Art. 195 CCII – Inventario
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
In sintesi
Rilevanza e funzione dell’inventario nella liquidazione giudiziale
L’art. 195 CCII disciplina la redazione dell’inventario dei beni compresi nella liquidazione giudiziale, operazione di fondamentale importanza in quanto cristallizza la consistenza della massa attiva al momento dell’apertura della procedura. L’inventario costituisce la base di riferimento per le successive operazioni di liquidazione e per la determinazione dell’attivo disponibile ai fini del riparto. La norma riproduce, con adattamenti, il contenuto dell’art. 87 l. fall., inserendosi nel sistema del CCII che ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale a partire dal 15 luglio 2022.
Tempistica e forme procedurali
Il curatore è tenuto a redigere l’inventario «nel più breve termine possibile», espressione che riflette l’urgenza di fotografare il patrimonio del debitore prima che possano verificarsi dispersioni, sottrazioni o deterioramenti dei beni. Le forme da seguire sono quelle stabilite dal codice di procedura civile per gli inventari (artt. 769 e ss. c.p.c.), con la redazione di un processo verbale delle attività compiute. Una novità rilevante introdotta dal CCII è l’obbligo di allegare al verbale la documentazione fotografica dei beni inventariati: si tratta di una disposizione che mira a prevenire contestazioni successive sull’effettiva consistenza e condizione dei beni al momento dell’apertura e che può rivelarsi decisiva in caso di dispute circa eventuali danni o deterioramenti.
Soggetti presenti e diritto di intervento
L’inventario deve essere redatto con la presenza o il previo avviso del debitore e del comitato dei creditori, qualora già nominato. La partecipazione del debitore risponde a una duplice finalità: da un lato, consente di avvalersi della sua conoscenza del patrimonio per garantire la completezza dell’inventario; dall’altro, lo espone alle conseguenze penali in caso di omessa indicazione di beni. I creditori possono intervenire, ma non vantano un diritto di veto o di modifica; la loro presenza è tutelata in funzione di controllo sull’operato del curatore. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti, garantendo così certezza probatoria sul contenuto dell’inventario.
Nomina dello stimatore
Il comma 2 prevede che il curatore possa nominare uno stimatore quando occorre, vale a dire quando la valutazione dei beni richiede competenze tecniche specifiche che il curatore non possiede o che, per ragioni di imparzialità, è opportuno affidare a un soggetto terzo. La stima è particolarmente importante per i beni immobili, le partecipazioni societarie, i beni strumentali complessi e i beni intellettuali. Il valore attribuito dallo stimatore orienta le successive operazioni di liquidazione e costituisce un riferimento per valutare la congruità delle offerte di acquisto.
Dichiarazione del debitore e sanzioni penali
Prima di chiudere l’inventario il curatore è tenuto a invitare il debitore, o, nel caso di società, gli amministratori, a dichiarare se siano a conoscenza di ulteriori beni da includere. L’invito è accompagnato dall’avvertimento delle sanzioni penali previste dall’art. 327 CCII (che punisce la bancarotta fraudolenta per distrazione e la bancarotta documentale) in caso di falsa o omessa dichiarazione. Questo meccanismo ha una rilevante funzione preventiva e sollecitatorio: il debitore è posto di fronte alla responsabilità personale derivante dall’omessa disclosure di attività, il che riduce statisticamente il rischio di occultamenti. L’orientamento prevalente ritiene che la dichiarazione del debitore abbia valore confessorio e possa essere utilizzata nel procedimento penale.
Formalità conclusive e deposito
L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Un originale è depositato nella cancelleria del tribunale, mentre l’altro resta nel fascicolo del curatore. Il deposito in cancelleria consente la pubblicità dell’atto e garantisce l’accesso ai creditori e ai terzi interessati secondo le modalità previste dall’art. 199 CCII per il fascicolo informatico. La firma di tutti gli intervenuti attribuisce all’inventario valore di atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., con la conseguente efficacia di piena prova fino a querela di falso.
Domande frequenti
Entro quando il curatore deve redigere l’inventario dei beni?
Nel più breve termine possibile dopo la rimozione dei sigilli, secondo le forme del codice di procedura civile.
È obbligatoria la documentazione fotografica nell’inventario CCII?
Sì, il curatore deve allegare al verbale la documentazione fotografica dei beni inventariati.
Cosa rischia il debitore che omette di dichiarare beni al curatore prima della chiusura dell’inventario?
Rischia le sanzioni penali previste dall’art. 327 CCII per falsa o omessa dichiarazione.
Quanti originali dell’inventario vengono redatti e dove vengono depositati?
Due originali: uno depositato in cancelleria del tribunale, l’altro conservato nel fascicolo del curatore.