soggetto naturalmente legittimato al termine delle operazioni; il debitore può sollecitare la chiusura quando ravvisi il completamento delle attività liquidatorie o la sussistenza di una causa tipica di chiusura ex art. 233 CCII (integrale soddisfacimento dei creditori, mancata presentazione di domande di ammissione al passivo, completata ripartizione, insufficienza dell’attivo). Il potere d'ufficio del tribunale ha natura residuale e di chiusura del sistema, consentendo al giudice di intervenire quando i soggetti legittimati restino inerti pur sussistendo i presupposti.

Elemento centrale è la relazione del liquidatore: si tratta di un atto qualificato, nel quale l’organo della procedura «dà atto di ogni fatto rilevante» ai fini dell’esdebitazione. La relazione non si limita alla rendicontazione contabile, ma assume valenza istruttoria per l’eventuale procedimento di esdebitazione, dovendo dare conto della condotta del debitore nel corso della procedura, della sua collaborazione, dell’eventuale ricorrenza di cause ostative ex art. 280 CCII (frode, dolo, condanne penali) e dei requisiti positivi richiesti dall’art. 278 CCII. Per il liquidatore si configura quindi un dovere di completezza informativa, presidiato dalle responsabilità di cui all’art. 358 CCII.

Richiamo all’art. 233 CCII e cause di chiusura

Il rinvio all’art. 233 CCII, formulato con la clausola di compatibilità, opera una integrazione sistematica delle ipotesi di chiusura. Le quattro cause tipiche della liquidazione giudiziale - mancata presentazione di domande di ammissione, integrale soddisfacimento dei creditori, completata ripartizione dell’attivo, insufficienza dell’attivo - si applicano alla liquidazione controllata con gli adattamenti resi necessari dalla diversa struttura della procedura minore. L’orientamento prevalente ritiene che la clausola di compatibilità imponga di tener conto della peculiare ratio della liquidazione controllata, orientata al «fresh start» del debitore sovraindebitato e alla rapida definizione della procedura. Si pensi al caso di Tizio, consumatore sovraindebitato, la cui liquidazione si chiude per esaurimento dell’attivo dopo tre anni: il liquidatore depositerà istanza ex art. 276 CCII allegando una relazione che attesta la diligente collaborazione di Tizio e l’assenza di cause ostative all’esdebitazione.

Effetti del decreto: compenso e svincolo somme

Il comma 2 disciplina due profili patrimoniali rilevanti. In primo luogo, il decreto autorizza il pagamento del compenso al liquidatore, già liquidato in via autonoma ai sensi dell’art. 275, comma 3 CCII secondo i parametri ministeriali (D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, in attesa di aggiornamento attuativo). La distinzione tra liquidazione del compenso (atto valutativo) e autorizzazione al pagamento (atto esecutivo) garantisce che le somme siano effettivamente disponibili e non vengano sottratte a destinazioni preferenziali. In secondo luogo, il decreto dispone lo svincolo delle somme accantonate: si tratta di importi messi da parte per crediti contestati, condizionali o di rango incerto, che, una volta venuta meno la ragione dell’accantonamento, devono essere restituiti al destinatario corretto (creditore se la pretesa si è consolidata, debitore se è venuta meno).

Coordinamento con esdebitazione e profili processuali

L’art. 276 CCII si raccorda strettamente con la disciplina dell’esdebitazione. La relazione del liquidatore costituisce il principale supporto istruttorio per il tribunale chiamato a pronunciarsi sull’esdebitazione del debitore persona fisica ai sensi dell’art. 281 CCII. È quindi opportuno che il debitore presenti l’istanza di esdebitazione contestualmente o in stretta connessione temporale con la chiusura, per beneficiare dell’unitarietà del materiale istruttorio. Sul piano processuale, il decreto di chiusura è impugnabile con reclamo ex art. 124 CCII, applicabile in virtù del rinvio al modello della liquidazione giudiziale. La chiusura comporta inoltre la cessazione delle limitazioni alla capacità del debitore (artt. 268 e 150 CCII) e la riacquisizione della piena disponibilità del patrimonio sopravvenuto. Caso pratico: Caio, debitore sovraindebitato la cui procedura si chiude per ripartizione finale, riacquista la piena legittimazione processuale e dispositiva dal momento del passaggio in giudicato del decreto di chiusura, fatta salva l’efficacia dell’eventuale esdebitazione sui debiti residui.

Domande frequenti

Chi può chiedere la chiusura della liquidazione controllata del sovraindebitato?

Ai sensi dell’art. 276, comma 1 CCII possono presentare istanza il liquidatore o il debitore; il tribunale può inoltre disporre la chiusura d'ufficio quando ne ricorrano i presupposti previsti dall’art. 233 CCII, applicabile in quanto compatibile.

Cosa deve contenere la relazione finale del liquidatore allegata all’istanza di chiusura?

La relazione deve dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego dell’esdebitazione, comprese la condotta del debitore, la sua collaborazione e le eventuali cause ostative previste dagli artt. 278 e 280 CCII.

Quando il giudice autorizza il pagamento del compenso al liquidatore?

L’art. 276, comma 2 CCII prevede che, con lo stesso decreto di chiusura e su istanza del liquidatore, il giudice autorizzi il pagamento del compenso già liquidato ai sensi dell’art. 275, comma 3 CCII secondo i parametri ministeriali vigenti.

La chiusura della procedura comporta automaticamente l’esdebitazione del debitore?

No: la chiusura ex art. 276 CCII e l’esdebitazione restano provvedimenti distinti. Il debitore persona fisica deve presentare apposita istanza ai sensi dell’art. 281 CCII, sulla quale il tribunale decide verificando i requisiti degli artt. 278-280 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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