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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 178 CCII – Vendita con riserva di proprieta’

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

In sintesi

  • In caso di liquidazione giudiziale del compratore, il curatore può subentrare nel contratto di vendita con riserva di proprietà con l’autorizzazione del comitato dei creditori.
  • Il venditore può esigere una cauzione, salvo che il curatore paghi immediatamente il prezzo residuo con sconto degli interessi legali.
  • Se il curatore sceglie lo scioglimento, il venditore deve restituire le rate già riscosse, ma ha diritto a un equo compenso per l’uso della cosa.
  • L’equo compenso può essere compensato con il credito del compratore avente ad oggetto la restituzione delle rate.
  • La liquidazione giudiziale del venditore non è mai causa di scioglimento del contratto: il compratore mantiene la propria posizione.
Inquadramento della fattispecie

L’articolo 178 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina gli effetti della liquidazione giudiziale sulla vendita con riserva di proprietà (o patto di riservato dominio), istituto regolato dagli artt. 1523-1526 del codice civile. Si tratta della vendita in cui il trasferimento della proprietà è differito al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo, pur essendo il compratore già nel possesso del bene. Tale contratto è frequentemente impiegato nella vendita di beni strumentali, attrezzature e autoveicoli alle imprese, in quanto consente al venditore di mantenere una garanzia reale sul bene attraverso la riserva della proprietà, fino al completo pagamento del prezzo.

La norma si inserisce nel solco della disciplina generale dell’art. 172 CCII sui contratti pendenti, ma introduce regole specifiche che tengono conto della struttura peculiare della vendita con riserva di proprietà, nella quale la distribuzione dei diritti tra le parti (possesso al compratore, proprietà al venditore) genera conseguenze asimmetriche a seconda che la liquidazione giudiziale colpisca l’uno o l’altro contraente.

Ipotesi A: liquidazione giudiziale del compratore

Il comma 1 dell’art. 178 CCII si occupa della situazione più comune: il compratore viene sottoposto a liquidazione giudiziale mentre il prezzo deve essere ancora pagato, in tutto o in parte, a termine o a rate. In questa ipotesi, la norma attribuisce al curatore la facoltà di subentrare nel contratto, assumendone tutti gli obblighi, previa autorizzazione del comitato dei creditori. La scelta è rimessa alla valutazione discrezionale del curatore, che tiene conto del valore del bene rispetto al prezzo residuo da pagare e dell’utilità del bene per la liquidazione dell’attivo.

Il venditore, che vede modificarsi la controparte contrattuale, non è privo di tutele: può richiedere al curatore una cauzione a garanzia del pagamento delle rate future. Questa facoltà è però preclusa nell’ipotesi in cui il curatore opti per il pagamento immediato dell’intero prezzo residuo, con applicazione dello sconto degli interessi legali per il periodo di anticipazione rispetto alla scadenza naturale delle rate. In questo caso, il venditore riceve subito l’intero corrispettivo (seppur decurtato degli interessi) e non ha ragione di chiedere ulteriori garanzie.

Gli effetti dello scioglimento del contratto

Se il curatore sceglie di non subentrare nel contratto, optando per lo scioglimento ai sensi dell’art. 172 CCII, si producono conseguenze bilaterali. Il venditore, che era rimasto proprietario del bene, lo riacquista nella propria disponibilità piena e può procedere alla sua ricollocazione sul mercato. Tuttavia, è tenuto a restituire alla curatela tutte le rate di prezzo già riscosse dal compratore prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, poiché tali somme, una volta sciolto il contratto, sarebbero prive di causa.

A fronte di tale obbligo restitutorio, il venditore ha però diritto a un equo compenso per l’uso della cosa durante il periodo in cui il compratore ne ha avuto il godimento. La norma prevede espressamente che tale equo compenso possa essere compensato con il credito del compratore (rectius: della curatela) avente ad oggetto la restituzione delle rate già pagate. In pratica, il venditore può non restituire l’intero importo delle rate, ma solo la parte eccedente l’equo compenso per l’uso del bene.

Si tratta di un meccanismo di compensazione legale che evita il doppio pagamento: il venditore non deve restituire le rate e poi insinuarsi al passivo per l’equo compenso, ma può direttamente operare la compensazione. L’equo compenso non è predeterminato dalla norma, ma deve essere quantificato caso per caso tenendo conto della durata del godimento, del valore d'uso del bene, delle condizioni di mercato e dello stato di conservazione del bene al momento della restituzione.

Ipotesi B: liquidazione giudiziale del venditore

Il comma 2 dell’art. 178 CCII stabilisce con nettezza che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto. La norma è di segno opposto rispetto all’ipotesi precedente: il compratore non subisce alcuna perturbazione nel proprio rapporto contrattuale per effetto dell’insolvenza del venditore. Il contratto prosegue regolarmente, il compratore continua a pagare le rate e alla scadenza acquisirà la proprietà del bene.

La ratio è evidente: il compratore ha già ricevuto il bene e si trova in una posizione sostanzialmente analoga a quella di un proprietario (sia pur senza il titolo formale), avendo il godimento pieno della cosa. L’insolvenza del venditore-proprietario formale non incide sulla sua posizione, poiché il bene è destinato a passargli in proprietà al pagamento dell’ultima rata. La curatela del venditore potrà acquisire al passivo il credito relativo alle rate future e all’eventuale valore residuo del bene, ma non potrà sciogliere il contratto e pretendere la restituzione del bene, salvo inadempimento del compratore.

Coordinamento con la disciplina generale

L’art. 178 CCII va letto in combinato con l’art. 172 CCII (regola generale sui contratti pendenti) e con gli artt. 1523-1526 c.c. (disciplina civilistica della vendita con riserva di proprietà). Le norme codicistiche restano applicabili per tutto quanto non espressamente derogato dall’art. 178 CCII, in particolare per la definizione di equo compenso (che richiama la logica dell’art. 1526, comma 2, c.c.) e per le conseguenze dell’inadempimento del compratore nelle more della procedura.

Domande frequenti

Il curatore del compratore può continuare a pagare le rate di un acquisto con riserva di proprietà?

Sì. Il curatore può subentrare nel contratto con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può richiedere una cauzione a garanzia delle rate future.

Se il curatore del compratore sceglie lo scioglimento, il venditore deve restituire le rate già incassate?

Sì, ma ha diritto a un equo compenso per il periodo di uso del bene, compensabile con il debito restitutorio verso la curatela, riducendo così il rimborso netto.

La liquidazione giudiziale del venditore scioglie il contratto di vendita con riserva di proprietà?

No. La liquidazione giudiziale del venditore non è causa di scioglimento: il compratore prosegue a pagare le rate e acquisterà la proprietà alla scadenza.

Il curatore del compratore può pagare subito tutto il prezzo residuo invece di continuare con le rate?

Sì. Il curatore può pagare immediatamente l’intero prezzo residuo applicando lo sconto degli interessi legali; in tal caso il venditore non può chiedere alcuna cauzione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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