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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 162 CCII – Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

In sintesi

  • Il coobbligato o fideiussore titolare di pegno o ipoteca sui beni del debitore insolvente a garanzia del proprio regresso concorre al passivo per la somma garantita.
  • Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o pignorati spetta al creditore principale in deduzione della somma dovuta, non al coobbligato/fideiussore.
  • La norma impedisce che la garanzia reale costituita a favore del regrediente venga usata per soddisfare quest'ultimo a scapito del creditore principale ancora insoddisfatto.
  • Il meccanismo coordina la posizione del fideiussore garantito con i diritti del creditore principale nella ripartizione dell’attivo.
  • La regola è coerente con il principio di preminenza del creditore principale, già espresso dagli artt. 160 e 161 CCII.
Inquadramento e collocazione sistematica

L’art. 162 CCII chiude la sequenza degli artt. 160-162, dedicata alla posizione dei creditori e dei coobbligati solidali nella liquidazione giudiziale, affrontando un caso specifico e per certi versi più complesso: quello in cui il coobbligato o il fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale vanti, a sua volta, una garanzia reale, ipoteca o pegno, sui beni del debitore insolvente, posta a presidio della propria futura azione di regresso.

La norma riprende il testo dell’abrogato art. 63 L.F. e ne preserva la struttura e la ratio essenziale. La novità rispetto al sistema previgente è, come per le norme precedenti, esclusivamente terminologica: «liquidazione giudiziale» in luogo di «fallimento».

La situazione tipica: fideiussore con ipoteca di regresso

Il caso tipico che l’art. 162 intende regolare è quello del fideiussore che, al momento in cui ha prestato la garanzia personale in favore del creditore, si è anche fatto costituire un’ipoteca (o un pegno) sui beni del debitore principale, al fine di tutelarsi preventivamente dall’eventualità di dover adempiere in luogo del debitore e di non riuscire poi a recuperare la somma tramite il regresso.

Questa prassi è frequente nei rapporti bancari, dove l’istituto di credito che ha concesso un finanziamento ottiene spesso sia una garanzia personale (fideiussione) sia una garanzia reale (ipoteca) dai soci o dagli amministratori della società debitrice; ma può verificarsi anche nel caso di fideiussioni prestate da soggetti privati nell’ambito di rapporti commerciali o familiari.

Quando la società debitrice viene sottoposta a liquidazione giudiziale, i beni ipotecati entrano nell’attivo della procedura e il curatore provvede alla loro liquidazione. Si pone quindi la questione di come ripartire il ricavato tra il creditore principale (che vanta il proprio credito originario) e il fideiussore-regrediente (che vanta il credito di regresso garantito dall’ipoteca).

Concorrenza del coobbligato per la somma garantita (comma 1)

Il primo comma stabilisce che il coobbligato o fideiussore «ha diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno». Questa disposizione riconosce al coobbligato/fideiussore la facoltà di insinuarsi al passivo per l’importo garantito dalla garanzia reale, pur in assenza di un debito certo ed esigibile nei confronti del debitore principale (poiché il diritto di regresso si cristallizzerà soltanto dopo il pagamento al creditore principale).

La ratio è pragmatica: escludere il fideiussore dal passivo sino all’effettivo pagamento al creditore principale farebbe sì che la garanzia reale rimanga del tutto inutilizzata durante la procedura, con perdita dei relativi benefici. Il legislatore ha quindi preferito ammettere il fideiussore al passivo come creditore ipotecario o pignoratizio per la somma garantita, ma ha contestualmente previsto un meccanismo che impedisce al fideiussore di beneficiare del ricavato a scapito del creditore principale.

Destinazione del ricavato al creditore principale (comma 2)

Il secondo comma dispone che «il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta». Questa è la disposizione centrale e più rilevante dell’art. 162: il ricavato della liquidazione dei beni gravati da garanzia reale non viene distribuito al fideiussore/coobbligato che ha l’ipoteca o il pegno di regresso, bensì viene attribuito direttamente al creditore principale, in riduzione del suo credito.

Il meccanismo opera come una sorta di surrogazione ex lege: il creditore principale si sostituisce al fideiussore nel godimento del ricavato, come se fosse lui stesso il titolare della garanzia reale. In concreto, ciò significa che il curatore, al momento di distribuire il ricavato della vendita del bene ipotecato, lo accredita al creditore principale (sino a concorrenza del suo credito) e non al fideiussore che formalmente vantava l’ipoteca.

Si consideri il seguente schema: Tizio (creditore) vanta un credito di 200.000 euro verso la società Alfa; Mevio ha prestato fideiussione per tale credito e ha ottenuto ipoteca sui beni di Alfa a garanzia del suo futuro regresso per 150.000 euro. Alfa è sottoposta a liquidazione giudiziale. Il curatore vende il bene ipotecato ricavando 100.000 euro. Ai sensi dell’art. 162, co. 2, tale ricavato spetta a Tizio in deduzione del suo credito (che si riduce da 200.000 a 100.000 euro). Mevio partecipa al passivo per 150.000 euro (la somma garantita), ma non riceve alcuna somma dalla vendita del bene che garantiva il suo regresso. A Mevio residuerà un credito di regresso verso la massa per la sola ipotetica somma pagata in favore di Tizio.

Ratio sistematica e raccordo con gli artt. 160 e 161 CCII

Il meccanismo dell’art. 162 conferma e rafforza il principio che percorre l’intera sequenza normativa: il creditore principale ha priorità assoluta rispetto ai coobbligati e fideiussori nel recupero del proprio credito dall’attivo della procedura concorsuale. I coobbligati e i fideiussori, pur avendo diritto di partecipare al concorso, non possono esercitare le proprie garanzie o diritti di regresso in modo tale da ridurre la capienza disponibile per il creditore prima che questi sia integralmente soddisfatto.

Questa impostazione è coerente con la logica economica delle garanzie: la garanzia è uno strumento posto a protezione del creditore, non uno strumento per consentire al garante di precorrere il creditore nel recupero del proprio credito di regresso. Consentire al fideiussore di beneficiare direttamente del ricavato dei beni ipotecati, e quindi di ridurre la capienza dell’attivo a disposizione del creditore principale, stravolgerebbe la funzione stessa della garanzia.

Profili processuali

Sul piano procedurale, il coobbligato o fideiussore che abbia ipoteca o pegno sui beni del debitore deve presentare la domanda di ammissione al passivo indicando l’esistenza della garanzia reale e l’importo per cui chiede di concorrere. Il curatore, nella formazione dello stato passivo, ammette il credito con il relativo privilegio reale, ma in sede di piano di riparto attribuisce il ricavato della vendita del bene gravato al creditore principale, in conformità al comma 2. Qualora sorga contestazione sull’applicazione del meccanismo, decide il giudice delegato in sede di approvazione del piano di riparto (art. 220 CCII), con le impugnazioni previste dall’art. 221 CCII.

Domande frequenti

Il fideiussore con ipoteca di regresso può insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale del debitore principale?

Sì, può concorrere per la somma per cui ha l’ipoteca o il pegno; ma il ricavato della vendita del bene gravato spetta al creditore principale in deduzione del suo credito, non al fideiussore.

Perché il ricavato del bene ipotecato dal fideiussore va al creditore e non al fideiussore stesso?

Per evitare che il garante si soddisfi sull’attivo a scapito del creditore principale ancora insoddisfatto: la garanzia reale ha funzione di tutela del creditore, non di anticipazione del regresso del fideiussore.

Come si calcola il residuo credito del fideiussore dopo che il ricavato è stato attribuito al creditore principale?

Il fideiussore mantiene un credito di regresso verso la massa per la somma eventualmente pagata al creditore a esito della procedura, al netto di quanto già soddisfatto con il ricavato del bene garantito.

Quale giudice decide le contestazioni sull’applicazione dell’art. 162 CCII in sede di riparto?

Il giudice delegato in sede di approvazione del piano di riparto ex art. 220 CCII, con possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 221 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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