Art. 161 CCII – Creditore di piu’ coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
In sintesi
Rapporto con l’art. 160 CCII e ratio specifica
L’art. 161 CCII integra e specifica la disciplina dell’art. 160, affrontando il caso, statisticamente frequente, in cui il pagamento parziale da parte di un coobbligato sia avvenuto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, e non dopo. In questa ipotesi, sia il creditore principale (per la parte non ancora incassata) sia il coobbligato che ha già pagato (per il suo credito di regresso) vantano pretese nei confronti del patrimonio del debitore insolvente. L’art. 161 disciplina il meccanismo di coordinamento tra queste due pretese concorrenti, risolvendo un potenziale conflitto di interessi che potrebbe altrimenti distorcere la par condicio creditorum.
La norma corrisponde all’abrogato art. 62 L.F. e ne conserva l’impostazione di fondo, aggiornando la terminologia al nuovo sistema del CCII. Il principio ispiratore rimane quello della preminenza del creditore principale sul coobbligato-regrediente, in linea con la logica generale degli artt. 160-162 CCII.
Posizione del creditore parzialmente soddisfatto (comma 1)
Il primo comma stabilisce che il creditore il quale, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido (o da un fideiussore) una parte del proprio credito ha diritto di concorrere nel passivo soltanto per la parte non riscossa. Questa regola diverge da quella dell’art. 160: mentre quest'ultimo riguarda la situazione in cui nessun pagamento parziale sia stato effettuato prima dell’apertura (e il creditore può quindi concorrere per l’intero), l’art. 161 presuppone che il creditore abbia già ricevuto una quota del proprio credito e ne riduce proporzionalmente la partecipazione al concorso.
La ratio è evidente: consentire al creditore parzialmente soddisfatto di concorrere per l’intero credito originario significherebbe attribuirgli una posizione sovrastimata nel passivo, con potenziale doppio recupero del medesimo importo già incassato. Il meccanismo evita quindi un arricchimento ingiustificato del creditore a danno degli altri creditori concorsuali.
Si ipotizzi che Tizio vanti un credito di 90.000 euro nei confronti di Caio e Mevio, obbligati solidalmente. Prima dell’apertura della liquidazione giudiziale di Caio, Mevio (fideiussore) versa 30.000 euro a Tizio. Quest'ultimo può insinuarsi nel passivo di Caio soltanto per i residui 60.000 euro, non per l’intero importo originario.
Diritto di regresso del coobbligato parziale (comma 2)
Il secondo comma riconosce al coobbligato che abbia effettuato il pagamento parziale il diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale del debitore per la somma pagata. Si tratta del classico credito di regresso previsto dall’art. 1299 c.c., che nell’ambito concorsuale diviene una pretesa ammissibile al passivo come credito chirografario (salvo diverso titolo di prelazione), nella misura del pagamento effettuato.
Nell’esempio sopra descritto, Mevio potrà insinuarsi al passivo di Caio per 30.000 euro. Tizio e Mevio concorrono quindi entrambi nel passivo, Tizio per 60.000 euro e Mevio per 30.000 euro, con un totale di 90.000 euro pari al credito originario: la simmetria è perfetta e non vi è rischio di duplicazione.
Il meccanismo di surrogazione parziale del creditore (comma 3)
Il terzo comma introduce un meccanismo di surrogazione limitata in favore del creditore principale: questi ha il diritto di «farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli». In altri termini, se dal riparto risulta che il coobbligato-regrediente riceverà una quota di soddisfazione, il creditore principale può richiedere che tale quota gli venga attribuita direttamente, nei limiti del residuo credito non ancora incassato.
Questo meccanismo opera come un diritto di priorità del creditore principale sulla quota di riparto spettante al coobbligato. Si tratta di uno strumento di autotutela che il creditore può attivare in sede di distribuzione, senza necessità di un’azione giudiziaria separata: la richiesta di assegnazione della quota viene presentata al curatore in sede di piano di riparto, e il giudice delegato approva l’assegnazione se ricorrono i presupposti normativi.
Continuando l’esempio: se dall’attivo della liquidazione di Caio si ricava un dividendo del 50%, Tizio riceverà 30.000 euro (50% di 60.000) e Mevio avrebbe diritto a 15.000 euro (50% di 30.000). Se però Tizio non è ancora completamente soddisfatto, perché, per esempio, si è convenuto che il debito residuo di 30.000 euro non recuperato dalla procedura rimane a carico di Mevio fuori dal concorso, Tizio può richiedere di ricevere anche la quota di Mevio (15.000 euro) fino a concorrenza del residuo dovutogli. In questo modo Tizio riceve complessivamente 45.000 euro dalla procedura e vanta ancora un credito di 15.000 euro verso Mevio in via diretta.
Il terzo comma specifica infine che «resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto». Questa clausola ribadisce che l’ammissione al passivo e la ricezione di quote di riparto non estinguono il diritto del creditore verso il coobbligato solvente per la parte del credito che la procedura non è riuscita a soddisfare. Il creditore conserva quindi piena libertà di agire in via ordinaria contro il coobbligato non insolvente per il residuo.
Distinzione dal caso di pagamento successivo all’apertura
Va precisato che l’art. 161 si applica esclusivamente ai pagamenti effettuati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale. I pagamenti effettuati dopo l’apertura, se non autorizzati, rientrano nella disciplina delle azioni revocatorie (art. 166 ss. CCII) o, se autorizzati dal giudice delegato, nelle regole sui pagamenti in pendenza di procedura. La distinzione temporale è quindi essenziale per determinare il regime applicabile.
Domande frequenti
Per quale importo può insinuarsi al passivo il creditore che ha già incassato una parte del credito da un coobbligato?
Solo per la parte non ancora riscossa: se il credito originario era 90.000 euro e ne ha già incassati 30.000 dal coobbligato, può insinuarsi per soli 60.000 euro.
Il coobbligato che ha pagato parzialmente può insinuarsi al passivo per la somma versata?
Sì, il coobbligato parzialmente pagante ha diritto di concorrere per la somma pagata esercitando il proprio credito di regresso ex art. 1299 c.c., di norma come credito chirografario.
In cosa consiste il meccanismo di assegnazione della quota di riparto al creditore principale?
Il creditore principale può farsi attribuire la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza del residuo dovutogli, chiedendone l’assegnazione al curatore in sede di piano di riparto.
Il creditore parzialmente soddisfatto dalla procedura perde il diritto di agire contro il coobbligato solvente?
No: resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato per la parte del credito che la liquidazione giudiziale non ha soddisfatto, e il creditore può agire in via ordinaria per il residuo.