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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 225 CCII – Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I creditori ammessi a norma dell’articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

In sintesi

In sintesi

  • I creditori ammessi tardivamente ex art. 208 CCII concorrono solo alle ripartizioni successive all’ammissione, in proporzione al loro credito.
  • È fatto salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione.
  • Il prelievo è ammesso anche quando il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da cause non imputabili al creditore.
  • La norma bilancia stabilità del riparto già eseguito e tutela del creditore tardivo, evitando un’integrale esclusione dalle quote pregresse.
  • Si raccorda con gli artt. 226-228 CCII su ripartizioni parziali, riparto finale e accantonamenti.
Inquadramento sistematico

L’art. 225 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) regola, nell’ambito del Capo V del Titolo V dedicato alla ripartizione dell’attivo, il regime delle ripartizioni in favore dei creditori ammessi tardivamente al passivo della liquidazione giudiziale. La norma si raccorda all’art. 208 CCII, che disciplina la procedura di ammissione tardiva: il creditore che non abbia rispettato il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201 CCII) può comunque presentare domanda fino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell’attivo o, in ogni caso, fino a sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine prorogabile in casi di non imputabilità). L’art. 225 riprende, con adattamenti, il contenuto dell’art. 112 l. fall. (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con efficacia dal 15 luglio 2022.

Principio di partecipazione solo alle ripartizioni successive

La regola generale fissata dal comma 1 è chiara: i creditori ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, in proporzione al credito riconosciuto. La ratio risponde al principio di stabilità degli atti compiuti dal curatore e di certezza dei rapporti tra creditori: le ripartizioni già eseguite non possono essere rimesse in discussione, perché ciò comprometterebbe la funzionalità della procedura e la tutela dell’affidamento dei creditori già soddisfatti. Si pensi al caso di Tizio, fornitore chirografario che presenta domanda di ammissione tardiva dopo il secondo riparto parziale: egli parteciperà solo al terzo riparto e ai successivi, sulla base della percentuale di soddisfacimento corrispondente al suo credito ammesso, senza poter pretendere quote pregresse.

Eccezione per i creditori privilegiati

La prima eccezione al principio generale riguarda i creditori assistiti da cause di prelazione. Costoro hanno il diritto di prelevare, sulle ripartizioni successive, le quote che sarebbero loro spettate nelle ripartizioni precedenti. La giustificazione è coerente con la natura del privilegio: la prelazione non può essere pregiudicata dal mero fatto della tardività dell’insinuazione, perché si tratta di una qualità sostanziale del credito riconosciuta dalla legge sostanziale (artt. 2745 e seguenti c.c.) e tutelata in sede concorsuale. Caio, dipendente con credito di lavoro privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c., ammesso tardivamente dopo due riparti parziali, avrà diritto di prelevare dai successivi riparti le somme corrispondenti alla percentuale di soddisfacimento del proprio privilegio nei riparti pregressi, prima che vengano effettuati i pagamenti ai chirografari del riparto in corso.

Eccezione per il ritardo non imputabile

La seconda eccezione opera quando il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da cause non imputabili al creditore. Anche in questo caso il creditore ha diritto di prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle ripartizioni precedenti. L’orientamento prevalente individua quali cause non imputabili: la mancata conoscenza dell’apertura della procedura (es. mancato avviso ex art. 200 CCII), la sopravvenuta scoperta del credito (es. revoca di un pagamento ricevuto dal debitore che fa rivivere il credito ex art. 169 CCII), l’incertezza giuridica derivante da un giudizio pendente. Sempronio, creditore di una società sottoposta a liquidazione giudiziale che riceve l’avviso del curatore solo successivamente all’esecuzione dei primi riparti a causa di un errore nell’indirizzo PEC, potrà presentare domanda tardiva e prelevare le quote pregresse, dimostrando l’imputabilità del ritardo al curatore o a circostanze esterne. La valutazione della non imputabilità è rimessa al giudice delegato, in sede di pronuncia sulla domanda tardiva ex art. 208, comma 4, CCII.

Modalità operative del prelievo

Il meccanismo del prelievo non opera retroattivamente sulle ripartizioni già eseguite (che restano stabili), ma agisce sulle ripartizioni future: il curatore, nel predisporre il piano di riparto successivo all’ammissione tardiva del creditore privilegiato (o del creditore non imputabile), deve calcolare l’importo che sarebbe spettato al creditore se ammesso tempestivamente e accantonarlo a suo favore prima di procedere al riparto del residuo tra gli altri creditori. Questo può comportare, in concreto, una riduzione della quota distribuibile agli altri creditori (anche già soddisfatti in passato, che non vedranno restituite somme), ma la stabilità dei pagamenti pregressi non è toccata. Il piano di riparto è soggetto al controllo del giudice delegato e al regime di reclamo ex art. 133 CCII.

Coordinamento con altre norme

L’art. 225 si raccorda con l’art. 226 CCII, che disciplina ulteriori diritti del creditore tardivo titolare di diritti su beni mobili o immobili (inclusa la facoltà di chiedere la sospensione della liquidazione del bene), con l’art. 227 CCII sui piani di riparto parziale e con l’art. 228 CCII sugli accantonamenti per crediti condizionali o contestati. Nell’insieme, la disciplina realizza un equilibrio tra esigenze di celerità della procedura, stabilità dei riparti e tutela delle posizioni dei creditori, in particolare di quelli privilegiati e di quelli che non hanno potuto rispettare i termini per ragioni a loro non imputabili.

Domande frequenti

I creditori ammessi tardivamente possono partecipare alle ripartizioni già eseguite?

No, di regola concorrono solo alle ripartizioni successive all’ammissione, in proporzione al credito; le ripartizioni pregresse restano stabili a tutela degli altri creditori.

Quali creditori tardivi possono prelevare quote dalle ripartizioni precedenti?

I creditori assistiti da cause di prelazione e quelli il cui ritardo dipende da cause non imputabili, dimostrate al giudice delegato in sede di ammissione tardiva.

Come funziona concretamente il prelievo dalle quote pregresse?

Il curatore, nei riparti successivi, accantona a favore del tardivo l’importo che gli sarebbe spettato se ammesso tempestivamente, prima di distribuire il residuo agli altri creditori.

Cosa si intende per cause non imputabili al creditore tardivo?

Mancata conoscenza dell’apertura della procedura, sopravvenuta scoperta del credito (es. revoca ex art. 169 CCII), incertezza giuridica da giudizio pendente; valutate dal giudice delegato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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