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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 146 CCII – Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

In sintesi

  • Sono esclusi dalla liquidazione giudiziale i beni e diritti di natura strettamente personale, insuscettibili di cessione.
  • Stipendi, pensioni, salari e redditi da lavoro del debitore sono parzialmente esclusi: rientrano nella procedura solo per la quota eccedente il necessario al mantenimento del debitore e della famiglia.
  • I beni in fondo patrimoniale e i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli sono esclusi, salvo il limite dell’art. 170 c.c. (debiti per bisogni estranei alla famiglia).
  • Le cose impignorabili per legge (art. 514 c.p.c.) rimangono fuori dalla procedura.
  • Il giudice delegato fissa con decreto motivato la quota di redditi spettante al debitore, sentiti curatore e comitato dei creditori.
Ratio sistematica e collegamento con la pignorabilità

L’art. 146 CCII individua le categorie di beni che non entrano a far parte della massa attiva della liquidazione giudiziale, delineando così il perimetro negativo del patrimonio concorsuale. La norma riproduce, con adeguamenti terminologici, l’art. 46 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con decorrenza 15 luglio 2022. Il fondamento dell’esclusione risponde a due esigenze distinte: da un lato, la dignità e la sussistenza del debitore e della sua famiglia; dall’altro, la natura giuridica di taluni beni, che per legge non possono formare oggetto di espropriazione forzata.

Beni e diritti di natura strettamente personale

La categoria di cui alla lettera a) comprende tutti quei diritti che l’ordinamento considera inerenti alla persona del titolare e non trasmissibili né cedibili: il diritto morale d'autore, i diritti della personalità, il diritto al nome, le aspettative connesse a qualità personali del debitore (ad esempio, il diritto a futuri compensi per prestazioni intuitu personae non ancora eseguibili). La valutazione circa la natura «strettamente personale» di un bene o diritto deve essere condotta caso per caso, e l’orientamento prevalente tende a interpretare restrittivamente tale categoria per evitare che il debitore possa sottrarre arbitrariamente beni alla procedura.

Redditi da lavoro e da pensione: la franchigia di mantenimento

La lettera b) disciplina il trattamento degli assegni alimentari, stipendi, salari, pensioni e redditi da attività lavorativa del debitore. Questi emolumenti sono esclusi dalla massa attiva soltanto nella misura necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia. La quota eccedente confluisce invece nella procedura e può essere destinata al soddisfacimento dei creditori. La determinazione concreta della franchigia spetta al giudice delegato, che provvede con decreto motivato (comma 2), sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Il giudice deve tenere conto della condizione personale del debitore (stato di salute, età, carichi familiari) e di quella della sua famiglia (numero di componenti, redditi propri del coniuge o dei conviventi). Si tratta di un potere discrezionale vincolato ai parametri legali, che può essere esercitato anche d'ufficio e modificato nel corso della procedura al variare delle circostanze.

A titolo esemplificativo: se il debitore Tizio percepisce uno stipendio mensile di 2.500 euro e il giudice delegato fissa la franchigia di mantenimento in 1.200 euro, i restanti 1.300 euro mensili saranno acquisiti alla massa attiva durante il periodo di durata della procedura.

Fondo patrimoniale e usufrutto legale

La lettera c) esclude dalla liquidazione giudiziale i beni costituiti in fondo patrimoniale e i relativi frutti, nonché i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli minori (artt. 324 ss. c.c.). Il fondo patrimoniale è un istituto di diritto di famiglia che destina determinati beni ai bisogni della famiglia, rendendoli in linea di principio insuscettibili di aggressione da parte dei creditori per debiti estranei a tali bisogni. Tuttavia, l’esclusione non è assoluta: ai sensi dell’art. 170 c.c., i beni del fondo e i loro frutti possono essere aggrediti dai creditori i cui titoli siano sorti per bisogni della famiglia, oppure qualora il creditore conoscesse la natura extrafamiliare del debito al momento della sua contrazione. Il rimando espresso all’art. 170 c.c. nell’art. 146, lett. c), CCII preserva quindi la tutela dei creditori che abbiano erogato finanziamenti o fornito beni per esigenze familiari.

Va inoltre segnalato che l’esclusione presuppone che il fondo patrimoniale sia stato regolarmente costituito e trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale: fondi costituiti in prossimità dell’insolvenza possono essere oggetto di azione revocatoria ex art. 163 CCII.

Cose impignorabili per legge

La lettera d) rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile (in particolare artt. 514 e 515 c.p.c.) e ad altre leggi speciali che prevedono l’impignorabilità assoluta o relativa di determinati beni: anelli nuziali, oggetti di uso strettamente personale, strumenti indispensabili all’esercizio della professione nei limiti di legge, beni di culto, animali da affezione. L’esclusione opera automaticamente, senza necessità di un provvedimento del giudice delegato.

Profili pratici

Il curatore, nel redigere l’inventario del patrimonio del debitore, deve operare la distinzione tra beni compresi e non compresi nella massa attiva. Per i redditi da lavoro, è essenziale acquisire tempestivamente il decreto del giudice delegato sulla franchigia, per comunicare al datore di lavoro o all’ente previdenziale la quota da versare alla procedura. L’omessa comunicazione non libera il datore di lavoro dalla corresponsione della quota eccedente al curatore.

Domande frequenti

Lo stipendio del debitore entra interamente nella liquidazione giudiziale?

No. Solo la quota eccedente il necessario al mantenimento del debitore e della famiglia entra nella procedura. Il giudice delegato fissa la franchigia con decreto motivato.

I beni del fondo patrimoniale sono sempre esclusi dalla liquidazione giudiziale?

Di regola sì, salvo che il debito sia sorto per bisogni della famiglia o il creditore conoscesse la natura extrafamiliare del debito (art. 170 c.c., richiamato dall’art. 146 CCII).

Chi stabilisce la quota di reddito spettante al debitore durante la procedura?

Il giudice delegato, con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, valutando la condizione del debitore e della sua famiglia.

Un fondo patrimoniale costituito poco prima del fallimento è aggredibile?

Potenzialmente sì: il curatore può esercitare l’azione revocatoria ex art. 163 CCII se la costituzione del fondo è avvenuta nel periodo sospetto in danno dei creditori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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