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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 252 CCII – Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

In sintesi

In sintesi

  • In caso di risoluzione o annullamento del concordato, la riapertura della liquidazione giudiziale è regolata dagli artt. 238 e 239 CCII.
  • Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
  • I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora dovute in base al concordato risolto o annullato.
  • I creditori non devono restituire quanto già riscosso in esecuzione del concordato.
  • Il concorso avviene per l’importo del credito primitivo, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione.
  • La norma coordina la cessazione degli effetti del concordato con la prosecuzione della procedura concorsuale.
Rapporto con la disciplina della riapertura

L’art. 252 CCII regola gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale conseguente alla risoluzione o all’annullamento del concordato, riproducendo l’art. 140 l.fall. e operando un rinvio sistematico agli artt. 238 e 239 CCII, che disciplinano in via generale gli effetti e i procedimenti connessi alla riapertura della procedura concorsuale. La norma costituisce il completamento del trittico normativo composto dagli artt. 250, 251 e 252 CCII, regolando in modo unitario la fase successiva all’accertamento dei vizi del concordato. Il rinvio garantisce coerenza sistematica: la riapertura della liquidazione giudiziale a seguito di patologia del concordato produce effetti analoghi a quelli previsti per le altre ipotesi di riapertura, salve le specifiche deroghe contenute nell’art. 252 stesso.

Riproposizione delle azioni revocatorie interrotte

Il secondo comma affronta una questione di particolare rilevanza pratica: la sorte delle azioni revocatorie ex artt. 165-172 CCII già iniziate e interrotte per effetto del concordato. La norma consente la riproposizione di tali azioni, evitando che il debitore o i terzi beneficiari di atti pregiudizievoli possano avvalersi dell’interruzione conseguente all’omologazione per sottrarsi definitivamente al recupero. Se il curatore di Alfa S.r.l. aveva avviato un’azione revocatoria contro Tizio per un pagamento preferenziale di trecentomila euro, e il giudizio era stato interrotto a seguito dell’omologazione del concordato, la successiva risoluzione consente la prosecuzione o la riproposizione dell’azione, secondo l’orientamento prevalente, con effetti che si riconnettono al momento originario della proposizione. La disciplina mira a tutelare la par condicio creditorum, evitando che il fallimento del concordato si traduca in un vantaggio per i beneficiari di atti revocabili.

Conservazione delle garanzie per somme ancora dovute

Il terzo comma stabilisce che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato. La previsione produce un effetto di stabilizzazione delle posizioni: le garanzie costituite in occasione del concordato (ipoteche, pegni, fideiussioni) restano efficaci per la parte di credito non ancora soddisfatta, anche dopo la riapertura della procedura. Se Caio, creditore di Beta S.p.A., aveva ottenuto in sede di concordato un’ipoteca su un immobile a garanzia del pagamento del trenta per cento del proprio credito originario di centomila euro, e ha ricevuto solo diecimila euro prima della risoluzione, conserva l’ipoteca per i ventimila euro residui dovuti in base al concordato.

Irretroattività delle prestazioni eseguite

Il medesimo terzo comma sancisce un principio di particolare importanza: i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso in esecuzione del concordato. La regola tutela l’affidamento dei creditori che hanno percepito in buona fede le somme loro spettanti, evitando complicate azioni di ripetizione che renderebbero estremamente onerosa la gestione della procedura riaperta. La soluzione è coerente con il principio generale di stabilità degli atti esecutivi sancito dall’art. 249, comma 1-bis CCII: ciò che è stato legittimamente eseguito in pendenza di un titolo provvisoriamente efficace conserva la propria validità anche dopo la caducazione del titolo stesso. Resta ovviamente impregiudicata la possibilità di esperire azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili della condotta che ha determinato la risoluzione o l’annullamento.

Modalità di concorso nella procedura riaperta

Il quarto comma disciplina le modalità di partecipazione al concorso nella procedura riaperta: i creditori concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato. La regola è di evidente equilibrio: da un lato consente il recupero della posizione originaria, dall’altro evita un ingiustificato arricchimento. Sempronio, creditore di Gamma S.p.A. per centomila euro originari, che ha riscosso ventimila euro in esecuzione del concordato risolto, concorrerà nella procedura riaperta per ottantamila euro. Sul piano operativo, è opportuno che il curatore della procedura riaperta proceda a una nuova ricognizione dei crediti, tenendo conto degli importi già corrisposti e delle eventuali variazioni intervenute nel frattempo. La disciplina va coordinata con gli artt. 200 e seguenti CCII in materia di accertamento del passivo e con gli artt. 238 e 239 CCII per gli aspetti procedurali della riapertura.

Domande frequenti

Quali norme regolano gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale dopo risoluzione o annullamento?

L’art. 252, comma 1 CCII rinvia agli artt. 238 e 239 CCII, che disciplinano in via generale gli effetti e i procedimenti della riapertura della procedura concorsuale.

I creditori devono restituire le somme già ricevute in esecuzione del concordato risolto o annullato?

No, l’art. 252, comma 3 CCII esclude espressamente qualunque obbligo di restituzione: i creditori conservano quanto già riscosso, a tutela del loro affidamento sulla validità dei pagamenti.

Per quale importo i creditori partecipano al concorso nella liquidazione giudiziale riaperta?

Ai sensi dell’art. 252, comma 4 CCII, i creditori concorrono per l’importo del credito primitivo, detratta la parte già riscossa in esecuzione parziale del concordato risolto o annullato.

Possono essere riprese le azioni revocatorie interrotte per effetto dell’omologazione del concordato?

Sì, l’art. 252, comma 2 CCII consente la riproposizione delle azioni revocatorie già iniziate e interrotte, evitando che la patologia del concordato avvantaggi i beneficiari di atti pregiudizievoli.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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