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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 133 CCII – Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

In sintesi

  • Il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato gli atti amministrativi e le omissioni del curatore, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto.
  • Il reclamo è ammesso solo per violazione di legge; non è uno strumento di controllo sull’opportunità delle scelte gestionali del curatore.
  • In caso di omissione, il termine di otto giorni decorre dalla scadenza della diffida a provvedere rivolta al curatore.
  • Se accolto, il reclamo obbliga il curatore a conformarsi alla decisione del giudice delegato.
  • Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ulteriore reclamo al tribunale ex art. 124 CCII.
Natura e funzione del reclamo ex art. 133 CCII

L’art. 133 CCII introduce uno strumento di controllo endoprocedimentale sull’operato del curatore, che si affianca, senza sovrapporsi, agli altri meccanismi di vigilanza previsti dal codice (revoca ex art. 136, responsabilità civile, obblighi di relazione ex art. 130). Il reclamo è esperibile tanto avverso atti positivi di amministrazione del curatore, quanto avverso omissioni, ossia inerzie rispetto a comportamenti dovuti.

La norma riprende e aggiorna l’art. 36 l.fall., conservandone la struttura essenziale ma adeguando il lessico alla nuova nomenclatura del CCII (in particolare, la sostituzione del termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale»).

Legittimazione attiva: chi può reclamare

Sono legittimati a proporre reclamo:

- Il comitato dei creditori, quale organo rappresentativo degli interessi della massa.
- Il debitore, titolare di un interesse diretto e qualificato alla corretta gestione del proprio patrimonio nella procedura.
- Ogni altro interessato: formula aperta che la dottrina prevalente interpreta estensivamente, ricomprendendo i singoli creditori ammessi al passivo, i titolari di diritti sui beni compresi nella procedura e i creditori prededucibili.

Non è invece legittimato il pubblico ministero, il quale dispone di autonomi strumenti di intervento nella procedura di liquidazione giudiziale.

L’oggetto del reclamo: solo la violazione di legge

Il reclamo è esperibile esclusivamente per violazione di legge. Questa delimitazione è fondamentale: il giudice delegato non è chiamato a sostituire la propria valutazione di opportunità a quella del curatore, ma solo a verificare la conformità dell’atto (o dell’omissione) alla disciplina normativa. Non sono reclamabili, pertanto, scelte discrezionali del curatore che rimangono nell’ambito della sua autonomia gestionale, ad esempio la scelta di una determinata modalità di liquidazione dei beni, salvo che tali scelte siano viziate da violazione delle norme di procedura o di sostanza applicabili.

Orientamento prevalente in dottrina ritiene che la «violazione di legge» si estenda anche alla violazione dei provvedimenti del giudice delegato e delle autorizzazioni del comitato dei creditori, non limitandosi alle disposizioni di legge in senso stretto.

Il termine di otto giorni e il dies a quo

Il reclamo deve essere proposto entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Il dies a quo è la conoscenza effettiva dell’atto da parte del reclamante, non la semplice comunicazione formale. In caso di omissione, il termine decorre dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere rivolta al curatore: occorre quindi che l’interessato abbia previamente messo in mora il curatore, fissandogli un termine per adempiere.

Il termine di otto giorni è generalmente qualificato come perentorio dalla dottrina e dall’orientamento prevalente. La sua inosservanza determina l’inammissibilità del reclamo. Nella prassi, l’individuazione del dies a quo può essere controversa, soprattutto quando l’atto del curatore non è stato formalmente comunicato ai soggetti interessati.

Il procedimento davanti al giudice delegato

Il reclamo è proposto con ricorso al giudice delegato. Il procedimento si svolge secondo le regole della giurisdizione volontaria: il giudice sente le parti (reclamante e curatore, eventualmente il comitato dei creditori se non è esso stesso reclamante), omettendo ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. La brevità del procedimento risponde all’esigenza di non paralizzare l’attività del curatore con contestazioni dilatorie.

Se il reclamo è accolto, il curatore è obbligato a conformarsi alla decisione del giudice delegato (comma 2). L’obbligo di conformazione è immediato e non consente al curatore di opporre ragioni di opportunità. La mancata conformazione configura una grave violazione dei doveri d'ufficio e può costituire causa di revoca ex art. 136 CCII.

Il reclamo al tribunale avverso il decreto del giudice delegato (comma 3)

Contro il decreto del giudice delegato, sia quello che accoglie il reclamo sia quello che lo rigetta, può essere proposto il reclamo al tribunale previsto dall’art. 124 CCII. Questo secondo grado di riesame garantisce che anche le decisioni del giudice delegato in materia di atti del curatore siano sottoposte a un controllo collegiale. Il tribunale decide in composizione collegiale; il ricorso avverso il decreto del tribunale è ammissibile nei limiti ordinari del ricorso per cassazione.

Rapporto con la responsabilità civile del curatore

Il reclamo ex art. 133 CCII non esaurisce le tutele dei soggetti danneggiati dagli atti illegittimi del curatore. Il debitore e i creditori pregiudicati possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 138 CCII. Il reclamo e l’azione risarcitoria sono autonomi e cumulabili, anche se il primo ha natura prevalentemente inibitoria-conformativa mentre la seconda mira alla riparazione del pregiudizio patrimoniale.

Domande frequenti

Chi può proporre reclamo contro gli atti del curatore ai sensi dell’art. 133 CCII?

Il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato (inclusi i singoli creditori ammessi al passivo e i titolari di diritti sui beni della procedura).

Entro quanto tempo va proposto il reclamo contro un atto del curatore?

Entro otto giorni dalla conoscenza effettiva dell’atto; in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere rivolta al curatore.

Il giudice delegato può valutare l’opportunità delle scelte gestionali del curatore?

No. Il reclamo ex art. 133 CCII è ammesso solo per violazione di legge, non per sindacare scelte discrezionali del curatore nell’ambito della sua autonomia gestionale.

È possibile impugnare il decreto del giudice delegato che decide sul reclamo?

Sì. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII, che decide in composizione collegiale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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