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Art. 248 CCII – Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
2. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Ambito oggettivo e soggettivo dell’efficacia obbligatoria
L’art. 248 CCII regola gli effetti dell’omologazione del concordato proposto nell’ambito della liquidazione giudiziale, riproducendo nella sostanza la disciplina dettata dall’art. 135 della legge fallimentare previgente. La norma stabilisce un principio cardine: una volta che il decreto di omologazione è divenuto definitivo, il concordato vincola tutti i creditori anteriori alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, indipendentemente dall’avvenuta presentazione della domanda di ammissione al passivo. Ne consegue che il creditore anteriore, anche se rimasto estraneo alla procedura di accertamento del passivo, subisce comunque la falcidia concordataria e perde la possibilità di agire in via individuale per l’intero credito originario.
Posizione dei creditori non insinuati
Il primo comma chiarisce che il vincolo concordatario opera erga omnes rispetto alla platea dei creditori concorsuali, ma con un temperamento significativo: ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. Tale limitazione si giustifica con l’esigenza di tutelare i terzi garanti, i quali, al momento della prestazione della garanzia, hanno fatto affidamento sull’entità del passivo emerso dalle insinuazioni effettivamente proposte. Se Tizio, creditore anteriore alla liquidazione giudiziale di Alfa S.r.l., non si è insinuato nel passivo, subirà comunque la falcidia prevista dal concordato omologato, ma non potrà rivalersi sul fideiussore o sul terzo assuntore che abbia garantito il pagamento dei soli creditori ammessi.
Conservazione dell’azione verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso
Il secondo comma riproduce uno dei principi più rilevanti del diritto concorsuale italiano: la falcidia concordataria produce effetti solo nei confronti del debitore principale ammesso alla procedura di liquidazione giudiziale, mentre i creditori conservano integralmente l’azione per l’intero credito verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Questa regola, coerente con la natura accessoria della fideiussione di cui agli artt. 1939 ss. c.c., evita che il garante possa beneficiare indirettamente della riduzione del debito principale derivante dal concordato. Se Caio si è obbligato come fideiussore di Beta S.p.A. per un debito di centomila euro e il concordato della liquidazione giudiziale di Beta prevede il pagamento del trenta per cento, il creditore Sempronio potrà comunque pretendere da Caio l’intero importo originario, salvo poi imputare quanto eventualmente percepito in sede concordataria.
Coordinamento con la disciplina del concordato preventivo
L’orientamento prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità sottolinea la simmetria con la disciplina dettata in materia di concordato preventivo dall’art. 117 CCII, salvo le peculiarità derivanti dal contesto liquidatorio. In particolare, il fatto che il concordato si innesti in una procedura di liquidazione giudiziale già aperta comporta che la data di riferimento per individuare i creditori vincolati sia quella della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non quella della domanda di concordato. I crediti sorti durante la procedura, qualificabili come crediti di massa o prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII, restano estranei al vincolo concordatario e devono essere soddisfatti integralmente secondo le regole proprie.
Profili operativi e tutela del creditore
Sul piano applicativo, il creditore anteriore che non abbia presentato tempestiva domanda di insinuazione deve valutare con attenzione le opzioni disponibili. Da un lato, subirà la falcidia concordataria; dall’altro, potrà tentare il recupero verso i garanti, esercitando l’azione contrattuale per l’intero. La giurisprudenza richiede comunque che il creditore agisca nel rispetto del principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., evitando comportamenti che possano qualificarsi come abusivi. È inoltre opportuno coordinare la lettura della norma con gli artt. 240 e seguenti CCII, che disciplinano la fase di formazione e omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, e con gli artt. 249-252 CCII, che regolano l’esecuzione, la risoluzione e l’annullamento dell’accordo. La giurisprudenza di merito ha più volte sottolineato come il creditore non insinuato debba comunque attivarsi tempestivamente per esercitare le azioni residue verso i garanti, considerato che il decorso del tempo può comportare l’estinzione delle obbligazioni accessorie ai sensi dell’art. 1957 c.c. in tema di fideiussione.
Domande frequenti
Il concordato omologato nella liquidazione giudiziale vincola anche i creditori che non si sono insinuati al passivo?
Sì, l’art. 248 CCII estende l’efficacia obbligatoria del concordato a tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura, anche se non hanno presentato domanda di ammissione, subendo comunque la falcidia.
Le garanzie prestate da terzi nel concordato proteggono anche i creditori non insinuati al passivo?
No, il primo comma dell’art. 248 CCII esclude espressamente che le garanzie prestate da terzi si estendano ai creditori non insinuati, a tutela dell’affidamento del garante sul passivo accertato.
Il creditore può agire per l’intero credito contro il fideiussore del debitore dopo l’omologazione del concordato?
Sì, ai sensi dell’art. 248, comma 2, CCII il creditore conserva l’azione per l’intero credito verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, senza subire la falcidia concordataria.
Da quale data si individuano i creditori vincolati al concordato nella liquidazione giudiziale?
La data di riferimento è quella della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale; i crediti sorti successivamente restano estranei al vincolo e seguono le regole della prededuzione.