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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 187 CCII – Contratto di assicurazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell’articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell’assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

In sintesi

  • Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’art. 172 CCII, che regola la facoltà del curatore di subentrare nei contratti pendenti.
  • L’assicuratore conserva il diritto di recesso ex art. 1898 c.c. se la liquidazione giudiziale determina un aggravamento del rischio.
  • Se il curatore subentra nel contratto, i premi scaduti dopo l’apertura della procedura sono soddisfatti in prededuzione.
Collocazione sistematica e ambito applicativo

L’art. 187 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sul contratto di assicurazione contro i danni, collocandosi nella Sezione V del Titolo V. La norma è di contenuto relativamente sintetico rispetto ad altri articoli della stessa sezione, poiché rinvia in larga parte alla disciplina generale dell’art. 172 CCII e al codice civile, introducendo due specificazioni rilevanti: la tutela dell’assicuratore in caso di aggravamento del rischio e il trattamento in prededuzione dei premi successivi al subingresso del curatore.

La norma riguarda specificamente le assicurazioni contro i danni (ramo danni), escludendo dalla propria applicazione diretta i contratti di assicurazione sulla vita, la cui disciplina è dettata da norme speciali del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e non è richiamata dall’art. 187 CCII.

Il rinvio all’art. 172 CCII

Il primo comma rinvia all’art. 172 CCII per la disciplina generale del contratto di assicurazione contro i danni nell’ambito della liquidazione giudiziale. L’art. 172 CCII stabilisce il regime ordinario per i contratti pendenti bilateralmente ineseguiti: il contratto rimane sospeso fino a quando il curatore non dichiara di volervi subentrare oppure di scioglierlo. Durante tale periodo di sospensione, il contraente in bonis non può agire per l’esecuzione né per la risoluzione del contratto.

Nel contesto assicurativo, il rinvio all’art. 172 significa dunque che, all’apertura della liquidazione giudiziale, il contratto di assicurazione contro i danni non si scioglie automaticamente né continua automaticamente: è sospeso, in attesa della scelta del curatore. Questa sospensione ha importanti implicazioni pratiche: qualora durante il periodo di sospensione si verifichi un sinistro, la questione se esso sia o meno coperto dalla garanzia assicurativa potrà dare luogo a contenziosi interpretativi.

Il recesso dell’assicuratore per aggravamento del rischio

Il primo comma introduce però un’eccezione significativa a favore dell’assicuratore: quest'ultimo conserva il diritto di recesso «a norma dell’articolo 1898 del codice civile», se la prosecuzione del contratto «può determinare un aggravamento del rischio». L’art. 1898 c.c. attribuisce all’assicuratore il diritto di recedere dal contratto entro un mese dalla notizia dell’aggravamento del rischio, quando questo sia tale da alterare in modo rilevante la valutazione del rischio stesso.

Nel caso della liquidazione giudiziale, l’aggravamento del rischio può derivare, ad esempio, dall’interruzione della manutenzione ordinaria dei beni assicurati, dalla riduzione del personale preposto alla sicurezza, dalla dismissione di alcune attività produttive che riduce i presidi antincendio, o dall’aumento del rischio di deterioramento dei beni aziendali. È tuttavia necessario che l’aggravamento sia concreto e significativo: non è sufficiente invocare genericamente l’apertura della procedura come fattore di rischio, occorrendo dimostrare che la situazione specifica dell’impresa in liquidazione giudiziale ha effettivamente peggiorato il profilo di rischio assicurato.

L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il diritto di recesso dell’assicuratore non sia automatico e richieda una valutazione caso per caso, tenuto conto che la liquidazione giudiziale non implica necessariamente una cessazione immediata dell’attività e che la curatela può adottare misure idonee a mantenere il profilo di rischio originario.

La prededuzione dei premi in caso di subingresso del curatore

Il secondo comma introduce una disposizione di notevole importanza pratica: qualora il curatore comunichi la volontà di subentrare nel contratto di assicurazione, il credito dell’assicuratore per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale è soddisfatto in prededuzione. La prededuzione, disciplinata dall’art. 222 CCII, consente al creditore di essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori concorsuali, prima della ripartizione dell’attivo tra questi ultimi.

La ratio è chiara: se il curatore decide di continuare il contratto di assicurazione, perché lo ritiene utile alla procedura, ad esempio per mantenere la copertura su beni aziendali che saranno liquidati, è giusto che l’assicuratore, che continua a prestare la propria garanzia nell’interesse della massa, sia remunerato con priorità. In assenza di tale disposizione, l’assicuratore potrebbe essere disincentivato a continuare il rapporto, temendo di dover aspettare la ripartizione finale per ottenere i premi.

Si noti che la prededuzione riguarda solo i premi scaduti dopo l’apertura della procedura: i premi anteriori rimangono crediti concorsuali e seguono le ordinarie regole del riparto. Tale distinzione impone alla curatela di operare una ricognizione puntuale delle scadenze dei premi assicurativi per separare i crediti prededucibili da quelli concorsuali.

Profili pratici

Nella prassi, il curatore che decide di subentrare nei contratti assicurativi lo fa tipicamente per i contratti che coprono rischi rilevanti per i beni aziendali in gestione (incendio, furto, responsabilità civile), mentre può lasciare scadere o sciogliere le coperture accessorie o non strettamente necessarie. La valutazione deve tenere conto del costo dei premi rispetto al valore dei beni coperti e alla presumibile durata della procedura.

Domande frequenti

Il contratto di assicurazione contro i danni si scioglie automaticamente con la liquidazione giudiziale?

No. Si applica l’art. 172 CCII: il contratto è sospeso finché il curatore non dichiara di volervi subentrare o di scioglierlo. Solo allora si determina la sorte definitiva del rapporto.

In quali casi l’assicuratore può recedere dal contratto durante la liquidazione giudiziale?

L’assicuratore può recedere ex art. 1898 c.c. se la liquidazione giudiziale determina un concreto e significativo aggravamento del rischio assicurato, non essendo sufficiente il mero stato di insolvenza.

I premi assicurativi maturati dopo l’apertura della procedura sono crediti privilegiati?

Sì, ma solo se il curatore ha comunicato di voler subentrare nel contratto. In tal caso i premi scaduti dopo l’apertura sono soddisfatti in prededuzione, con priorità sui creditori concorsuali.

L’art. 187 CCII si applica anche alle assicurazioni sulla vita?

No. La norma riguarda specificamente le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni sulla vita sono regolate dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e da norme speciali distinte.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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