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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 245 CCII – Giudizio di omologazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinchè richieda l’omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell’articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e de- positata dal curatore nei sette giorni successivi.

3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell’articolo 124, comma 3. L’opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.

4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, nonchè, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato.

5. Nell’ipotesi di cui all’articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all’articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all’alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

6. Il decreto che provvede sulla omologazione è pubblicato a norma dell’articolo 45.

In sintesi

In sintesi

  • Decorso il termine di voto, il curatore relaziona al giudice delegato sull’esito; se la proposta è approvata, segue comunicazione PEC al proponente, ai dissenzienti e al debitore.
  • Il giudice delegato fissa con decreto pubblicato ex art. 45 CCII un termine 15-30 giorni per opposizioni e parere del comitato dei creditori.
  • La richiesta di omologazione si propone con ricorso ex art. 124, comma 3, CCII; l’opposizione si veicola con memoria nel medesimo termine.
  • Il tribunale verifica regolarità procedurale, esito della votazione e contenuto delle opposizioni, anche con istruttoria d'ufficio, e omologa con decreto motivato.
  • In caso di classi dissenzienti o voto contrario del Fisco/enti previdenziali, opera il cram down sulla base del test di convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione.
  • Il decreto di omologazione è pubblicato ai sensi dell’art. 45 CCII.
Dalla votazione all’apertura del giudizio

L’art. 245 CCII scandisce il passaggio dalla fase deliberativa a quella giurisdizionale dell’omologazione. Decorso il termine fissato per le votazioni ex art. 244 CCII, il curatore predispone una relazione sull’esito del voto, riepilogando adesioni esplicite, dissensi, presunte adesioni per silenzio e maggioranze raggiunte per ciascuna classe ove prevista. Se la proposta risulta approvata, il giudice delegato dispone la comunicazione via PEC al proponente, affinchè depositi il ricorso per omologazione nel termine di dieci giorni, ai creditori dissenzienti e al debitore (per quest'ultimo, in mancanza di PEC, la comunicazione avviene con raccomandata A/R). Con il medesimo decreto, pubblicato ex art. 45 CCII, il giudice fissa un termine compreso fra quindici e trenta giorni per la proposizione di opposizioni - anche da parte di qualunque interessato - e per il deposito del parere definitivo del comitato dei creditori; in caso di inerzia di quest'ultimo, la relazione è redatta dal curatore nei sette giorni successivi.

Forma processuale e contraddittorio

Il comma 3 disegna il rito: la richiesta di omologazione è veicolata con ricorso a norma dell’art. 124, comma 3, CCII, mentre l’opposizione si propone con memoria depositata nel medesimo termine fissato dal giudice. Si tratta di un procedimento camerale a contraddittorio pieno, nel quale possono intervenire non solo i creditori dissenzienti ma «qualsiasi altro interessato», categoria interpretata in senso ampio dall’orientamento prevalente per includere coobbligati, garanti, terzi titolari di posizioni incise dalla proposta. Le opposizioni devono articolare specifici motivi di contrasto, ad esempio violazioni della regola della doppia maggioranza, vizi del computo, difetto di fattibilità o lesione della convenienza.

Il vaglio del tribunale e l’istruttoria

Il comma 4 affida al tribunale un controllo articolato: regolarità della procedura, esito della votazione e contenuto delle opposizioni. Il giudice può assumere i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. L’ampiezza dei poteri istruttori riflette la natura ibrida del giudizio, che combina elementi di controllo di legalità con valutazioni sostanziali di merito. Il sindacato si estende, sia pur con i limiti definiti dall’orientamento prevalente, alla fattibilità economica della proposta e alla coerenza fra piano e relazione del professionista indipendente ex art. 240 CCII.

Cram down classistico e cram down fiscale-previdenziale

Il comma 5 disciplina due ipotesi di superamento del dissenso. La prima riguarda il creditore appartenente a una classe dissenziente che contesti la convenienza della proposta: il tribunale omologa comunque se ritiene che il credito sarebbe soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Si tratta del cosiddetto best interest of creditors test, mutuato dall’esperienza statunitense. La seconda, di particolare rilievo pratico, è il cram down fiscale-previdenziale: quando il voto contrario dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è determinante per il raggiungimento delle maggioranze, il tribunale può omologare ugualmente se, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. Si pensi a Tizio, debitore in liquidazione giudiziale, che offre al Fisco il 20% del credito IVA: se il Fisco vota no ma la relazione attesta che, in caso di prosecuzione della liquidazione, il recupero sarebbe del 5%, il tribunale può omologare nonostante il dissenso.

Pubblicità del decreto ed effetti

Il comma 6 prevede la pubblicazione del decreto di omologazione ai sensi dell’art. 45 CCII, mediante deposito presso il registro delle imprese e annotazione nei registri immobiliari ove necessario. La pubblicità ha funzione costitutiva degli effetti verso i terzi e segna l’inizio del computo dei termini per il reclamo ex art. 247 CCII. In coordinamento con l’art. 246 CCII, gli effetti del decreto decorrono dalla pubblicazione, mentre la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è subordinata al passaggio in giudicato del provvedimento. Sul piano operativo, il curatore deve predisporre tempestivamente gli adempimenti pubblicitari, comunicando al proponente le date rilevanti ai fini dell’esecuzione del piano e dei pagamenti programmati, e coordinandosi con il giudice delegato per l’eventuale liberazione di somme accantonate o per la trattazione di posizioni residue ancora pendenti.

Domande frequenti

In che termini il proponente deve chiedere l’omologazione del concordato approvato?

Entro dieci giorni dalla comunicazione PEC del curatore con cui si dà notizia dell’approvazione; il ricorso si propone a norma dell’art. 124, comma 3, CCII. Le opposizioni si depositano nel termine fissato dal giudice delegato.

Cos'è il cram down fiscale e previdenziale previsto dall’art. 245 CCII?

È la facoltà del tribunale di omologare il concordato nonostante il voto contrario di Fisco o enti previdenziali, quando il loro voto è determinante e la proposta è più conveniente della prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Chi può proporre opposizione all’omologazione?

I creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato, categoria interpretata in senso ampio dall’orientamento prevalente per includere coobbligati, garanti e terzi incisi dalla proposta. L’opposizione si propone con memoria nel termine fissato.

Il tribunale può svolgere istruttoria d'ufficio nel giudizio di omologazione?

Sì, il comma 4 dell’art. 245 CCII consente al tribunale di assumere i mezzi di prova richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando un componente del collegio, in ragione della natura ibrida del giudizio camerale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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