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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 140 CCII – Funzioni e responsabilita’ del comitato dei creditori e dei suoi componenti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l’autorizzazione del giudice delegato.

6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 139, comma 3.

7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

8. L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione.

In sintesi

  • Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti e formula pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato.
  • Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti entro quindici giorni dalla richiesta; il voto può avvenire in riunione collegiale o tramite consultazione telematica con prova del voto.
  • In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento del comitato, le funzioni sono esercitate dal giudice delegato; in caso di conflitto ex art. 140 comma 4, i poteri di ispezione si estendono a ciascun creditore previa autorizzazione.
  • Ai componenti si applica, in quanto compatibile, l'art. 2407, commi 1 e 3, c.c. (responsabilità dei sindaci), con azione proposta dal curatore durante la procedura.
  • Il giudice delegato dispone la sostituzione immediata del componente nei cui confronti ha autorizzato l’azione di responsabilità.
Inquadramento e ratio

L’art. 140 CCII costituisce il nucleo normativo della disciplina del comitato dei creditori nella liquidazione giudiziale, definendone funzioni, modalità operative, poteri di controllo e regime di responsabilità. La disposizione si colloca nel Titolo V, Capo I, Sezione I del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, e rappresenta la trasposizione sistematica, con significative innovazioni, delle previsioni già contenute negli artt. 40 e 41 della legge fallimentare (R.D. 267/1942, abrogato ex art. 389 CCII).

Le funzioni di vigilanza e di autorizzazione

Il comma 1 individua tre distinte funzioni del comitato: (i) la vigilanza sull’operato del curatore, che si esplica attraverso i poteri ispettivi di cui al comma 5; (ii) l'autorizzazione degli atti del curatore nei casi previsti dalla legge, quale atto di controllo preventivo dotato di efficacia abilitante; (iii) l'espressione di pareri, nei casi legalmente previsti o su richiesta degli organi giurisdizionali. La norma precisa che le deliberazioni devono essere «succintamente motivate»: si tratta di un requisito di forma sostanziale che consente di sindacare la congruità delle decisioni dell’organo collegiale, anche in sede di reclamo ex art. 141 CCII.

Il funzionamento collegiale e le consultazioni telematiche

Il comma 2 attribuisce al presidente il potere di convocazione, sia d'ufficio per le deliberazioni di competenza, sia su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il comma 3 disciplina le modalità deliberative: la maggioranza dei votanti è il quorum deliberativo ordinario; il termine per la decisione è di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Una significativa innovazione rispetto alla disciplina previgente è la espressa ammissibilità delle consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. L’orientamento prevalente ritiene che siano idonee a tal fine le comunicazioni via posta elettronica certificata o altri sistemi che garantiscano la tracciabilità e l’immodificabilità della dichiarazione di voto. Per i pareri non vincolanti opera un meccanismo di silenzio-assenso: se il comitato non comunica il parere entro i quindici giorni (o il diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza), il parere si intende favorevole.

Le ipotesi sostitutive e i poteri del giudice delegato

Il comma 4 introduce una clausola di salvaguardia della procedura: in caso di inerzia del comitato, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di impossibilità di funzionamento o urgenza, il giudice delegato esercita le funzioni dell’organo. Si tratta di un meccanismo di sussidiarietà che garantisce la continuità operativa della liquidazione giudiziale anche in assenza di un comitato funzionante. Il ricorso al giudice delegato non è facoltativo ma necessario, rappresentando l’unica alternativa legalmente prevista all’inerzia collegiale.

I poteri di ispezione e di richiesta di informazioni

Il comma 5 attribuisce al comitato, e a ciascuno dei suoi componenti individualmente, poteri ispettivi particolarmente incisivi: diritto di accesso alle scritture contabili e ai documenti della procedura in qualunque tempo, e diritto di richiedere notizie e chiarimenti sia al curatore sia al debitore. Quando ricorrono le circostanze di cui al comma 4 (inerzia o impossibilità di funzionamento del comitato), gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato: si realizza così un’apertura del controllo all’intera massa creditoria, bilanciata dal filtro giurisdizionale.

Il regime di responsabilità

Il comma 7 estende ai componenti del comitato dei creditori, in quanto compatibile, il regime di responsabilità dei sindaci di cui all’art. 2407, comma 1 e comma 3, c.c. Il richiamo al comma 1 comporta la responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge, secondo il criterio della diligenza professionale. Il richiamo al comma 3 introduce la responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se i componenti del comitato avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Il comma 8 precisa che l’azione di responsabilità è proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura, e che il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione del componente nei cui confronti ha autorizzato l’azione: si evita così che il componente convenuto in giudizio continui a svolgere funzioni di controllo in conflitto di interessi.

Domande frequenti

Il comitato dei creditori può deliberare via e-mail o strumenti digitali?

Sì: l’art. 140, comma 3 CCII ammette consultazioni telematiche purché sia conservata la prova della manifestazione di voto di ciascun componente.

Cosa accade se il comitato non risponde entro quindici giorni a una richiesta di parere non vincolante?

Opera il silenzio-assenso: il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni, o in quello diverso assegnato in caso di urgenza.

Quando il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori?

In caso di inerzia, impossibilità di costituzione per indisponibilità dei creditori, impossibilità di funzionamento del comitato o urgenza (art. 140, comma 4 CCII).

Quale regime di responsabilità si applica ai componenti del comitato dei creditori?

Si applica, in quanto compatibile, l’art. 2407, commi 1 e 3, c.c. (responsabilità dei sindaci); l’azione è promossa dal curatore e comporta la sostituzione immediata del componente convenuto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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