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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 269 CCII – Domanda del debitore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e contiene l’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.

3. L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante.

In sintesi

  • L’articolo 269 CCII disciplina la domanda di liquidazione controllata proposta direttamente dal debitore sovraindebitato, con il supporto tecnico obbligatorio dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Il ricorso è personale: il debitore può presentarlo senza ministero di difensore, ma deve essere assistito dall’OCC, soggetto qualificato iscritto nel registro ministeriale ex art. 356 CCII.
  • Al ricorso va allegata la relazione particolareggiata dell’OCC, che valuta completezza e attendibilità della documentazione, illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore.
  • La relazione contiene l'attestazione di veridicità dei dati ex art. 268, comma 3, ultimo periodo, presupposto indefettibile per l’ammissibilità della procedura.
  • Entro sette giorni dall’incarico, l’OCC deve dare notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali (anche degli enti locali) competenti sull’ultimo domicilio fiscale del debitore.
  • L’avviso fiscale tempestivo consente all’erario di formare la propria pretesa e di partecipare al concorso, evitando contestazioni successive sull’esatto ammontare del passivo tributario.
Inquadramento sistematico nella riforma del sovraindebitamento

L’art. 269 CCII si colloca nel Capo IX del Titolo V e disciplina la fase introduttiva della liquidazione controllata del sovraindebitato, procedura erede della liquidazione del patrimonio già prevista dalla legge 3/2012 ma profondamente rimodellata dal Codice della Crisi e dai successivi correttivi. La norma va letta in stretta connessione con l’art. 268, che individua i presupposti soggettivi e oggettivi della procedura, e con l’art. 270, che disciplina il provvedimento di apertura. Si tratta di una procedura concorsuale liquidatoria destinata ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti non commerciali e, più in generale, tutti i debitori che si trovino in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII.

La legittimazione del debitore e il ruolo dell’OCC

Il primo comma sancisce che il ricorso «può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC». La formula è di particolare rilievo perché conferma una deroga al principio generale dell’obbligo di patrocinio: in coerenza con la natura assistita della procedura e con l’esigenza di favorire l’accesso al rimedio da parte di soggetti tipicamente privi di adeguate risorse, il legislatore consente al debitore di stare in giudizio senza difensore tecnico, purché sia affiancato dall’Organismo di Composizione della Crisi. L’OCC è soggetto qualificato, iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia ex art. 356 CCII, normalmente costituito presso gli Ordini professionali (commercialisti, avvocati, notai) o presso le Camere di Commercio, e opera attraverso gestori della crisi individuati secondo criteri di competenza ed esperienza. L’orientamento prevalente in dottrina riconosce all’OCC una funzione poliedrica: ausiliario del giudice, garante della trasparenza, presidio dell’attendibilità informativa nei confronti dei creditori.

La relazione particolareggiata: contenuti e funzione

Il secondo comma è la disposizione centrale dell’articolo. La relazione dell’OCC costituisce il documento istruttorio fondamentale della procedura e deve presentare un contenuto articolato. Essa esprime anzitutto una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda: si tratta di un giudizio professionale che attesta la coerenza interna dei dati, la corrispondenza con le scritture e con i riscontri esterni acquisiti (visure, estratti conto, certificazioni reddituali, posizioni contributive). La relazione deve poi illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ricostruendo attivo e passivo, flussi di cassa, contratti pendenti, garanzie prestate, eventuali atti dispositivi rilevanti.

Particolare attenzione merita l’obbligo di indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. Si tratta di profili che, pur non condizionando direttamente l’ammissione alla liquidazione controllata (a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore ex art. 67 CCII, dove la meritevolezza è requisito di accesso), assumono rilievo cruciale ai fini della successiva esdebitazione e, in particolare, ai fini dell’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII. La giurisprudenza di merito tende a valorizzare tale ricostruzione causale come parametro di valutazione complessiva del comportamento debitorio, distinguendo tra sovraindebitamento incolpevole (perdita del lavoro, malattia, crisi del settore, eventi imprevedibili) e sovraindebitamento riconducibile a condotte negligenti o, peggio, fraudolente.

L’attestazione di veridicità ex art. 268, comma 3

La relazione contiene altresì l'attestazione di veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati, richiamando l’art. 268, comma 3, quarto periodo. Tale attestazione costituisce assunzione di responsabilità professionale del gestore della crisi, che risponde civilmente e penalmente della correttezza del proprio operato. L’attestazione non equivale a una garanzia di esattezza assoluta, ma certifica che il professionista ha condotto le verifiche secondo gli standard tecnici di settore e che, sulla base di tali verifiche, i dati appaiono attendibili. La dottrina maggioritaria assimila tale attestazione, mutatis mutandis, a quella prevista per il professionista indipendente nel concordato preventivo ex art. 87, comma 3, CCII, pur con le specificità imposte dalla diversa natura della procedura.

L’obbligo di comunicazione al Fisco entro sette giorni

Il terzo comma introduce un adempimento procedurale rilevante: entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, l’OCC deve dare notizia dell’avvio della procedura all'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. La ratio è duplice: da un lato, consentire all’erario di formare tempestivamente la propria pretesa, anche sotto il profilo del controllo automatizzato delle dichiarazioni e dell’iscrizione a ruolo di partite non ancora consolidate; dall’altro, evitare che il Fisco intraprenda azioni esecutive o cautelari interferenti con la procedura concorsuale che sta per essere avviata.

La comunicazione assume natura informativa e non costitutiva: la sua omissione o il suo ritardo non determinano automaticamente l’inammissibilità della domanda, ma possono esporre l’OCC a responsabilità professionale, soprattutto se da tale inerzia derivino pregiudizi al concorso. Si consideri il caso paradigmatico di Tizio, professionista in stato di sovraindebitamento per crollo del fatturato post-pandemico: l’OCC che ometta la comunicazione all’Agente della Riscossione e a Caio, ente locale creditore per TARI e IMU, espone la procedura al rischio che tali soggetti, ignari della pendenza, propongano istanze esecutive successivamente caducate, generando contenzioso evitabile.

Profili processuali e prassi applicative

Il ricorso ex art. 269 CCII deve contenere tutti gli elementi indicati dall’art. 268 e, oltre alla relazione OCC, gli allegati documentali ivi prescritti: elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni del debitore, atti di disposizione del quinquennio, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, attestazione sull’eventuale percezione di emolumenti, certificato dei carichi pendenti tributari. La prassi dei tribunali, pur con qualche oscillazione locale, tende a richiedere standard documentali rigorosi, consapevole che la liquidazione controllata, a differenza del concordato minore o della ristrutturazione dei debiti del consumatore, non richiede una proposta articolata ma fonda l’intera procedura sulla rappresentazione veritiera del patrimonio. Sotto il profilo della competenza, si applica l’art. 27 CCII, che radica la competenza al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), criterio che richiama la disciplina unionale ex Regolamento UE 848/2015.

Coordinamento con composizione negoziata e procedure alternative

L’art. 269 CCII deve essere coordinato, nella prospettiva del professionista che assiste il debitore, con le altre soluzioni offerte dal Codice. Il sovraindebitato che presenti i requisiti può infatti accedere, in alternativa alla liquidazione controllata, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), al concordato minore (artt. 74-83) o, ove imprenditore, alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss.). La scelta strategica dipende da molteplici fattori: presenza di reddito futuro destinabile ai creditori, esistenza di un patrimonio liquidabile, prospettive di continuità dell’attività, atteggiamento dei principali creditori. L’OCC, nello svolgere il proprio incarico, è tenuto a illustrare al debitore le alternative disponibili e le rispettive conseguenze, in un’ottica di consulenza imparziale.

Domande frequenti

Chi può presentare la domanda ex art. 269 CCII?

Il debitore sovraindebitato non assoggettabile a liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, imprenditore minore, agricolo o start-up. La presentazione è personale ma richiede l’assistenza obbligatoria dell’OCC.

È obbligatorio l’avvocato per presentare il ricorso?

No. L’art. 269 deroga al patrocinio obbligatorio: il debitore può stare in giudizio personalmente, purché assistito dall’OCC. La difesa tecnica resta tuttavia opportuna nei casi di particolare complessità o contestazioni.

Cosa deve contenere la relazione dell’OCC?

Valutazione su completezza e attendibilità dei documenti, ricostruzione della situazione economico-patrimoniale, indicazione delle cause dell’indebitamento, della diligenza del debitore e l’attestazione di veridicità ex art. 268, comma 3.

Entro quando l’OCC deve avvisare il Fisco?

Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico. L’OCC informa l’Agente della Riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sull’ultimo domicilio fiscale del debitore.

L’omessa comunicazione al Fisco invalida la domanda?

Secondo l’orientamento prevalente no: la comunicazione ha natura informativa, non costitutiva. Tuttavia può generare responsabilità professionale dell’OCC se dal ritardo derivino pregiudizi alla procedura o ai creditori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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