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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 244 CCII – Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

4. Quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

In sintesi

In sintesi

  • Il concordato nella liquidazione giudiziale è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
  • In presenza di classi, occorre la doppia maggioranza: crediti complessivi e maggior numero di classi.
  • Vige il silenzio-assenso: i creditori che non manifestano dissenso nel termine fissato dal giudice delegato sono considerati consenzienti.
  • Le variazioni dei crediti ammessi disposte dopo la scadenza del termine di voto non incidono sul calcolo delle maggioranze.
  • In caso di proposte concorrenti, prevale quella con la maggioranza più elevata; a parità conta la priorità temporale di deposito.
  • Il meccanismo del silenzio-assenso impone al curatore una comunicazione individuale chiara e tracciabile a ciascun creditore.
La regola della doppia maggioranza

L’art. 244 CCII fissa la soglia di approvazione del concordato che si innesta nella liquidazione giudiziale. La regola base, conforme all’orientamento prevalente, richiede il consenso dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto: si tratta di una maggioranza per teste ponderata sull’ammontare, non per teste numeriche. Quando la proposta articola il ceto creditorio in classi - obbligatorie nei casi previsti dall’art. 240 CCII o facoltative per posizioni omogenee - la soglia si sdoppia: occorre la maggioranza dei crediti complessivi e, simultaneamente, il consenso del maggior numero di classi. La doppia maggioranza assolve a una funzione di garanzia, impedendo che pochi creditori di grandi dimensioni impongano la propria volontà a una pluralità di posizioni più piccole ma omogenee.

Silenzio-assenso e onere di tracciabilità

Il comma 2 codifica il meccanismo del silenzio-assenso: i creditori che non fanno pervenire il proprio dissenso nel termine fissato dal giudice delegato sono considerati consenzienti. La scelta legislativa rovescia l’impostazione tradizionale del concordato preventivo, dove il silenzio equivaleva al rifiuto, ed è giustificata dalla peculiarità della procedura post-apertura della liquidazione giudiziale: i creditori sono già stati ammessi allo stato passivo, dispongono di informazioni qualificate e l’inerzia può essere ragionevolmente interpretata come acquiescenza alla proposta vagliata dal curatore. Sul piano operativo, il curatore deve assicurare che la comunicazione della proposta avvenga in modo individuale, tracciabile e con un termine congruo, di regola tramite PEC ai sensi dell’art. 40 CCII; eventuali vizi della comunicazione possono fondare opposizione in sede di omologazione.

Stabilità della base di calcolo

Il comma 3 ancora la base di calcolo delle maggioranze alla situazione cristallizzata alla scadenza del termine di voto: le variazioni successive del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, derivanti da provvedimenti emessi dopo tale scadenza (ad esempio, accoglimento di opposizioni allo stato passivo o ammissioni con riserva sciolte favorevolmente), non incidono sul computo. La regola tutela la stabilità del risultato della votazione: se Tizio, creditore ammesso con riserva per 100, vede sciogliersi la riserva in suo favore solo dopo la chiusura delle votazioni, il suo credito non viene retrocomputato nella maggioranza. La soluzione, coerente con il principio di certezza della procedura, può tuttavia generare distorsioni in casi limite, gestite in sede di omologazione attraverso il sindacato di convenienza ex art. 245 CCII.

Proposte concorrenti e criterio di selezione

Il comma 4 disciplina l’ipotesi delle proposte concorrenti, ammissibili nel concordato della liquidazione giudiziale tanto da parte del debitore quanto da parte di terzi (creditori, assuntori, investitori esterni). Quando più proposte sono sottoposte al voto, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata di crediti ammessi al voto. Si pensi al caso di Caio, debitore, e Sempronio, creditore concorrente: se la proposta di Caio raccoglie il 55% e quella di Sempronio il 62%, prevale Sempronio. In caso di parità soccorre il criterio cronologico: prevale la proposta depositata per prima. Il criterio premia la diligenza dell’iniziativa e impedisce manovre dilatorie da parte del proponente successivo.

Profili operativi e contenzioso

Sul piano applicativo, il curatore predispone una relazione finale ex art. 245 CCII che riepiloga le adesioni espresse, i dissensi, le presunte adesioni per silenzio e il calcolo delle maggioranze per classe ove previsto. Eventuali contestazioni sul computo - ad esempio sulla qualificazione di un voto come dissenziente o consenziente, o sull’inclusione di un credito ammesso con riserva - sono veicolate nel giudizio di omologazione attraverso l’opposizione ex art. 245, comma 3, CCII. L’orientamento prevalente esclude che vizi minori della votazione comportino la mancata omologazione, applicando un principio di proporzionalità tra irregolarità e incidenza sul risultato. Particolare attenzione richiede la gestione documentale: la PEC con cui il curatore comunica la proposta deve riportare in modo inequivoco il termine per il dissenso, le modalità di trasmissione della risposta e l’avvertimento sulle conseguenze del silenzio, sotto forma di clausola informativa esplicita. La giurisprudenza di merito tende a sanare difetti formali quando risulti dimostrato che il creditore ha avuto effettiva conoscenza della proposta e del termine, mentre annulla il voto presunto in caso di comunicazione viziata in modo sostanziale.

Domande frequenti

Quale maggioranza serve per approvare il concordato nella liquidazione giudiziale?

Occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in presenza di classi, anche il consenso del maggior numero di classi. Si calcola sulla situazione cristallizzata alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato.

Cosa succede se un creditore non risponde alla proposta?

Vige il silenzio-assenso: il creditore che non manifesta dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si considera consenziente. Il curatore deve garantire una comunicazione individuale, tracciabile e con termine congruo.

Le variazioni successive dei crediti ammessi influiscono sul calcolo della maggioranza?

No, l’art. 244 comma 3 CCII cristallizza il computo alla scadenza del termine di voto: provvedimenti emessi dopo non retroagiscono sulle maggioranze, salvo eventuale sindacato in sede di omologazione.

Come si sceglie tra più proposte di concordato concorrenti?

Prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale la proposta depositata per prima, secondo il criterio cronologico previsto dal comma 4.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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