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Art. 219 CCII – Procedimento di distribuzione della somma ricavata
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L’art. 219 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) apre il Capo V del Titolo V dedicato alla ripartizione dell’attivo, segnando il passaggio dalla fase di liquidazione (vendita dei beni) a quella di distribuzione (assegnazione delle somme ai creditori). La disposizione svolge una funzione di raccordo sistematico: da un lato attribuisce al giudice delegato la competenza distributiva, dall’altro disciplina il prelievo dell’acconto sul compenso del curatore. La norma riproduce, con adattamenti lessicali, l’art. 110 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dal 15 luglio 2022 ai sensi dell’art. 389 CCII, e si coordina strettamente con gli artt. 220-233 CCII (sulle modalità di riparto), con l’art. 221 CCII (sull’ordine di distribuzione) e con l’art. 137 CCII (sulla determinazione del compenso del curatore).
La competenza distributiva del giudice delegato
Il comma 1 attribuisce al giudice delegato la competenza esclusiva alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni della procedura. Si tratta di una competenza di natura giurisdizionale, esercitata con i provvedimenti tipici disciplinati dagli artt. 220 e seguenti CCII: dichiarazione di esecutività dei progetti di riparto predisposti dal curatore, decisione sui reclami proposti dai creditori, ordini di pagamento. Il rinvio alle «disposizioni del capo seguente» individua il quadro procedimentale: i progetti di ripartizione periodici sono redatti dal curatore, comunicati ai creditori, sottoposti al termine perentorio di reclamo di quindici giorni e infine dichiarati esecutivi dal giudice. Il giudice non interviene quindi sul merito del riparto in via diretta, ma esercita un controllo di legalità sulle proposte del curatore, decidendo i reclami ai sensi dell’art. 133 CCII.
Il compenso del curatore in acconto
Il comma 2 disciplina il prelievo dell’acconto sul compenso finale del curatore. La determinazione spetta al tribunale in composizione collegiale (non al giudice delegato), che provvede con decreto. La precisazione «se del caso» indica che si tratta di una facoltà e non di un obbligo: il tribunale può ritenere opportuno corrispondere acconti durante la procedura, specie se di lunga durata, oppure rinviare la liquidazione al riparto finale. Gli acconti sono parametrati al compenso finale, da liquidarsi a norma dell'art. 137 CCII, che richiama i criteri del D.M. 30/2012 (regolamento sui compensi dei curatori): scaglioni di percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato e del passivo accertato, con ulteriori onorari per attività particolari (azioni revocatorie, impugnazioni del passivo, contenzioso recupero crediti).
Natura prededucibile e modalità di prelievo
Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che la somma destinata all’acconto è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione. La collocazione del compenso del curatore tra i crediti prededucibili è confermata dall’art. 221, comma 1, lett. a), CCII e trova fondamento nell’art. 6 CCII, che qualifica come prededucibili i crediti sorti in funzione o in occasione delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La prededuzione comporta il pagamento integrale e prioritario rispetto a tutti gli altri crediti concorsuali, anche privilegiati. Esempio: se Tizio curatore ha maturato a metà procedura un acconto di 40.000 euro su un compenso finale stimato in 120.000, la somma viene prelevata immediatamente dalle disponibilità della massa, senza attendere il riparto finale e senza concorrere con i creditori privilegiati o chirografari.
Coordinamento con la liquidazione finale del compenso
Il prelievo dell’acconto non incide sulla liquidazione definitiva del compenso, che resta soggetta ai limiti e ai parametri dell’art. 137 CCII e del D.M. 30/2012. Qualora gli acconti corrisposti risultino superiori al compenso finale liquidato, il curatore è tenuto alla restituzione dell’eccedenza alla massa. È pertanto prudente che il tribunale, nell’autorizzare gli acconti, mantenga un margine di sicurezza rispetto alla stima del compenso finale, tenendo conto sia dell’attivo già realizzato sia delle attività ancora da svolgere. L’orientamento prevalente ritiene che la decisione del tribunale sull’acconto sia reclamabile alla corte d'appello ai sensi dell’art. 137, comma 5, CCII, in coerenza con il regime di impugnazione della liquidazione del compenso.
Domande frequenti
Chi ha il potere di distribuire le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo?
Il giudice delegato, secondo le disposizioni del Capo V del Titolo V CCII (artt. 219-233), che disciplinano i riparti periodici, l’ordine di prelazione e il riparto finale.
Chi liquida l’acconto sul compenso del curatore nella liquidazione giudiziale?
Il tribunale in composizione collegiale, con decreto motivato. La determinazione definitiva avviene poi a norma dell’art. 137 CCII, secondo i parametri del D.M. 30/2012.
Il compenso del curatore è un credito prededucibile della procedura?
Sì. Il compenso, anche in acconto, rientra tra i crediti prededucibili ex artt. 6 e 221, comma 1, lett. a), CCII e viene pagato integralmente e con priorità rispetto agli altri crediti.
Cosa accade se l’acconto al curatore supera il compenso finale liquidato?
Il curatore deve restituire l’eccedenza alla massa. Il tribunale, nell’autorizzare gli acconti, mantiene per prudenza un margine di sicurezza rispetto alla stima del compenso finale.