Art. 213 CCII – Programma di liquidazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7. Il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
2. Il curatore, fermo quanto previsto dall’articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l’istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l’aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.
4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorchè relativi a singoli rami dell’azienda, nonchè le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l’attività di liquidazione dell’attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall’apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.
7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l’approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
8. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite, questo termine può essere differito dal giudice delegato.
9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.
In sintesi
Funzione del programma di liquidazione nell’architettura della procedura
L’articolo 213 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) disciplina lo strumento operativo cardine attraverso cui il curatore traduce in azione concreta la finalità satisfattiva della liquidazione giudiziale. Il programma di liquidazione rappresenta, secondo l’orientamento prevalente in dottrina, il documento di pianificazione strategica che consente al curatore di razionalizzare l’attività gestoria, ai creditori di esercitare il proprio controllo informato e al giudice delegato di vigilare sulla conformità degli atti dispositivi al perimetro programmatico approvato. La norma riprende, con significative innovazioni, l’impianto già delineato dall’art. 104-ter della legge fallimentare (R.D. 267/1942), oggi abrogata ex art. 389 CCII a far data dall’entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022).
Termini di redazione e conseguenze del ritardo
Il comma 1 fissa un duplice termine: sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale. Si tratta di termini perentori sul piano funzionale, atteso che il loro inosservanza «senza giustificato motivo» integra giusta causa di revoca del curatore ex art. 134 CCII. La dottrina maggioritaria sottolinea come il sintagma «giustificato motivo» imponga al curatore un onere di tempestiva rappresentazione al giudice delegato delle ragioni ostative (complessità dell’attivo, pendenza di accertamenti, necessità di interlocuzione con il comitato dei creditori non ancora costituito), affinché l’eventuale ritardo non si traduca in addebito disciplinare. Si ipotizzi che Tizio, curatore della liquidazione giudiziale Alfa S.r.l., si trovi a gestire un compendio immobiliare disseminato in più Stati esteri: la richiesta tempestiva di proroga, documentata e motivata, costituisce strumento idoneo a neutralizzare il rischio di revoca.
Struttura per sezioni e contenuto analitico
Il comma 3 impone una articolazione del programma «per sezioni», con indicazione separata di criteri e modalità relativi a: liquidazione degli immobili; liquidazione degli altri beni mobili, partecipazioni, marchi e brevetti; riscossione dei crediti; azioni giudiziali da promuovere o nelle quali subentrare. Per ciascuna voce devono essere esplicitati i costi presunti e i tempi di realizzo. L’innovazione rispetto al previgente impianto consiste nel richiedere altresì l’indicazione degli «esiti delle liquidazioni già compiute», sì da consentire una verifica progressiva dell’andamento procedurale. Il comma 4 amplia ulteriormente il perimetro contenutistico, contemplando gli atti di conservazione del valore dell’impresa, tra cui l’esercizio dell’impresa (artt. 211-212 CCII) e l’affitto d'azienda (art. 212), nonché le modalità di cessione unitaria dell’azienda o di rami, in coerenza con il principio di preferenza per la liquidazione atomistica solo quando la cessione aggregata risulti non praticabile o non conveniente.
Rinuncia alla liquidazione e presunzione legale di non convenienza
Il comma 2 disciplina un istituto di crescente rilievo applicativo: la rinuncia alla liquidazione di beni manifestamente non convenienti. La norma richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori e impone al curatore di notificare istanza e autorizzazione agli uffici dei pubblici registri per l’annotazione, oltre alla comunicazione ai creditori. Conseguenza qualificante: i creditori, in deroga al divieto generale di azioni esecutive individuali sancito dall’art. 150 CCII, riacquistano la facoltà di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Il correttivo D.Lgs. 83/2022 ha introdotto una presunzione legale di non convenienza dopo sei esperimenti di vendita non andati a buon fine, salva diversa autorizzazione motivata del giudice delegato. L’orientamento prevalente legge tale presunzione come iuris tantum, superabile in presenza di giustificati motivi (mutamento delle condizioni di mercato, interesse manifestato da operatori qualificati, possibilità di vendita in blocco con altri cespiti).
Tempistiche di vendita e termine massimo quinquennale
Il comma 5 scolpisce un’ulteriore scansione temporale: il primo esperimento di vendita dei beni e l’avvio delle attività di recupero crediti devono avvenire entro otto mesi dall’apertura della procedura, salvo differimento motivato del giudice delegato. Anche in questo caso, l’inosservanza senza giustificato motivo integra causa di revoca del curatore. Il comma 8 introduce il termine massimo quinquennale per il completamento della liquidazione, differibile «in casi di particolare complessità o difficoltà delle vendite». Il legislatore ha inteso così perseguire l’obiettivo, fortemente avvertito anche in sede eurounitaria (Direttiva UE 2019/1023), della tempestività e prevedibilità della liquidazione, quale elemento essenziale per la massimizzazione del valore e per la tutela dell’affidamento dei creditori.
Supplemento e atti urgenti ante approvazione
Il comma 6 contempla due strumenti di flessibilità procedurale: il supplemento al programma per sopravvenute esigenze (es. emersione di un cespite non inventariato o di un credito non rilevato) e la possibilità per il curatore di procedere ad atti liquidatori urgenti prima dell’approvazione del programma, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, qualora il ritardo possa pregiudicare l’interesse del ceto creditorio. Si pensi al caso in cui Caio, curatore della liquidazione Beta S.p.A., si trovi a dover dismettere prodotti deperibili o titoli quotati soggetti a forte volatilità: in tali ipotesi la liquidazione anticipata costituisce strumento di tutela del valore.
Approvazione e controllo giudiziale
Il comma 7 delinea la sequenza approvativa: trasmissione al giudice delegato, autorizzazione di quest'ultimo alla sottoposizione del programma al comitato dei creditori, approvazione del comitato e successiva autorizzazione dei singoli atti liquidatori «in quanto conformi al programma approvato». La dottrina maggioritaria evidenzia come il controllo del giudice delegato sui singoli atti sia di tipo essenzialmente conformativo, fermo restando il potere di valutazione discrezionale ove la conformità presenti margini interpretativi. Il comitato dei creditori, ai sensi degli artt. 138-140 CCII, esercita una funzione di indirizzo e di verifica dell’operato curatoriale.
Effetti sul computo dei termini ex legge Pinto
Il comma 9, di significativa portata sistematica, statuisce che il rispetto dei termini di cui al comma 5 esclude dal computo dei termini di ragionevole durata ex L. 89/2001 (cd. legge Pinto) il tempo necessario al completamento della liquidazione. Si tratta di un scudo normativo volto a evitare che la complessità fisiologica della procedura si traduca in responsabilità erariale per irragionevole durata, purché il curatore abbia operato con diligenza nel rispetto delle cadenze legali. L’effetto è coerente con la natura tecnico-amministrativa dell’attività liquidatoria, distinta dall’accertamento giurisdizionale del passivo. Resta ferma la possibilità, in caso di inerzia ingiustificata, di responsabilità del curatore ex art. 136 CCII e di revoca, con conseguenti effetti risarcitori in favore dei creditori pregiudicati.
Coordinamento con le vendite competitive e la trasparenza
Sotto il profilo applicativo, il programma di liquidazione si coordina strettamente con la disciplina delle vendite competitive di cui all’art. 216 CCII, che impone il ricorso a procedure trasparenti, partecipate e ispirate ai criteri delle vendite forzate. Il curatore, nella redazione del programma, deve indicare se intenda avvalersi di soggetti specializzati ex art. 216, comma 7, CCII, di portali telematici per la pubblicazione degli avvisi e di stimatori indipendenti per la determinazione del valore di base. La dottrina maggioritaria valorizza tale connessione come strumento di garanzia della massimizzazione del realizzo, evitando il rischio di liquidazioni opache o anti-economiche. Si pensi a Sempronio, curatore di una procedura con compendio immobiliare di rilevante valore: l’indicazione, già nel programma, del soggetto specializzato incaricato delle vendite e delle modalità di pubblicità consente al comitato dei creditori una valutazione informata e al giudice delegato un controllo preventivo sulla congruità del percorso. Resta inteso che il curatore conserva la facoltà di proporre supplementi al programma ogniqualvolta sopravvenute esigenze impongano una rimodulazione delle modalità liquidatorie.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va redatto il programma di liquidazione?
Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.
Cosa accade se il curatore non rispetta i termini di legge?
L’inosservanza dei termini senza giustificato motivo integra giusta causa di revoca del curatore ex art. 134 CCII, su istanza del comitato dei creditori o d'ufficio.
Quando si presume manifestamente non conveniente proseguire la liquidazione di un bene?
Dopo sei esperimenti di vendita non seguiti da aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi la prosecuzione per giustificati motivi.
Entro quando deve avvenire il primo esperimento di vendita?
Entro otto mesi dall’apertura della procedura, salvo differimento motivato del giudice delegato. Il mancato rispetto è causa di revoca del curatore.
Qual è il termine massimo per completare la liquidazione giudiziale?
Cinque anni dal deposito della sentenza di apertura, prorogabili dal giudice delegato in casi di particolare complessità o difficoltà nelle vendite.